Risposta rapida
La regola di base è una condizione di commercializzazione, non un suggerimento.
I seguenti prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas sono immessi sul mercato, forniti successivamente o messi a disposizione di qualsiasi altra persona soltanto se etichettati.
- Che cosa dice l'etichetta discende dall'articolo 12, paragrafo 3: l'indicazione che l'apparecchiatura contiene gas fluorurati o che il suo funzionamento dipende da essi, la denominazione industriale accettata del gas o la denominazione chimica, e la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente, con il potenziale di riscaldamento globale.
- Come si scrive discende dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174: la dicitura «contiene gas fluorurati a effetto serra» all'articolo 1, paragrafo 3, e le unità all'articolo 1, paragrafo 4.
- Dove si colloca e in quale lingua discende dall'articolo 12, paragrafo 4: vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero, oppure sulla parte che contiene il gas, in modo chiaramente leggibile e indelebile, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la merce è immessa sul mercato, messa a disposizione o fornita.
Non le diciture speciali per bombole e altri contenitori dell'articolo 12, paragrafi da 7 a 14: quelle sono nella guida sui documenti che accompagnano una bombola. Nemmeno dimensioni di carattere, colori o misure che gli atti non indicano, né requisiti nazionali di marcatura.
Quali apparecchiature vanno etichettate
L'articolo 12, paragrafo 1, elenca nove categorie. Per un'impresa frigorista contano soprattutto le prime cinque e l'ultima.
- lettera a) apparecchiature di refrigerazione;
- lettera b) apparecchiature di condizionamento;
- lettera c) pompe di calore;
- lettera d) apparecchiature di protezione antincendio;
- lettera e) commutatori elettrici;
- lettera i) cicli Rankine a fluido organico.
Le lettere f), g) e h) coprono i generatori di aerosol, compresi gli inalatori predosati, tutti i contenitori per gas fluorurati e i solventi a base di tali gas. I contenitori hanno un regime proprio, con le diciture speciali dei paragrafi da 7 a 14, trattate a parte.
La condizione si aggancia a tre operazioni distinte, non solo alla prima vendita: immissione sul mercato, fornitura successiva e messa a disposizione di qualsiasi altra persona. Un'apparecchiatura a magazzino rivenduta più tardi deve quindi recare un'etichetta conforme.
Altre due categorie hanno regole proprie nello stesso articolo. Il paragrafo 5 dispone che le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati elencati negli allegati I e II sono immessi sul mercato, resi disponibili o forniti soltanto se i gas sono identificati con un'etichetta che riporta la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica, e che per i pannelli di schiuma e i pannelli laminati le informazioni sono riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli. L'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/2174 aggiunge, per le apparecchiature delle lettere a), b) e c) isolate con schiuma in cui sono stati insufflati gas fluorurati, un'etichetta con la dicitura «La schiuma contiene gas fluorurati a effetto serra».
Il contenuto obbligatorio, riga per riga
L'articolo 12, paragrafo 3, ha tre livelli: informazioni sempre obbligatorie, informazioni obbligatorie se del caso e una regola di rietichettatura.
| Informazione | Base | Precisazione |
|---|---|---|
| Indicazione che il prodotto contiene gas fluorurati o che il suo funzionamento dipende da essi | Articolo 12, paragrafo 3, lettera a) | Dicitura concreta: «contiene gas fluorurati a effetto serra», articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2174 |
| Denominazione industriale accettata del gas | Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) | Oppure la denominazione chimica, in mancanza di quella industriale |
| Quantità in peso e in CO2 equivalente, oltre al GWP | Articolo 12, paragrafo 3, lettera c) | Quantità contenuta o quantità per la quale l'apparecchiatura è progettata |
| Riferimento ad apparecchiature ermeticamente sigillate | Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) | Solo se del caso; definizione all'articolo 3, punto 9) |
| Tasso di perdita comprovato inferiore allo 0,1 % annuo per i commutatori elettrici | Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) | Secondo le specifiche tecniche del fabbricante |
Le unità sono fissate dall'atto di esecuzione, non dal regolamento. Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2174: le informazioni sul peso sono espresse in chilogrammi o grammi e il CO2 equivalente in tonnellate, utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale elencati nella colonna «GWP» degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2024/573.
Ne deriva una verifica semplice all'accettazione merce: se sulla targhetta compare solo la massa in chilogrammi, senza tonnellate di CO2 equivalente e senza GWP, l'etichetta è incompleta. Come si calcola il CO2 equivalente è spiegato nella guida sul CO2 equivalente.
Rietichettatura dopo un riadattamento. Terzo comma del paragrafo 3: qualora i prodotti o le apparecchiature siano stati riadattati e i gas fluorurati siano stati modificati, tali prodotti o apparecchiature sono rietichettati con le informazioni aggiornate. Che cosa significhi per l'intervento di conversione è nella guida su drop-in e retrofit.
Gas aggiunto in cantiere: lo spazio lasciato sull'etichetta
La regola più spesso trascurata riguarda proprio la situazione in cantiere: l'apparecchiatura arriva precaricata dalla fabbrica e il circuito si completa al montaggio.
Se l'apparecchiatura è precaricata con gas fluorurati a effetto serra o ne dipende per il suo funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale risultante sia indicata dal fabbricante, l'etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l'apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio in cui il fornitore o, se del caso, l'installatore dell'apparecchiatura inserisce, prima della messa in funzione, la quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunta in un luogo diverso dal sito di produzione e la quantità totale risultante.
Tre conseguenze pratiche, tutte scritte nel testo.
- Il fabbricante lascia lo spazio. L'etichetta deve prevedere posto per due valori ulteriori: la quantità aggiunta fuori dalla fabbrica e il totale risultante.
- Il fornitore o l'installatore compila. Il testo li nomina espressamente come soggetti che inseriscono i valori.
- Il momento è prima della messa in funzione. Non al primo intervento di assistenza, non al primo controllo delle perdite.
Il totale così ottenuto non resta sull'etichetta. È anche la base per collocare l'apparecchiatura rispetto alle soglie dei controlli delle perdite, perché l'articolo 5 usa tonnellate di CO2 equivalente e chilogrammi come soglie. Le frequenze che ne derivano sono nella guida sulla frequenza dei controlli, e i dati del registro nella guida al registro dell'apparecchiatura.
La vendita di un'apparecchiatura precaricata a un utente finale aggiunge la condizione di prova dell'articolo 11, paragrafo 7, spiegata nella guida sulla vendita agli utenti finali.
Forma, leggibilità, posizione, lingua
L'articolo 12, paragrafo 4, impone tre qualità e ammette due posizioni.
- Chiaramente leggibile e indelebile. Prima prescrizione del paragrafo.
- Posizione: vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati, lettera a), oppure sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti, lettera b).
- Lingua: l'etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la merce deve essere immessa sul mercato, messa a disposizione o fornita. Non quella del paese di fabbricazione né quella del paese di spedizione.
Il regolamento di esecuzione aggiunge prescrizioni su visibilità e durata:
| Prescrizione | Base | Che cosa significa in pratica |
|---|---|---|
| Contrasto e dimensione sufficienti | Articolo 1, paragrafo 1 | Le informazioni risaltano nitide sullo sfondo; se sono aggiunte a un'etichetta esistente, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti su quell'etichetta o su targhette esistenti |
| Durata nel tempo | Articolo 1, paragrafo 2 | L'etichetta resta saldamente attaccata e leggibile in normali condizioni di funzionamento, al momento dell'immissione sul mercato e per tutto il periodo in cui l'apparecchiatura contiene i gas |
| Posizione vicino alle targhette esistenti | Articolo 1, paragrafo 9 | Si applica l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento e, ove possibile, la posizione è vicina alle targhette o alle etichette di informazione del prodotto |
| Integrazione con l'etichetta CLP | Articolo 1, paragrafo 6 | Se il prodotto deve essere etichettato anche a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, le informazioni sono indicate nella sezione riservata alle informazioni supplementari di cui all'articolo 25 di tale regolamento |
Per i prodotti piccoli c'è una valvola di sfogo, ma solo per alcune categorie. L'articolo 1, paragrafo 10, consente, se le dimensioni di un prodotto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da f) a h), non permettono di leggere tutte le informazioni, che la dicitura «Contiene gas fluorurati a effetto serra» nelle lingue già utilizzate sul prodotto sia integrata da un link leggibile da dispositivi elettronici che dia accesso alle informazioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettere b) e c). Nota che le lettere da a) a e) e la lettera i), cioè refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, protezione antincendio, commutatori e cicli Rankine, non godono di quella deroga.
Indicazioni aggiuntive, manuali e pubblicità
Oltre al contenuto di base, l'articolo 12 richiede indicazioni aggiuntive in situazioni precise.
Deroghe. Paragrafo 2: i prodotti o le apparecchiature ammessi alla deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e quelli che contengono gas dell'allegato I, sezione 1, ammessi alla deroga di cui all'articolo 16, paragrafo 4, sono etichettati come tali, specificando la data di scadenza della deroga, e includono un riferimento al fatto di poter essere impiegati unicamente per il fine per cui la deroga è stata concessa.
Requisiti di sicurezza. Il paragrafo 15 impone che, nei casi ivi elencati dell'allegato IV, il prodotto o l'apparecchiatura sia etichettato con l'indicazione che può essere usato soltanto se richiesto dai requisiti di sicurezza o dalle norme nazionali in materia di sicurezza, e che tali requisiti e norme siano specificati sull'etichetta. L'articolo 1, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2024/2174 fornisce le diciture esatte, applicabili a decorrere dalle date del divieto di cui all'allegato IV. Per le apparecchiature della lettera a) di quel paragrafo la dicitura è «Divieto d'uso tranne se richiesto da requisiti di sicurezza applicabili nel sito di attività», accompagnata dal riferimento al requisito applicabile oppure, se non è possibile indicarlo prima dell'immissione sul mercato, da uno spazio sull'etichetta che il fornitore, l'installatore o l'operatore compila prima della messa in funzione.
Manuali e pubblicità. Il paragrafo 16 si compone di due commi distinti:
- le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 figurano nei manuali d'uso dei prodotti e delle apparecchiature in questione;
- per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati elencati negli allegati I e II con GWP pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione usata a fini di pubblicità.
Il secondo comma trasforma un requisito di prodotto in un requisito di catalogo e di annuncio online. Un annuncio per un'apparecchiatura con R-410A o R-134a vi rientra; i refrigeranti con GWP sotto la soglia non lo attivano. Lo stato normativo di ciascun gas è riassunto nelle pagine di prodotto, per esempio R-410A e R-32.
Infine i paragrafi 17 e 18 spiegano perché i dettagli di forma stanno in un atto separato: la Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato delle etichette di cui al paragrafo 1 e ai paragrafi da 4 a 15, ed è autorizzata ad adottare atti delegati per modificare gli obblighi di etichettatura dei paragrafi da 4 a 15 se opportuno alla luce dell'evoluzione commerciale o tecnologica.
Da quando si applicano queste regole
Le date contano, perché un'apparecchiatura a magazzino può recare un'etichetta redatta sotto il regime precedente.
| Data | Che cosa accade | Base |
|---|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2024 | L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014, nella versione applicabile il 10 marzo 2024, ha continuato ad applicarsi | Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 |
| 1o gennaio 2025 | Si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/573 | Articolo 38, secondo comma |
| 1o gennaio 2025 | Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 | Articolo 3 di tale regolamento |
| Dalle date dell'allegato IV | Si aggiungono le diciture dell'articolo 1, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2024/2174 | Articolo 12, paragrafo 15, e articolo 1, paragrafo 12 |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 è stato adottato il 2 settembre 2024 e pubblicato il 3 settembre 2024; l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2025. L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 e i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti al nuovo atto secondo la tavola di concordanza in allegato.
Il considerando 7 del regolamento di esecuzione osserva che l'applicazione delle disposizioni dovrebbe tenere conto dei processi normativi di modifica degli obblighi di etichettatura esistenti o del processo di rietichettatura di apparecchiature o prodotti già immessi sul mercato dell'Unione. Un considerando non crea deroghe, ma spiega l'approccio.
Se l'etichetta di un'apparecchiatura consegnata non corrisponde ai documenti che la accompagnano, il percorso di verifica è lo stesso delle bombole: vedi che fare quando l'etichetta non corrisponde alla scheda di sicurezza.
Verifica dell'etichetta
- Cerca la dicitura obbligatoria«contiene gas fluorurati a effetto serra», articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2174.
- Verifica la denominazione del gasArticolo 12, paragrafo 3, lettera b): denominazione industriale accettata o, in mancanza, denominazione chimica.
- Verifica i tre valori numericiPeso, CO2 equivalente e GWP, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera c).
- Verifica le unitàChilogrammi o grammi per il peso e tonnellate per il CO2 equivalente, articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2174.
- Cerca lo spazio per la quantità aggiuntaArticolo 1, paragrafo 5: compilato dal fornitore o dall'installatore prima della messa in funzione.
- Verifica il riferimento ad apparecchiatura ermeticamente sigillataArticolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), se del caso.
- Verifica la linguaArticolo 12, paragrafo 4, secondo comma: lingue ufficiali dello Stato membro di immissione sul mercato, messa a disposizione o fornitura.
- Verifica la posizioneArticolo 12, paragrafo 4, lettere a) e b); articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/2174.
- Verifica il manualeArticolo 12, paragrafo 16, primo comma: le informazioni dei paragrafi 3 e 5 vanno nei manuali d'uso.
- Verifica le descrizioni pubblicitarieArticolo 12, paragrafo 16, secondo comma, per gas con GWP pari o superiore a 150.
- Rietichetta dopo un retrofitArticolo 12, paragrafo 3, terzo comma: informazioni aggiornate dopo la sostituzione del gas.
Domande frequenti
La dicitura esatta «contiene gas fluorurati a effetto serra» è obbligatoria?
Sì. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 dispone che l'etichetta rechi tale dicitura. L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento richiede l'indicazione che il prodotto contiene gas fluorurati o che il suo funzionamento dipende da essi; l'atto di esecuzione fissa la formulazione.
L'etichetta può essere solo in inglese?
No, se la lingua ufficiale dello Stato membro interessato è un'altra. L'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, richiede che l'etichetta sia redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la merce è immessa sul mercato, messa a disposizione o fornita.
Chi compila la quantità aggiunta al montaggio?
L'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/2174 li nomina espressamente: il fornitore o, se del caso, l'installatore dell'apparecchiatura, prima della messa in funzione. Il fabbricante deve solo prevedere lo spazio sull'etichetta.
Un apparecchio molto piccolo può recare solo un codice da scansionare?
Solo per alcune categorie. L'articolo 1, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/2174 consente l'integrazione con un link leggibile da dispositivi elettronici soltanto per i prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da f) a h). Le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento e le pompe di calore non rientrano in tale deroga.
Devo rietichettare dopo una conversione di refrigerante?
Sì. L'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, dispone che i prodotti o le apparecchiature riadattati, con modifica dei gas fluorurati, siano rietichettati con le informazioni aggiornate.
Che cosa succede se un'apparecchiatura arriva senza etichetta?
L'articolo 12, paragrafo 1, subordina immissione sul mercato, fornitura e messa a disposizione all'esistenza dell'etichetta, quindi la merce non può essere trasferita in quello stato. Le sanzioni sono nazionali, nella struttura descritta nella guida sulle sanzioni.
Fonti ufficiali
L'articolo 12 è stato letto integralmente, paragrafo per paragrafo, insieme all'articolo 1 del regolamento di esecuzione sul formato delle etichette. L'atto abrogato è citato solo per il rinvio della tavola di concordanza.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
Questa pagina riporta gli obblighi europei di etichettatura per le apparecchiature. Non copre l'etichettatura dei contenitori, i requisiti nazionali di marcatura, gli obblighi di marcatura CE derivanti da altri atti né gli obblighi sulle sostanze pericolose oltre al rinvio operato dallo stesso regolamento di esecuzione.
Informazione generale preparata da EgoLog sulla base del regolamento (UE) 2024/573 e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174. Non è consulenza legale.
L'allegato IV e gli obblighi di etichettatura possono essere modificati con atti delegati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 18. Verifica il testo in vigore prima di ordinare etichette o targhette per una serie di prodotto.
