Risposta rapida
La regola occupa una sola frase e cambia comunque tutto il processo di vendita.
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, possono essere vendute all'utente finale soltanto se è comprovato che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10.
- La condizione è la prova, non il certificato dell'acquirente. Il testo non richiede che l'utente finale possieda un certificato. Richiede la prova che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata.
- Il registro lo tiene il venditore. Articolo 7, paragrafo 4: le imprese che vendono tali apparecchiature tengono un registro delle apparecchiature vendute e delle imprese certificate che effettueranno l'installazione, per almeno cinque anni.
- La regola riguarda l'apparecchiatura, non il gas alla rinfusa. Per le bombole vale l'articolo 11, paragrafo 6, condizione del tutto diversa. Vedi la vendita di refrigerante alle imprese di assistenza.
Nessun modulo ufficiale, nessuna dichiarazione tipo e nessun registro europeo: il regolamento non prescrive alcuna forma per la prova. Nemmeno prezzi, tempi di consegna o disponibilità, né la descrizione del funzionamento di un particolare marketplace. Le norme nazionali di attuazione possono aggiungere requisiti propri.
Le quattro condizioni nascoste nell'articolo 11, paragrafo 7
La frase è breve ma contiene quattro elementi da verificare separatamente. Se ne manca uno la regola non si applica; se ci sono tutti e quattro si applica per intero.
| Elemento | Che cosa verifichi | Base giuridica |
|---|---|---|
| Apparecchiatura non ermeticamente sigillata | Non soddisfa la definizione di apparecchiatura ermeticamente sigillata | Articolo 3, punto 9) |
| Caricata con un gas contemplato | Gas dell'allegato I o dell'allegato II, sezione 1 | Articolo 11, paragrafo 7 |
| Vendita a un utente finale | Non una fornitura a un distributore o a un installatore che rivende | Articolo 11, paragrafo 7 |
| Prova dell'installazione certificata | L'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 | Articolo 11, paragrafo 7, in combinato con l'articolo 10, paragrafo 2 |
Tre osservazioni che contano nella pratica.
Prima: «utente finale» non è definito nel regolamento. L'articolo 3 contiene 46 definizioni e questa non c'è. In mancanza di definizione, applica il significato comune: chi userà l'apparecchiatura, non chi la rivende. Nel dubbio, la scelta sicura è trattare la vendita come vendita a un utente finale e ottenere la prova.
Seconda: la prova riguarda l'installazione, non l'acquirente. Il testo dice che l'installazione «sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10». Un acquirente privo di qualsiasi qualifica può acquistare lecitamente, purché sia comprovato chi eseguirà l'installazione.
Terza: la certificazione richiesta è quella dell'impresa. L'articolo 10, paragrafo 2, prevede la certificazione delle persone giuridiche per l'installazione, la manutenzione o l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b). Il certificato d'impresa indica le attività consentite e, ove pertinente, il limite di carica espresso in chilogrammi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215.
Ermeticamente sigillata o no: dove si ferma la regola
Che l'articolo 11, paragrafo 7, si applichi o meno dipende da una definizione tecnica, non dal nome commerciale del prodotto.
«Apparecchiature ermeticamente sigillate»: apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate durante il processo di fabbricazione nei locali del fabbricante mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e le cui giunture nel sistema sigillato abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.
Tre elementi cumulativi: fissaggio durante la fabbricazione, nei locali del fabbricante, mediante connessione permanente; valvole o punti di accesso sigillati ammessi per riparazione o smaltimento; e un tasso di perdita comprovato sotto la soglia indicata. Se ne manca uno, l'apparecchiatura non è ermeticamente sigillata ai sensi del regolamento.
Da qui la linea pratica al banco:
- I sistemi split rientrano quasi sempre nella regola. L'articolo 3, punto 39), definisce il sistema split come un sistema costituito da più unità collegate da tubazioni del refrigerante che formano un'unità separata ma interconnessa e che richiede l'installazione e il collegamento dei componenti del circuito del refrigerante nel punto di utilizzo. Collegare in cantiere è esattamente l'opposto del fissaggio in fabbrica.
- I monoblocco vanno verificati caso per caso. L'articolo 3, punto 38), definisce «autonomo» un sistema completo fabbricato in stabilimento, entro un telaio o involucro adeguato, in cui nessuna parte contenente gas viene collegata in loco. Un apparecchio simile può soddisfare la definizione, ma solo se il fabbricante lo dichiara e lo etichetta come tale.
- L'etichetta te lo dice. L'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), richiede che l'etichetta riporti, se del caso, un riferimento al fatto che i gas fluorurati sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate. L'assenza di quel riferimento è un forte indizio che si applichi l'articolo 11, paragrafo 7.
La trattazione completa delle apparecchiature ermeticamente sigillate, compreso l'effetto sui controlli delle perdite, è nella guida dedicata.
Che cosa significa «è comprovato»
Il regolamento chiede una prova ma non ne prescrive la forma. Non esiste un modulo europeo, né un modello obbligatorio, né un registro centrale. Questo lascia margine al venditore e anche la responsabilità di scegliere una prova che regga a un controllo.
Il punto di partenza utile è l'articolo 7, paragrafo 4: se il tuo registro deve individuare le apparecchiature vendute e le imprese certificate che effettueranno l'installazione, la prova deve consentire esattamente queste due individuazioni. Un documento che non lo consente non ti serve a cinque anni di distanza.
Gli elementi ricavabili dal testo, senza inventare requisiti:
- Individuazione dell'impresa che installerà, compreso il numero del suo certificato. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/2215 dispone che il certificato della persona giuridica contenga il nome dell'organismo di certificazione, il nome completo del titolare, un numero di certificato e la data di scadenza, se prevista.
- Verifica della copertura del certificato. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), richiede l'indicazione delle attività consentite e, ove pertinente, del limite di carica in chilogrammi. Un certificato limitato non copre ogni apparecchiatura.
- Il collegamento con la vendita concreta: individuazione dell'apparecchiatura venduta, così da completare il registro dell'articolo 7, paragrafo 4.
Due cose il testo non le chiede, per non pretendere più della legge: non chiede che il lavoro sia già eseguito al momento della vendita, perché parla dell'installazione che sarà effettuata; e non chiede che l'utente finale possieda un certificato.
Una cosa va però verificata nel diritto nazionale: gli Stati membri possono precisare le modalità di prova nei loro atti di attuazione. Consulta l'atto nazionale prima di fissare la tua procedura interna.
Il registro del venditore: contenuto, durata, destinatario
L'articolo 7, paragrafo 4, è breve e va letto parola per parola, perché si discosta dagli altri paragrafi dello stesso articolo.
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 7, le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, tengono un registro delle apparecchiature vendute e delle imprese certificate che effettueranno l'installazione. Le imprese che vendono le attrezzature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
Tre differenze rispetto al resto dell'articolo 7:
- Il contenuto è duplice, non dettagliato. A differenza del paragrafo 1, che elenca sette categorie di informazioni per il registro dell'apparecchiatura, il paragrafo 4 chiede solo due cose: le apparecchiature vendute e le imprese certificate che effettueranno l'installazione.
- Il destinatario è la sola autorità nazionale. I paragrafi 2 e 3 prevedono la messa a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. Il paragrafo 4 nomina solo l'autorità competente dello Stato membro interessato.
- L'obbligo è del venditore. Il paragrafo 1 si rivolge all'operatore dell'apparecchiatura. Il paragrafo 4 si rivolge all'impresa che vende.
Per confronto, il paragrafo 3 riguarda la vendita di gas alla rinfusa e impone, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 6, registrazioni sugli acquirenti, con il numero di certificato di ciascuno e i quantitativi acquistati, anch'esse conservate per almeno cinque anni. I due registri sono diversi e non si sostituiscono: chi vende sia gas sia apparecchiature precaricate deve tenerli entrambi.
Il registro che l'operatore terrà dopo la messa in funzione è descritto nella guida al registro dell'apparecchiatura.
Gli altri controlli al banco
La regola della prova non è l'unica condizione per vendere lecitamente un'apparecchiatura precaricata. Prima vengono tre verifiche.
1. L'apparecchiatura è ancora ammessa? L'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, vieta l'immissione sul mercato dei prodotti e delle apparecchiature elencati nell'allegato IV, a eccezione del materiale militare, a decorrere dalla data indicata in tale allegato, differenziando, se del caso, in base al tipo o al potenziale di riscaldamento globale del gas contenuto. Il calendario completo è nel calendario dei divieti.
2. Puoi provare che lo stock vecchio è stato immesso lecitamente sul mercato? Articolo 11, paragrafo 1, quinto comma: un anno dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o messa a disposizione di un'altra persona nell'Unione di prodotti o apparecchiature immessi lecitamente sul mercato prima di tale data è consentita solo se è comprovato che il prodotto è stato immesso lecitamente sul mercato prima di quella data. Le giacenze richiedono quindi una seconda prova, distinta.
3. L'etichetta è completa? L'articolo 12, paragrafo 1, consente di immettere sul mercato, fornire o mettere a disposizione apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento e pompe di calore soltanto se etichettate. L'articolo 12, paragrafo 4, impone che l'etichetta sia redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la merce è immessa sul mercato, messa a disposizione o fornita. Per le apparecchiature precaricate si aggiunge l'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174: se l'apparecchiatura è precaricata e i gas possono essere aggiunti fuori dal sito di produzione senza che il fabbricante indichi il totale, l'etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l'apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio per la quantità aggiunta e per il totale risultante, da inserire a cura del fornitore o, se del caso, dell'installatore prima della messa in funzione. I dettagli sono nella guida all'etichetta dell'apparecchiatura.
Se l'apparecchiatura proviene da fuori dell'Unione si aggiungono le prescrizioni dell'articolo 19 sui prodotti e sulle apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi, trattate nella guida sull'importazione di apparecchiature precaricate.
Vendita online
L'articolo 11, paragrafo 7, non distingue per canale di vendita. La condizione della prova vale identica al banco, al telefono e in un negozio online.
Quello che il regolamento aggiunge è un meccanismo di controllo specifico, scritto però per le autorità e non per i commercianti. L'articolo 29, paragrafo 3, prevede che i controlli comprendano visite in loco e controlli delle piattaforme online. Il secondo comma lo precisa:
Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, quando una piattaforma online che rientra nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento consente la conclusione di contratti a distanza con imprese che offrono gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas, le autorità competenti degli Stati membri verificano se l'impresa, i gas fluorurati a effetto serra, i prodotti o le apparecchiature offerti rispettano le prescrizioni del presente regolamento. Le autorità competenti informano la Commissione e cooperano con essa e con le autorità competenti di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2065.
La conseguenza pratica per un negozio online è semplice: l'annuncio stesso può essere verificato. Due elementi dell'annuncio sono verificabili senza toccare il prodotto.
- La descrizione usata a fini di pubblicità. L'articolo 12, paragrafo 16, secondo comma, richiede che, per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati elencati negli allegati I e II con GWP pari o superiore a 150, le informazioni dei paragrafi 3 e 5 siano incluse anche nella descrizione usata a fini di pubblicità.
- I manuali d'uso. Il primo comma dello stesso paragrafo richiede che tali informazioni figurino nei manuali d'uso dei prodotti e delle apparecchiature in questione.
Come si organizza il passaggio della prova in un processo di ordine a distanza non è disciplinato dal testo europeo. Predisponi una procedura che produca, prima della spedizione, esattamente le due individuazioni richieste dall'articolo 7, paragrafo 4.
Lista di controllo prima di ogni vendita
- Stabilisci se l'apparecchiatura è ermeticamente sigillataArticolo 3, punto 9); verifica anche il riferimento in etichetta richiesto dall'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lettera a).
- Conferma il gas della caricaLa regola si applica ai gas dell'allegato I e dell'allegato II, sezione 1.
- Stabilisci se stai vendendo a un utente finaleIl regolamento non definisce il termine; nel dubbio tratta la vendita come vendita a un utente finale.
- Ottieni la prova dell'installazione certificata prima della consegnaArticolo 11, paragrafo 7: l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10.
- Verifica la copertura del certificato dell'installatoreArticolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2215: attività consentite e, ove pertinente, limite di carica in chilogrammi.
- Completa il registro il giorno della venditaArticolo 7, paragrafo 4: l'apparecchiatura venduta e l'impresa certificata che effettuerà l'installazione.
- Conserva il registro per cinque anniArticolo 7, paragrafo 4; su richiesta a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
- Controlla l'allegato IV per quel prodottoArticolo 11, paragrafo 1, primo comma: divieto di immissione sul mercato dalla data indicata nell'allegato.
- Per le giacenze, prepara la prova dell'immissione lecitaArticolo 11, paragrafo 1, quinto comma, un anno dopo le date dell'allegato IV.
- Controlla l'etichetta e lo spazio per la quantità aggiuntaArticolo 12, paragrafi 3 e 4; articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/2174.
- Allinea gli annunci onlineArticolo 12, paragrafo 16, secondo comma, per le descrizioni pubblicitarie; articolo 29, paragrafo 3, per i controlli delle piattaforme.
Domande frequenti
Un cliente senza certificato può comprare uno split precaricato?
Sì, se è comprovato che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10. L'articolo 11, paragrafo 7, subordina la vendita alla prova sull'installazione, non alla qualifica dell'acquirente.
La regola vale anche per un monoblocco?
Dipende dalla definizione, non dal nome. Se l'apparecchio soddisfa la definizione di apparecchiatura ermeticamente sigillata dell'articolo 3, punto 9), l'articolo 11, paragrafo 7, non si applica. Se non la soddisfa, si applica. Il riferimento in etichetta dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), è il primo indizio.
Quale modulo si deve usare per la prova?
Il regolamento non prescrive alcun modulo. Richiede solo che sia comprovato. Scegli un documento che consenta le due individuazioni richieste dall'articolo 7, paragrafo 4: l'apparecchiatura venduta e l'impresa certificata che installerà. Verifica anche l'atto nazionale di attuazione.
Per quanto conservo il registro e a chi lo mostro?
Almeno cinque anni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4. Lo stesso paragrafo prevede la messa a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dello Stato membro interessato. A differenza dei paragrafi 2 e 3, qui il testo non nomina anche la Commissione.
Vendo solo online. Cambia qualcosa?
La condizione dell'articolo 11, paragrafo 7, è identica qualunque sia il canale. Inoltre l'articolo 29, paragrafo 3, secondo comma, prevede che le autorità competenti verifichino le offerte sulle piattaforme online che consentono contratti a distanza, e l'articolo 12, paragrafo 16, secondo comma, richiede di includere le informazioni nelle descrizioni pubblicitarie per gas con GWP pari o superiore a 150.
Quale rischio corro se vendo senza la prova?
Le sanzioni sono nazionali. L'articolo 31, paragrafo 3, impone agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie, confisca o ritiro dal mercato e il divieto temporaneo di utilizzare, produrre, importare, esportare o immettere sul mercato in caso di infrazione grave o di recidiva. Dettagli nella guida sulle sanzioni.
Fonti ufficiali
Gli articoli 3, 7, 10, 11, 12, 19, 29 e 31 del regolamento sono stati letti nel testo della Gazzetta ufficiale. I regolamenti di esecuzione sono citati per il certificato d'impresa e per l'etichetta delle apparecchiature precaricate.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
Questa pagina riporta il testo europeo. La forma concreta della prova, eventuali registri nazionali e le procedure di controllo sono stabiliti a livello nazionale e possono aggiungere requisiti propri. Verifica l'atto nazionale prima di fissare la tua procedura di vendita.
Informazione generale preparata da EgoLog sulla base del regolamento (UE) 2024/573 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2215 e (UE) 2024/2174. Non è consulenza legale.
Non incoraggiare né agevolare il montaggio da parte di persone non certificate. Installare un circuito frigorifero significa lavorare in pressione e, con molti refrigeranti moderni, con fluidi infiammabili; il limite di competenza è anche un limite di sicurezza.
