La risposta breve
Quando importi gas sfuso ti serve la quota: l'articolo 16, paragrafo 1, consente di immettere sul mercato idrofluorocarburi solo nei limiti della quota che la Commissione ti ha assegnato. Quando importi un'apparecchiatura che arriva già carica la logica è la stessa, ma lo strumento cambia.
L'articolo 19, paragrafo 1, stabilisce che le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore e gli inalatori predosati precaricati con sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, non possono essere immessi sul mercato se le sostanze con cui sono stati precaricati non sono contabilizzate nel sistema di quote. In pratica ciò avviene con un'autorizzazione all'uso della quota rilasciata da un titolare di quota ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, e non con una quota propria.
A questo si aggiungono tre elementi: una registrazione valida nel portale F-gas prima dell'importazione (articolo 20, paragrafo 4, lettera a), una dichiarazione di conformità con la documentazione che la sostiene (articolo 19, paragrafo 2) e, se il gas contenuto nell'apparecchiatura non era stato immesso sul mercato dell'Unione prima della carica, la conferma di un revisore indipendente (articolo 19, paragrafo 3).
Non trovi la procedura completa di importazione del gas sfuso: è trattata nella guida sulla procedura di importazione degli HFC. Non trovi nemmeno un modello di dichiarazione di conformità: l'articolo 19, paragrafo 4, abilita la Commissione a stabilirne i dettagli con atti di esecuzione, quindi il formato va preso dalle istruzioni ufficiali vigenti. Non ci sono classificazioni tariffarie, aliquote né soglie doganali.
Quali apparecchiature rientrano nell'articolo 19
L'elenco dell'articolo 19, paragrafo 1, è chiuso e rinvia alle sostanze dell'allegato I, sezione 1, cioè agli idrofluorocarburi. Se il tuo apparecchio contiene un altro gas fluorurato a effetto serra o un refrigerante naturale, l'articolo 19 non si applica. Questo non significa che non si applichi nulla.
Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore e gli inalatori predosati precaricati con sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, non sono immessi sul mercato se le sostanze con cui i prodotti o le apparecchiature sono stati precaricati non sono contabilizzate nel sistema di quote di cui al capo in questione. Per gli inalatori predosati il divieto si applica dal 1º gennaio 2025.
- Apparecchiature di refrigerazione — dagli armadi e banchi refrigerati alle unità condensatrici consegnate con carica di fabbrica.
- Apparecchiature di condizionamento d'aria — comprese le unità monoblocco e i kit split consegnati precaricati.
- Pompe di calore — oggi la categoria con il maggior volume di importazione precaricata.
- Inalatori predosati — inclusi dal 1º gennaio 2025 in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma.
Attenzione a ciò che l'articolo 19 non cambia: non dice nulla sui divieti di immissione sul mercato dell'allegato IV. Un'apparecchiatura può essere perfettamente coperta da un'autorizzazione di quota e restare comunque vietata perché il suo refrigerante supera la soglia di GWP dell'allegato IV a quella data. I due filtri sono indipendenti e si applicano entrambi.
Il limite di applicazione. L'articolo 19, paragrafo 6, dispone che l'articolo 19 non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nei prodotti o nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1. È un limite per impresa e per anno civile, espresso in CO2 equivalente, non in chilogrammi e non per spedizione. Per l'R-32, 10 t CO2e corrispondono a circa 14,8 kg di gas in tutto l'anno, perché il GWP dell'allegato I è 675. Il calcolo è nella guida sul calcolo della CO2 equivalente nelle importazioni di HFC.
L'esenzione riguarda l'articolo 19, cioè la contabilizzazione nel sistema di quote e la documentazione connessa. Non esonera dalla registrazione valida nel portale F-gas richiesta dall'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), prima di qualsiasi importazione, né dalla licenza di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Nel regolamento non esiste alcuna esenzione generale del tipo una volta l'anno o sotto un chilogrammo.
Gas sfuso e apparecchiature precaricate: le differenze reali
Le due vie arrivano allo stesso punto — il gas deve essere coperto — ma i passaggi, i documenti e il soggetto responsabile cambiano.
| Elemento | HFC sfusi | Apparecchiature precaricate |
|---|---|---|
| Base giuridica | Articolo 16, paragrafo 1 | Articolo 19, paragrafo 1 |
| Strumento di quota | Quota assegnata a te (articolo 17, paragrafo 4) | Autorizzazione a usare la quota altrui (articolo 21, paragrafo 2) o autorizzazione delegata (articolo 21, paragrafo 3) |
| Chi è considerato immettere sul mercato | Tu, l'importatore | Il titolare di quota che autorizza, al momento dell'autorizzazione (articolo 21, paragrafo 2, secondo comma) |
| Documento specifico in dogana | La prova sul trifluorometano di cui all'articolo 4, paragrafo 6, messa a disposizione secondo l'articolo 23, paragrafo 7 | La dichiarazione di conformità e la documentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, messe a disposizione secondo l'articolo 23, paragrafo 8 |
| Verifica del revisore | Articolo 26, paragrafo 8, da 1 000 t CO2e immesse sul mercato | Articolo 19, paragrafo 3, per il gas non immesso prima sul mercato, più la relazione dell'articolo 26, paragrafo 7 |
| Registrazione nel portale | Obbligatoria (articolo 20, paragrafo 4) | Obbligatoria (articolo 20, paragrafo 4) |
| Licenza | La registrazione valida costituisce la licenza (articolo 20, paragrafo 5) | La registrazione valida costituisce la licenza (articolo 20, paragrafo 5) |
Un dettaglio concentra quasi tutta la confusione: sulla via delle apparecchiature la quantità si considera immessa sul mercato dal titolare di quota che ti autorizza, nel momento stesso dell'autorizzazione. Tu non consumi quota propria al passaggio della frontiera: dimostri alla dogana che esiste un'autorizzazione sufficiente. Per questo l'autorizzazione deve esistere prima dell'immissione in libera pratica, non dopo.
I passaggi nell'ordine corretto
Registra l'impresa nel portale F-gas
L'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), impone una registrazione valida prima di qualsiasi importazione di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che li contengono. Le informazioni richieste sono elencate all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473.
Calcola la CO2 equivalente della carica
Somma il gas di tutte le unità della spedizione e poi di tutte le spedizioni dell'anno. Il metodo è nell'articolo 3, punti 1 e 3, e per le miscele nell'allegato VI.
Ottieni l'autorizzazione all'uso della quota prima della spedizione
Articolo 21, paragrafo 2. È rilasciata nel portale da un titolare di quota con valore di riferimento e diventa valida solo quando la accetti nel portale, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4.
Redigi la dichiarazione di conformità
Articolo 19, paragrafo 2. Redigendola ti assumi la responsabilità del rispetto dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2. La documentazione di supporto deve dimostrare integralmente la copertura di quota.
Metti i documenti a disposizione della dogana all'immissione in libera pratica
L'articolo 23, paragrafo 8, richiede che la dichiarazione di conformità e la documentazione dell'articolo 19, paragrafo 2, siano disponibili al momento della presentazione della dichiarazione doganale.
La dichiarazione di conformità e il revisore indipendente
L'articolo 19, paragrafo 2, è breve ma sposta la responsabilità su di te in modo esplicito.
All'atto dell'immissione sul mercato di prodotti o apparecchiature precaricati, i fabbricanti e gli importatori assicurano che il rispetto del paragrafo 1 sia integralmente documentato e redigono in proposito una dichiarazione di conformità. Redigendo la dichiarazione di conformità essi si assumono la responsabilità del rispetto dei paragrafi 1 e 2. La documentazione e la dichiarazione sono conservate per almeno 5 anni dall'immissione sul mercato e messe a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
Un secondo livello compare quando il gas contenuto nell'apparecchiatura non era stato immesso sul mercato dell'Unione prima della carica — il caso tipico delle apparecchiature costruite e caricate fuori dall'Unione.
- L'articolo 19, paragrafo 3, richiede che entro il 30 aprile di ogni anno l'esattezza della documentazione e della dichiarazione di conformità, nonché la veridicità della relazione presentata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 7, siano confermate per l'anno civile precedente, con un livello ragionevole di affidabilità, da un revisore indipendente registrato nel portale F-gas.
- Il revisore deve essere accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE oppure abilitato a verificare bilanci secondo la legislazione dello Stato membro interessato (articolo 19, paragrafo 3, secondo comma).
- L'articolo 26, paragrafo 7, collega l'obbligo di presentare la relazione di verifica agli importatori di apparecchiature che hanno immesso sul mercato apparecchiature precaricate contenenti almeno 1 000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi, quando tali gas non erano stati immessi prima sul mercato.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 indica all'articolo 2, paragrafo 3, quali informazioni deve fornire un revisore per registrarsi nel portale, compresa la prova dell'accreditamento e l'elenco degli Stati membri e delle lingue in cui è autorizzato a svolgere l'audit.
Se non sei stabilito nell'Unione, l'articolo 19, paragrafo 5, impone di nominare un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del regolamento. Può essere lo stesso rappresentante esclusivo nominato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il formato della dichiarazione di conformità e le modalità di accreditamento dei revisori saranno precisati con atti di esecuzione in forza dell'abilitazione dell'articolo 19, paragrafo 4. Prendi il formato dalle istruzioni della Commissione vigenti alla data dell'importazione.
Che cosa succede davvero in dogana
All'immissione in libera pratica si verificano tre cose insieme: chi sei nella dichiarazione doganale, che cosa hai dichiarato e che cosa puoi esibire.
- Chi. Articolo 23, paragrafo 2: ai fini dell'immissione in libera pratica, l'impresa che detiene la quota o le autorizzazioni all'uso della quota ed è registrata nel portale è l'importatore indicato nella dichiarazione doganale. Autorizzazione e dichiarazione non possono stare su due società diverse.
- La licenza. L'articolo 22, paragrafo 1, richiede la presentazione di una licenza valida rilasciata dalla Commissione, e l'articolo 20, paragrafo 5, precisa che una registrazione valida nel portale al momento dell'importazione costituisce tale licenza. L'eccezione è la custodia temporanea.
- Che cosa si dichiara. L'articolo 23, paragrafo 3, elenca i dati: numero di identificazione della registrazione nel portale, numero EORI, massa netta dei gas sfusi e di quelli contenuti in prodotti e apparecchiature e nelle loro parti, codice della merce e tonnellate di CO2 equivalente.
- Che cosa verifica la dogana. Articolo 23, paragrafo 4: le autorità doganali verificano in particolare se, in caso di immissione in libera pratica, l'importatore indicato nella dichiarazione dispone di quota o di autorizzazioni all'uso della quota prima di svincolare le merci.
- I documenti. Articolo 23, paragrafo 8: la dichiarazione di conformità e la documentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, sono messe a disposizione della dogana al momento della presentazione della dichiarazione per l'immissione in libera pratica.
- Etichettatura. Articolo 23, paragrafo 10, lettera c): nei controlli fisici basati sull'analisi di rischio la dogana verifica che le merci siano etichettate correttamente a norma dell'articolo 12 prima dell'immissione in libera pratica.
Articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473: se una registrazione nel portale è cancellata, ogni quota e ogni autorizzazione disponibili diventano nulle e le attività per le quali la registrazione era necessaria non possono più essere svolte dal momento della cancellazione. Restano gli obblighi di comunicazione per le attività pregresse. L'articolo 4 dello stesso regolamento impone di aggiornare le informazioni non appena qualcosa cambia.
Il collegamento con la dogana non è facoltativo. L'articolo 20, paragrafo 2, prevede l'interconnessione del portale con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane tramite EU CSW-CERTEX, e l'articolo 20, paragrafo 3, obbliga gli Stati membri a collegare i propri sportelli unici nazionali. In pratica ciò che è scritto nel portale arriva all'ufficio doganale senza alcun intervento da parte tua.
Lista di controllo prima di ordinare le apparecchiature
- Sai esattamente quale gas e quanti chilogrammi contiene ogni unitàIl dato deve provenire dalla documentazione tecnica del fabbricante e dall'etichetta prescritta dall'articolo 12, paragrafo 3, non da una stima.
- Hai convertito la quantità in CO2 equivalenteArticolo 3, punti 1 e 3; per le miscele il metodo dell'allegato VI. La somma si fa per anno civile, non per spedizione.
- Hai verificato l'apparecchiatura rispetto all'allegato IVLa copertura di quota non salva un'apparecchiatura la cui immissione sul mercato è vietata. Controlla la data dell'allegato IV per quel tipo di prodotto.
- La registrazione nel portale è valida e aggiornataArticolo 20, paragrafo 4, lettera a), e articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473.
- L'autorizzazione all'uso della quota è rilasciata e accettata nel portaleArticolo 21, paragrafo 2, e articolo 21, paragrafo 4. L'accettazione nel portale è condizione di validità.
- La quantità autorizzata copre tutto ciò che sta per entrareArticolo 23, paragrafo 4: la dogana verifica la copertura prima dello svincolo.
- Dichiarazione di conformità e documentazione sono pronte prima dell'arrivoArticolo 19, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 8.
- Hai stabilito se serve un revisore indipendenteArticolo 19, paragrafo 3, per il gas non immesso prima sul mercato; articolo 26, paragrafo 7, per la soglia di 1 000 t CO2e.
Domande frequenti
Se l'apparecchiatura arriva precaricata, mi serve comunque una quota propria?
Non una quota propria, ma il gas deve comunque essere contabilizzato nel sistema di quote. Lo impone l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2, fornisce lo strumento: un'autorizzazione all'uso della quota rilasciata da un produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento. La quantità si considera immessa sul mercato da chi autorizza, al momento dell'autorizzazione.
Qualsiasi titolare di quota può rilasciarmi un'autorizzazione?
No. L'articolo 21, paragrafo 2, limita l'autorizzazione ai produttori e agli importatori per i quali è stato determinato un valore di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1. Il materiale della Commissione sul portale conferma che i titolari di quota privi di valore di riferimento non possono autorizzare. Un'autorizzazione ricevuta può essere delegata una volta, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, e non una seconda.
Sotto 10 tonnellate di CO2 equivalente all'anno non c'è nulla da fare?
Non è corretto. L'articolo 19, paragrafo 6, esonera dall'articolo 19 le imprese che immettono sul mercato meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno in tali prodotti o apparecchiature. Restano la registrazione valida dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), la licenza dell'articolo 22, paragrafo 1, i dati doganali dell'articolo 23, paragrafo 3, e i divieti dell'allegato IV.
Conta se il gas contenuto nell'apparecchiatura è stato acquistato nell'Unione?
Sì, per la verifica. L'articolo 19, paragrafo 3, si applica quando gli idrofluorocarburi contenuti nell'apparecchiatura non sono stati immessi sul mercato prima della carica. Se l'unità è stata caricata nell'Unione con gas già legalmente immesso sul mercato, la conferma del revisore di cui all'articolo 19, paragrafo 3, non scatta, ma la documentazione che lo dimostra resta obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.
Lo spedizioniere doganale può figurare come importatore nella dichiarazione?
No, se non è titolare dell'autorizzazione. L'articolo 23, paragrafo 2, impone che, per l'immissione in libera pratica, l'impresa che detiene la quota o le autorizzazioni ed è registrata nel portale sia l'importatore indicato nella dichiarazione doganale. Lo spedizioniere può agire come rappresentante, ma l'identità nella dichiarazione deve coincidere con il titolare dell'autorizzazione.
Che cosa succede se l'autorizzazione non copre l'intera quantità?
L'articolo 23, paragrafo 4, obbliga la dogana a verificare la copertura prima dello svincolo, quindi la merce non viene svincolata. L'articolo 23, paragrafo 12, prevede misure alternative delle autorità doganali o di vigilanza del mercato quando l'immissione sul mercato avviene in violazione dei requisiti di quota e di autorizzazione. La soluzione pratica è ottenere l'autorizzazione aggiuntiva prima dell'arrivo della merce.
Devo comunicare ogni anno anche se importo poco?
L'articolo 26, paragrafo 4, collega la comunicazione relativa ai gas contenuti in prodotti e apparecchiature a una soglia di 10 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi immesse sul mercato nell'anno civile precedente. Verifica la soglia applicabile al tuo caso nel testo dell'articolo 26, perché il regolamento usa soglie diverse per i gas sfusi, per i gas contenuti in apparecchiature e per gli altri gas fluorurati.
Fonti ufficiali
Gli articoli 4, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 sono stati letti direttamente nel testo della Gazzetta ufficiale ottenuto dal deposito CELLAR dell'Ufficio delle pubblicazioni. I requisiti di registrazione provengono dal regolamento di esecuzione che disciplina il portale F-gas.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
Questa pagina copre gli obblighi del Regolamento (UE) 2024/573 relativi alle apparecchiature precaricate. Non contiene un modello di dichiarazione di conformità, non contiene classificazioni tariffarie e non sostituisce le istruzioni operative del portale F-gas né quelle della tua autorità doganale. Verifica sempre il testo ufficiale in vigore alla data dell'importazione.
Informazione generale predisposta da EgoLog sulla base del regolamento e del materiale ufficiale della Commissione europea. Non è consulenza legale e non sostituisce l'analisi della tua situazione concreta.
Apparecchiature e gas refrigeranti sono manipolati da personale competente certificato ai sensi dell'articolo 10. Conferma i requisiti applicabili con l'autorità nazionale competente prima di impegnare una spedizione.
