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Operazioni di importazione

Quota di HFC dalla riserva: la dichiarazione dell’articolo 17, paragrafo 3

Ci sono due strade verso una quota di idrofluorocarburi: il valore di riferimento, per chi ha già immesso gas sul mercato, e la riserva, per tutti gli altri. La seconda strada passa da una dichiarazione presentata nel portale a date fisse ed è subordinata all’articolo 18. Questa pagina segue il testo, non la prassi di una singola impresa.

Verificato con fonti ufficialiUltima verifica: 22 settembre 202611 min di lettura
Base giuridica della dichiarazioneArticolo 17, paragrafo 3

Si presenta tramite il portale F-Gas, per la riserva di cui all’allegato VIII.

Date indicate nel testo1o giugno 2024 e 1o aprile 2027

In seguito almeno ogni tre anni.

Esperienza richiesta3 anni consecutivi

Articolo 18, paragrafo 2; prove alla Commissione su richiesta.

Ripartizione della riserva100 diviso il numero dei dichiaranti

Allegato VIII, punto 2, terzo comma.

Risposta breve

La riserva è la parte del quantitativo massimo annuo che resta dopo l’assegnazione delle quote alle imprese con valori di riferimento. Si ripartisce tra chi ha presentato una dichiarazione.

  • Chi. Articolo 17, paragrafo 3: i produttori e gli importatori possono presentare tramite il portale F-Gas una dichiarazione per ricevere una quota attinta alla riserva di cui all’allegato VIII.
  • Quando. Il testo indica il 1o giugno 2024 e il 1o aprile 2027, e in seguito almeno ogni tre anni.
  • A quali condizioni. Articolo 18: stabilimento nell’Unione o rappresentante esclusivo; tre anni consecutivi di esperienza; un indirizzo fisico, con una sola impresa registrata per indirizzo; le imprese con lo stesso titolare effettivo valgono come un’unica impresa.
  • Quanto. Allegato VIII, punto 2: ciascun dichiarante riceve un’assegnazione corrispondente a una quota percentuale della riserva, calcolata dividendo 100 per il numero di imprese che hanno presentato la dichiarazione.
Che cosa non trovi in questa pagina

Nessuna cifra sulla riserva di un dato anno, sul numero dei dichiaranti o sulla quota ricevuta da una qualsiasi impresa, perché il regolamento non le contiene. Nessun prezzo, previsione o consiglio commerciale, e nessun racconto dell’esperienza di EgoLog con il portale. Per i passaggi di iscrizione vedi la guida sul portale.

Due strade verso la quota, con regole diverse

L’articolo 16, paragrafo 1, stabilisce che l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui siano state assegnate quote a produttori e importatori. L’articolo 17 e l’allegato VIII descrivono come vi si arriva.

ElementoVia del valore di riferimentoVia della riserva
Base giuridicaArticolo 17, paragrafo 1, e allegato VIII, punto 1Articolo 17, paragrafo 3, e allegato VIII, punto 2
A chi si rivolgeProduttori e importatori che hanno immesso sul mercato idrofluorocarburi nei tre anni precedentiProduttori e importatori che presentano una dichiarazione
Come si calcola89 % del valore di riferimento, moltiplicato per la quantità massima dell’anno, diviso per il valore di base di 176 700 479 tonnellate di CO2 equivalenteQuota percentuale della riserva: 100 diviso il numero dei dichiaranti
Atto amministrativoAtto di esecuzione che determina i valori di riferimentoAssegnazione annuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 4
TrasferibileSì, articolo 21, paragrafo 1, per chi ha un valore di riferimentoVedi sotto: il testo lega il trasferimento al valore di riferimento

Le due strade non si escludono: un’impresa con valore di riferimento può presentare anche la dichiarazione del paragrafo 3, e ciò rileva per la ridistribuzione delle quote non pagate descritta più avanti.

Quanto vale la riserva: l’allegato VIII, punto 2, primo comma, stabilisce che la somma totale delle quote assegnate in applicazione del punto 1 è sottratta dalla quantità massima dell’anno prevista nell’allegato VII per determinare il quantitativo della riserva. I quantitativi massimi sono riprodotti in il calendario della riduzione graduale.

Le date e il canale

Articolo 17, paragrafo 3

Entro il 1o giugno 2024 ed entro il 1o aprile 2027 e in seguito almeno ogni tre anni, i produttori e gli importatori possono presentare tramite il portale F-Gas una dichiarazione per ricevere una quota attinta alla riserva di cui all’allegato VIII.

Tre osservazioni che contano:

  • Sono termini, non finestre aperte. Il testo dice "entro": la dichiarazione deve essere presentata al più tardi in quella data.
  • "Almeno ogni tre anni" è una frequenza minima delle occasioni per dichiarare, posta a carico del sistema, non un obbligo dell’impresa.
  • Il canale è esclusivamente il portale. Il testo non prevede una via alternativa cartacea o tramite l’autorità nazionale.

La registrazione deve esistere prima. L’articolo 20, paragrafo 4, lettera b), richiede espressamente una registrazione valida nel portale F-Gas prima di presentare una dichiarazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 3. La lettera c) pone lo stesso requisito per ricevere un’assegnazione di quote a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, e per i trasferimenti e le autorizzazioni dell’articolo 21. L’ultimo comma del paragrafo 4 precisa che la registrazione è valida solo dopo la convalida della Commissione e finché non è sospesa, revocata o ritirata.

I passaggi di iscrizione sono in la registrazione al portale F-Gas e la differenza tra registrazione, quota, autorizzazione e trasferimento in la guida dedicata.

Chi può dichiarare: le condizioni dell’articolo 18

Stabilimento nell’Unione. Articolo 18, paragrafo 1: le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell’Unione o che hanno designato un rappresentante esclusivo stabilito nell’Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del regolamento e dei requisiti di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell’articolo 8 di tale regolamento.

Articolo 18, paragrafo 2

Soltanto i produttori e gli importatori che hanno maturato esperienza nel commercio dei prodotti chimici o nella riparazione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria, o protezione antincendio o pompe di calore per tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote possono presentare la dichiarazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, o ricevere su tale base un’assegnazione di quote. I produttori e gli importatori presentano prove in tal senso alla Commissione, su richiesta.

La formulazione merita una lettura attenta. L’esperienza richiesta è alternativa: commercio di prodotti chimici oppure interventi sulle quattro categorie di apparecchiature elencate. Deve coprire tre anni consecutivi e il riferimento temporale è il periodo di assegnazione delle quote, non la data della dichiarazione. Il testo non elenca i documenti ammessi come prova; dice soltanto che le prove sono presentate alla Commissione su richiesta.

L’indirizzo fisico. Articolo 18, paragrafo 3, primo comma: ai fini della registrazione nel portale F-Gas, i produttori e gli importatori forniscono un indirizzo fisico presso il quale è ubicata l’impresa e dal quale svolge l’attività. Una sola impresa è registrata presso uno stesso indirizzo fisico.

La regola del titolare effettivo

Articolo 18, paragrafo 3, secondo comma

Ai fini della presentazione della dichiarazione sulle quote a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e della ricezione di un’assegnazione di quote a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, così come ai fini della determinazione dei valori di riferimento a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo sono considerate un’unica impresa. Soltanto quell’unica impresa, che, salva diversa indicazione del titolare effettivo, è quella iscritta per prima nel portale F-Gas, ha diritto a un valore di riferimento e a un’assegnazione di quote.

Che cosa risulta dal testo, senza aggiunte:

  • La regola si applica alle tre operazioni elencate: la dichiarazione, l’assegnazione e la determinazione dei valori di riferimento.
  • Il criterio è il titolare effettivo comune, non l’indirizzo, non l’amministratore e non il gruppo fiscale. L’indirizzo fisico è trattato a parte, nel primo comma.
  • La regola suppletiva di designazione è la prima iscrizione nel portale. Il titolare effettivo può indicare diversamente; il testo non prescrive una forma per tale indicazione.
  • La conseguenza è una sola: all’interno di quel gruppo, una sola entità ha diritto al valore di riferimento e all’assegnazione.

Letto insieme al divieto di registrare più imprese allo stesso indirizzo fisico, l’articolo 18, paragrafo 3, chiude nel testo stesso del regolamento la moltiplicazione artificiosa dei dichiaranti. Le conseguenze della violazione non stanno in questo articolo, ma nel regime sanzionatorio dell’articolo 31 e nei poteri della Commissione di sospendere, revocare o ritirare la registrazione, richiamati nell’ultimo comma dell’articolo 20, paragrafo 4. Vedi le sanzioni F-gas.

Come si ripartisce la riserva

L’allegato VIII, punto 2, è breve e va letto con esattezza.

Allegato VIII, punto 2

La somma totale delle quote assegnate in applicazione del punto 1 è sottratta dalla quantità massima per l’anno prevista nell’allegato VII per determinare il quantitativo della riserva da assegnare alle imprese che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3. Ciascuna impresa riceve un’assegnazione corrispondente a una quota percentuale della riserva. La quota percentuale è calcolata dividendo 100 per il numero di imprese che hanno presentato la dichiarazione.

Tre conseguenze discendono direttamente da questa formulazione:

  • La ripartizione è uguale tra i dichiaranti. Il testo non prevede ponderazioni per fatturato, anzianità, storico di immissione sul mercato o quantitativo richiesto.
  • La dimensione della riserva è un risultato, non una decisione. È la differenza tra la quantità massima dell’anno dell’allegato VII e la somma delle quote assegnate al punto 1.
  • Il numero dei dichiaranti è la variabile determinante. Il regolamento non lo limita e non lo pubblica in anticipo.

L’allegato VIII, punto 3, aggiunge una sola frase: le sanzioni stabilite a norma dell’articolo 31 sono prese in considerazione nei calcoli di cui sopra. E il punto 1, terzo comma, prevede che, se dopo l’assegnazione dell’intero quantitativo la quantità massima è superata, tutte le quote sono ridotte proporzionalmente.

L’articolo 20, paragrafo 7, terzo comma, obbliga la Commissione a rendere pubblici, entro tre mesi dal completamento dell’assegnazione per un dato anno, l’elenco dei titolari di quote e l’elenco delle imprese soggette agli obblighi di comunicazione dell’articolo 26.

Il pagamento e ciò che segue l’assegnazione

Il pagamento condiziona l’assegnazione. Articolo 17, paragrafo 5, primo comma: l’assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell’importo dovuto, pari a tre euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare. L’importo totale e il termine sono comunicati tramite il portale. Il secondo comma ammette il pagamento parziale: in tal caso è assegnata la quota corrispondente al pagamento effettuato entro il termine.

Dove la dichiarazione conta una seconda volta

Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma: fino al 31 dicembre 2027 la Commissione ridistribuisce gratuitamente la quota per la quale il pagamento non è stato effettuato entro il termine soltanto ai produttori e agli importatori che hanno pagato l’importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima calcolata e che hanno presentato la dichiarazione di cui al paragrafo 3. La ridistribuzione è effettuata in base alla percentuale spettante a ciascuno della somma di tutte le quote massime calcolate offerte e pagate integralmente. A decorrere dal 1o gennaio 2028 la quota non pagata entro il termine è cancellata.

Trasferimento. L’articolo 21, paragrafo 1, consente il trasferimento della quota assegnata in base all’articolo 17, paragrafo 4, a "qualsiasi produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento a norma dell’articolo 17, paragrafo 1", a un altro produttore o importatore dell’Unione o rappresentato nell’Unione da un rappresentante esclusivo di cui all’articolo 18, paragrafo 1. La quota trasferita non può essere trasferita una seconda volta. La condizione legata al valore di riferimento è scritta nel testo e va letta così com’è.

Autorizzazione. L’articolo 21, paragrafo 2, riguarda altro: autorizzare un’impresa a usare la quota per importare apparecchiature precaricate di cui all’articolo 19, e qui il rinvio al rappresentante esclusivo è all’articolo 19, paragrafo 5. I quantitativi in questione si considerano immessi sul mercato dal produttore o importatore che autorizza, al momento dell’autorizzazione. Il paragrafo 3 consente di delegare l’autorizzazione, che non può essere delegata una seconda volta, e il paragrafo 4 richiede l’accettazione tramite il portale perché trasferimento, autorizzazione o delega siano validi.

Comunicazione. L’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, richiede entro il 31 marzo di ogni anno una comunicazione a zero da parte di ciascun produttore o importatore cui siano state assegnate quote a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, o cui siano state trasferite quote a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, ma che non abbia immesso alcun quantitativo sul mercato nell’anno civile precedente. Vedi la comunicazione annuale.

Lista di controllo prima di presentare una dichiarazione

Ogni punto seguente si verifica sul testo del regolamento, non sulla prassi di un’impresa.

  • La registrazione nel portale è convalidataArticolo 20, paragrafo 4, lettera b); la registrazione è valida solo dopo la convalida della Commissione.
  • Sei produttore o importatoreL’articolo 17, paragrafo 3, si rivolge a queste due categorie.
  • Sei stabilito nell’Unione o hai un rappresentante esclusivoArticolo 18, paragrafo 1, con piena responsabilità per il regolamento e per il titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006.
  • Puoi dimostrare tre anni consecutivi di esperienzaArticolo 18, paragrafo 2: commercio di prodotti chimici o interventi su refrigerazione, condizionamento, protezione antincendio o pompe di calore.
  • L’indirizzo fisico dichiarato è reale e unicoArticolo 18, paragrafo 3, primo comma: una sola impresa per indirizzo fisico.
  • Hai verificato la struttura del titolare effettivoArticolo 18, paragrafo 3, secondo comma: le imprese con lo stesso titolare effettivo contano come una.
  • Sai quale termine ti riguardaArticolo 17, paragrafo 3: 1o giugno 2024, 1o aprile 2027 e in seguito almeno ogni tre anni.
  • Hai previsto il pagamento entro il termineArticolo 17, paragrafo 5: 3 EUR per tonnellata di CO2 equivalente; il pagamento parziale dà una quota proporzionale.
  • Conosci i limiti della quota ricevutaL’articolo 21, paragrafo 1, lega il trasferimento a un valore di riferimento determinato a norma dell’articolo 17, paragrafo 1.
  • Hai preparato la comunicazione annualeArticolo 26, paragrafo 1, compresa la comunicazione a zero se non immetti nulla sul mercato.

Domande frequenti

Posso chiedere un quantitativo determinato dalla riserva?

Il testo non prevede una domanda con quantitativo. L’articolo 17, paragrafo 3, parla di una dichiarazione per ricevere una quota attinta alla riserva, e l’allegato VIII, punto 2, stabilisce che ciascun dichiarante riceve una quota percentuale calcolata dividendo 100 per il numero di imprese che hanno presentato la dichiarazione.

Ho già un valore di riferimento. Ha senso dichiarare lo stesso?

Il testo non lo vieta e vi collega un effetto preciso: l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, limita la ridistribuzione gratuita delle quote non pagate ai produttori e agli importatori che hanno pagato integralmente e hanno presentato la dichiarazione del paragrafo 3. Tale ridistribuzione opera fino al 31 dicembre 2027.

Due società dello stesso gruppo possono presentare ciascuna una dichiarazione?

L’articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, considera tutte le imprese con lo stesso titolare effettivo come un’unica impresa ai fini della dichiarazione, dell’assegnazione e della determinazione dei valori di riferimento; soltanto una di esse, quella iscritta per prima nel portale salvo diversa indicazione del titolare effettivo, ha diritto all’assegnazione.

Quali prove di esperienza vanno inviate con la dichiarazione?

L’articolo 18, paragrafo 2, non impone di allegare documenti alla dichiarazione. Prevede che i produttori e gli importatori presentino prove alla Commissione su richiesta. Il regolamento non elenca i tipi di documento ammessi.

La quota ricevuta dalla riserva può essere trasferita?

L’articolo 21, paragrafo 1, riconosce il diritto di trasferimento ai produttori e agli importatori per i quali è stato determinato un valore di riferimento a norma dell’articolo 17, paragrafo 1. La quota trasferita non può essere trasferita una seconda volta e, a norma del paragrafo 4, ogni trasferimento è valido solo se l’impresa ricevente lo accetta tramite il portale.

Mi serve una quota se importo solo apparecchiature precaricate?

L’articolo 19, paragrafo 1, richiede che le sostanze con cui le apparecchiature sono state precaricate siano contabilizzate nel sistema delle quote, e l’articolo 21, paragrafo 2, consente a un produttore o importatore con valore di riferimento di autorizzare un’impresa a usare la propria quota a tal fine. Vedi l’importazione di apparecchiature precaricate.

Fonti ufficiali

Gli articoli da 16 a 21 e gli allegati VII e VIII sono stati letti integralmente nel testo della Gazzetta ufficiale. Questa pagina non descrive la prassi amministrativa di alcuna impresa.

Attualità della pagina e limiti di responsabilità

Leggi questo

Questa pagina riproduce gli articoli 17 e 18 e l’allegato VIII del regolamento (UE) 2024/573. Non contiene cifre sulla riserva di un dato anno, sul numero dei dichiaranti o sulla quota di alcuna impresa, perché il regolamento non le stabilisce. Non descrive nemmeno l’esperienza di EgoLog con il portale.

Informazione generale predisposta da EgoLog sulla base del testo ufficiale del regolamento e del materiale della Commissione europea. Non è consulenza legale e non sostituisce la verifica delle condizioni vigenti al momento della presentazione.

Date e condizioni possono essere modificate con atti delegati o di esecuzione. Verifica il testo in vigore e gli avvisi pubblicati nel portale prima di agire.

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