Risposta rapida
L'articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/573 fissa una data principale: 31 marzo, ogni anno, per l'anno civile precedente. Ciò che si comunica sono i dati elencati nell'allegato IX, trasmessi tramite lo strumento di comunicazione raggiungibile dal portale F-gas.
Per i volumi maggiori segue una seconda data: 30 aprile, quando un revisore indipendente deve confermare la comunicazione. E in mezzo c'è una trappola — chi detiene quota e non ha immesso nulla sul mercato presenta comunque una comunicazione a zero.
La comunicazione annuale dice che cosa hai effettivamente fatto l'anno scorso. Una dichiarazione di quota è una richiesta di quota futura, presentata in una finestra separata. La sezione 8 spiega la differenza.
Chi deve comunicare
L'articolo 26 non ha un unico destinatario. Ogni paragrafo aggiunge un gruppo diverso, con una propria soglia.
| Chi | Presupposto |
|---|---|
| Produttori, importatori, esportatori | Hanno prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi in qualsiasi quantità, oppure più di una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra (articolo 26, paragrafo 1). |
| Imprese che ricevono quota | Hanno ricevuto quota trasferita ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 — comunicano anche loro (articolo 26, paragrafo 1). |
| Imprese che hanno distrutto gas | Hanno distrutto idrofluorocarburi, o quantità di altri gas fluorurati a effetto serra superiori alla soglia (articolo 26, paragrafo 2). |
| Utilizzatori come materia prima e detentori di scorte | Hanno usato gas come materia prima o detenuto scorte nell'anno civile precedente (articolo 26, paragrafo 3). |
| Imprese che immettono apparecchiature sul mercato | Hanno immesso 10 tonnellate di CO2 equivalente o più di HFC, o 100 tonnellate di CO2 equivalente o più di altri gas fluorurati, contenuti in prodotti o apparecchiature (articolo 26, paragrafo 4). |
| Destinatari di quantità esentate | Hanno ricevuto quantità di HFC che rientrano nell'articolo 16, paragrafo 2, come distruzione, materia prima, esportazione diretta o uso militare (articolo 26, paragrafo 5). |
La soglia di 10 tonnellate per le apparecchiature è molto più bassa delle altre. Un'azienda che importa volumi modesti di apparecchiature precaricate può rientrare nell'articolo 26, paragrafo 4, pur pensando che la comunicazione riguardi solo chi commercia gas sfuso.
Le due scadenze
| Data | Che cosa è dovuto |
|---|---|
| 31 marzo | La comunicazione annuale con i dati dell'allegato IX per l'anno civile precedente e, dove si applica, la comunicazione a zero. |
| 30 aprile | Verifica del revisore indipendente quando sono state immesse sul mercato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o più di HFC (articolo 26, paragrafo 8), e la relazione di verifica per gli importatori di apparecchiature precaricate oltre la stessa soglia (articolo 26, paragrafo 7). |
Entrambe sono annuali e ricorrenti. Le prime comunicazioni nel formato attuale erano dovute il 31 marzo 2025 per l'anno civile 2024.
La comunicazione a zero
È l'obbligo più spesso dimenticato. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, un produttore o importatore a cui è stata assegnata quota, o a cui è stata trasferita quota ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, ma che non ha immesso alcun idrofluorocarburo sul mercato nell'anno civile precedente, deve comunque comunicare — presentando una comunicazione a zero.
In altre parole, detenere quota crea di per sé un obbligo di comunicazione. Un anno tranquillo non lo elimina: cambia solo che cosa presenti.
La Commissione non può distinguere «niente da comunicare» da «non ha comunicato». Il silenzio somiglia a un'inadempienza, e la registrazione nel portale F-gas deve restare in regola per rimanere valida.
Che cosa chiede davvero l'allegato IX
L'allegato IX si intitola «Dati da comunicare a norma dell'articolo 26» ed è molto più dettagliato di un singolo tonnellaggio. A seconda del tuo ruolo chiede, tra l'altro:
- la quantità totale di ciascuna sostanza degli allegati I, II e III prodotta, importata o esportata, per sostanza e non come totale complessivo;
- le principali categorie di applicazione in cui la sostanza è utilizzata;
- le quantità immesse sul mercato, distinte separatamente per usi come materia prima, quantità distrutte, esportazioni dirette, produzione di inalatori predosati, apparecchiature militari e incisione dei semiconduttori o pulizia delle camere;
- le quantità importate ma non immesse in libera pratica e riesportate all'interno di prodotti o apparecchiature;
- le quantità di idrofluorocarburi contenute in polioli premiscelati;
- per le voci relative a distruzione e materia prima, l'identità dell'impresa che ha eseguito la distruzione o utilizzato la materia prima.
Non puoi ricostruire tutto questo dalle sole fatture a fine marzo. Le quantità vanno tracciate per sostanza e per categoria di destinazione durante l'anno, insieme alla controparte per distruzione, materia prima ed esportazione diretta.
Quando serve un revisore indipendente
L'articolo 26, paragrafo 8, si applica alle imprese che comunicano, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, l'immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o più di idrofluorocarburi nell'anno civile precedente. Devono garantire che la veridicità della comunicazione sia confermata, con un livello ragionevole di affidabilità, da un revisore indipendente, entro il 30 aprile.
Il revisore non è a scelta libera. Deve essere registrato nel portale F-gas e accreditato — o ai sensi della direttiva 2003/87/CE, o accreditato a verificare i bilanci secondo il diritto dello Stato membro interessato.
L'articolo 26, paragrafo 7, stabilisce un obbligo parallelo per le apparecchiature: gli importatori che hanno immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19 contenenti almeno 1 000 tonnellate di CO2 equivalente di HFC, quando tali HFC non erano stati immessi sul mercato prima della carica dell'apparecchiatura, presentano una relazione di verifica rilasciata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, anch'essa entro il 30 aprile.
Il revisore deve essere registrato nel portale prima di poter verificare. Scoprire ad aprile che il revisore scelto non è registrato non lascia il tempo di rimediare.
Come si presenta la comunicazione
La comunicazione passa dal portale F-gas. Una volta che lo stato della registrazione è valido, il portale dà accesso al sistema di comunicazione — il materiale della Commissione indirizza l'utente al pulsante di comunicazione nel profilo del portale, che apre il Business Data Repository usato per le comunicazioni F-gas.
Il formato è stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, integrato nello strumento di comunicazione del portale, con la prima trasmissione in tale formato dovuta il 31 marzo 2025 per i dati del 2024.
Ordine pratico di lavoro: verificare che la registrazione sia valida, verificare chi in azienda è il gestore dell'account, raccogliere i dati dell'allegato IX per sostanza, trasmettere entro il 31 marzo e, se la soglia è superata, far completare la verifica al revisore entro il 30 aprile.
Comunicazione annuale e dichiarazione di quota
Le due cose vengono confuse perché passano entrambe dal portale F-gas ed entrambe riguardano la quota.
| Comunicazione annuale | Dichiarazione di quota | |
|---|---|---|
| Scopo | Dice che cosa hai fatto l'anno scorso | Chiede quota per gli anni futuri |
| Tempistica | Ogni anno, entro il 31 marzo | Solo quando la finestra di dichiarazione è aperta |
| Base giuridica | Articolo 26 e allegato IX | Articolo 17 e capo sulle quote |
| Prossima occasione | Il prossimo 31 marzo | Entro il 1° aprile 2027, per gli anni dal 2028 al 2030 |
La Commissione assegna la quota annualmente a produttori e importatori e, a partire dall'assegnazione per il 2026, l'assegnazione è soggetta a un prezzo di 3 EUR per tonnellata di CO2 equivalente. Nulla di tutto ciò sostituisce la comunicazione annuale.
Errori frequenti
- Saltare la comunicazione a zero. Detenere quota e non immettere nulla sul mercato richiede comunque una presentazione.
- Pensare che la comunicazione riguardi solo il gas sfuso. L'articolo 26, paragrafo 4, coinvolge le apparecchiature da 10 tonnellate di CO2 equivalente di HFC.
- Comunicare un unico totale. L'allegato IX chiede il dato per sostanza e, separatamente, per categoria di destinazione.
- Lasciare il revisore ad aprile. Il revisore deve già essere registrato nel portale F-gas e la verifica scade il 30 aprile.
- Confondere la comunicazione annuale con una dichiarazione di quota. Articoli diversi, finestre diverse, scopo diverso.
- Non registrare le controparti. Le voci su distruzione, materia prima ed esportazione diretta richiedono l'identificazione dell'impresa coinvolta.
- Dimenticare le merci riesportate. Le quantità importate senza immissione in libera pratica e riesportate in prodotti o apparecchiature si comunicano separatamente.
- Lasciar decadere la registrazione. La comunicazione passa dal portale; una registrazione non valida blocca la strada.
Lista di controllo per la stagione delle comunicazioni
- Registrazione valida nel portale F-gasStato valido e gestore dell'account raggiungibile all'indirizzo e-mail registrato.
- Presupposto di comunicazione individuatoQuale paragrafo dell'articolo 26 ti riguarda e a quale soglia.
- Dati raccolti per sostanzaPer ciascuna sostanza degli allegati I, II e III, non come totale unico.
- Categorie di destinazione separateMateria prima, distruzione, esportazione diretta, produzione di inalatori predosati, uso militare, semiconduttori.
- Controparti registrateL'impresa che ha distrutto, usato come materia prima o esportato, dove l'allegato IX lo richiede.
- Volumi delle apparecchiature verificatiHFC contenuti in prodotti o apparecchiature immessi sul mercato, rispetto alla soglia di 10 t CO2e.
- Comunicazione a zero valutataSe la quota era detenuta o trasferita ma non è stato immesso nulla sul mercato.
- Revisore incaricato e registratoQuando sono state immesse sul mercato 1 000 t CO2e o più, molto prima del 30 aprile.
- Entrambe le date in calendario31 marzo per la comunicazione, 30 aprile per la verifica.
Domande frequenti
Qual è la scadenza?
Il 31 marzo di ogni anno, per l'anno civile precedente, ai sensi dell'articolo 26. Quando è richiesta la verifica di un revisore indipendente, questa è dovuta entro il 30 aprile.
Detengo quota ma non ho immesso nulla sul mercato. Devo comunicare?
Sì. L'articolo 26, paragrafo 1, impone a un produttore o importatore a cui è stata assegnata quota, o a cui è stata trasferita quota ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, di presentare una comunicazione a zero se non ha immesso alcun idrofluorocarburo sul mercato nell'anno civile precedente.
Importo solo apparecchiature precaricate. La comunicazione si applica?
Può applicarsi. L'articolo 26, paragrafo 4, riguarda le imprese che hanno immesso sul mercato 10 tonnellate di CO2 equivalente o più di HFC, o 100 tonnellate di CO2 equivalente o più di altri gas fluorurati a effetto serra, contenuti in prodotti o apparecchiature.
Quando mi serve un revisore?
Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, quando comunichi l'immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o più di idrofluorocarburi. Il revisore deve essere registrato nel portale F-gas e accreditato ai sensi della direttiva 2003/87/CE oppure per la verifica dei bilanci secondo il diritto nazionale.
Che cosa devo comunicare esattamente?
I dati elencati nell'allegato IX, articolati per sostanza e separatamente per categoria — materia prima, distruzione, esportazione diretta, inalatori predosati, apparecchiature militari, uso nei semiconduttori, polioli premiscelati e altro — compresa l'identità della controparte dove rilevante.
La comunicazione annuale è la stessa cosa di una dichiarazione di quota?
No. La comunicazione annuale ai sensi dell'articolo 26 riguarda ciò che è accaduto l'anno scorso. Una dichiarazione di quota richiede quota per gli anni futuri ed è possibile solo quando la finestra è aperta; la prossima si chiude il 1° aprile 2027 per gli anni dal 2028 al 2030.
Dove si trasmette la comunicazione?
Tramite il sistema di comunicazione raggiungibile dal portale F-gas. Il formato è stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 ed è integrato nello strumento di comunicazione del portale.
E se al momento della comunicazione la mia registrazione non è valida?
La comunicazione passa dal portale, quindi la risposta pratica è ripristinare prima la registrazione. La registrazione deve essere tenuta aggiornata per restare valida e la Commissione può rifiutarla, sospenderla o annullarla ai sensi del regolamento di esecuzione.
Fonti ufficiali
L'articolo 26 e l'allegato IX sono stati letti direttamente nel testo della Gazzetta ufficiale tramite l'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE.
Attualità di questa guida e limiti di responsabilità
I formati di comunicazione e le schermate del portale cambiano da un anno all'altro. I riferimenti agli articoli riportati qui sono stati verificati alla data di verifica indicata in cima alla pagina. Conferma i requisiti in vigore nel portale prima di trasmettere.
Si tratta di informazioni generali predisposte da EgoLog a partire dal regolamento e dal materiale ufficiale della Commissione. Non è consulenza legale, contabile o di revisione.
Quale paragrafo dell'articolo 26 si applichi alla tua impresa, e se una soglia sia superata, dipende dai tuoi numeri. Nel dubbio, rivolgiti alla Commissione europea o alla tua autorità nazionale competente prima della scadenza, non dopo.
