Risposta rapida
Per il gas che lascia l'Unione il regolamento chiede tre cose e non chiede una quarta che molti cercano.
- Una registrazione valida nel portale F-gas prima dell'operazione — articolo 20, paragrafo 4, lettera a). L'articolo 20, paragrafo 5 aggiunge la frase decisiva: una registrazione valida nel portale al momento dell'importazione o dell'esportazione costituisce la licenza richiesta dall'articolo 22. Non esiste un documento di licenza di esportazione separato.
- Il rispetto delle restrizioni all'esportazione dell'articolo 22, in particolare il divieto del paragrafo 3 per alcune apparecchiature con GWP pari o superiore a 1 000, applicabile dal 12 marzo 2025.
- Dati corretti nella dichiarazione doganale e una comunicazione annuale — articolo 23, paragrafo 3, e articolo 26, paragrafo 1, con l'allegato IX.
Ciò che il regolamento non prevede: alcuna restituzione di quota quando il gas lascia l'Unione. L'allegato VII fissa le quantità massime immettibili sul mercato e il calcolo dei valori di riferimento; non contiene alcun meccanismo per cui un'esportazione restituisca quota. L'unica esenzione dalla quota legata all'esportazione è quella dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e agisce prima che il gas sia immesso sul mercato.
Nessuna procedura doganale nazionale, nessun elenco di uffici doganali, numeri di modulo, tariffe o termini nazionali. Nemmeno soglie per le merci pericolose. Il codice doganale dell'Unione compare solo dove il regolamento stesso vi rinvia. Per la procedura di ingresso, vedi la guida dedicata all'importazione.
Tre situazioni che si confondono
La parola esportazione copre fattispecie con regimi diversi. Prima di qualunque documento, stabilisci in quale ti trovi.
| Situazione | Come la chiama il testo | Conseguenza principale |
|---|---|---|
| Riesportazione di gas importato e immesso in libera pratica | Il gas è già stato immesso sul mercato ai sensi dell'articolo 3, punto 6 | La quota è stata consumata all'importazione; il regolamento non ne prevede la restituzione |
| Esportazione diretta di gas sfuso fornito da produttore o importatore | Articolo 16, paragrafo 2, lettera c): fornito direttamente per l'esportazione, non contenuto in prodotti o apparecchiature, non messo a disposizione di nessuno nell'Unione | Esente dall'obbligo di quota; l'etichetta reca la dicitura di esportazione diretta dell'articolo 12, paragrafo 9 |
| Esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati | Articolo 22, paragrafo 3, e allegato IV | Vietata dal 12 marzo 2025 per le categorie elencate con GWP pari o superiore a 1 000 |
| Riesportazione di merci non conformi accertate prima dell'immissione in libera pratica | Articolo 11, paragrafo 1, terzo e quarto comma | La riesportazione è consentita e in tal caso l'articolo 22, paragrafo 3 non si applica |
C'è un'altra linea che il regolamento traccia, all'articolo 23, paragrafo 12, terzo comma: è vietata l'esportazione di gas fluorurati dell'allegato I, sezione 1, per i quali la non conformità è stata accertata dopo l'immissione in libera pratica. Il momento dell'accertamento ribalta il risultato.
Per l'ingresso della merce nell'Unione vedi la procedura di importazione HFC, e per il calcolo delle quantità in CO2 equivalente il calcolo della CO2 equivalente.
Portale e licenza sono una cosa sola
L'articolo 20, paragrafo 1 descrive il portale F-gas come il sistema elettronico per la gestione del sistema di quote, degli obblighi di licenza per importazioni ed esportazioni e degli obblighi di comunicazione. L'articolo 20, paragrafo 2 prevede l'interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, e l'articolo 20, paragrafo 7 dà accesso al portale alle autorità competenti, comprese quelle doganali.
L'articolo 20, paragrafo 4 elenca le attività per le quali la registrazione deve essere valida prima di essere svolte. La lettera a) copre espressamente l'importazione o l'esportazione di gas fluorurati e di prodotti e apparecchiature che li contengono, salvo il caso del deposito temporaneo quale definito all'articolo 5, punto 17, del Regolamento (UE) n. 952/2013. La registrazione è valida solo dopo la convalida da parte della Commissione e finché non è sospesa, revocata o ritirata.
Una registrazione valida nel portale F-gas al momento dell'importazione o dell'esportazione costituisce una licenza richiesta ai sensi dell'articolo 22.
L'articolo 22, paragrafo 1 chiude il cerchio: l'importazione e l'esportazione di gas fluorurati e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali di una licenza valida rilasciata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, salvo il caso del deposito temporaneo. Il paragrafo non si applica ai prodotti e alle apparecchiature che sono effetti personali.
La pagina della Commissione dedicata al portale elenca le categorie che devono registrarsi, tra cui produttori, importatori ed esportatori di HFC sfusi, esportatori di altri gas fluorurati degli allegati I, II o III ed esportatori di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas.
Che cosa è e che cosa non è la registrazione — e in che modo si distingue da quota, autorizzazione e trasferimento — è spiegato nella guida su portale, quota, autorizzazione e trasferimento, e i passaggi di iscrizione nella registrazione al portale F-gas.
Che cosa non può uscire
Il divieto dell'articolo 22, paragrafo 3. Dal 12 marzo 2025 è vietata l'esportazione di schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento e pompe di calore fisse di cui all'allegato IV che contengono gas fluorurati con GWP pari o superiore a 1 000 o il cui funzionamento dipende da essi.
Il secondo comma dello stesso paragrafo contiene due eccezioni: il divieto non si applica alle apparecchiature militari né ai prodotti e alle apparecchiature che possono essere immessi sul mercato nell'Unione conformemente all'allegato IV. In altre parole, se l'apparecchiatura sarebbe ancora commercializzabile sul mercato interno, questo paragrafo non ne blocca l'esportazione.
La deroga dell'articolo 22, paragrafo 4. La Commissione può autorizzare, mediante atti di esecuzione, in casi di natura eccezionale e su richiesta motivata dell'autorità competente dello Stato membro interessato, l'esportazione dei prodotti e delle apparecchiature di cui al paragrafo 3, qualora sia dimostrato che, in considerazione del valore economico e della vita residua attesa del bene specifico, il divieto di esportazione imporrebbe un onere sproporzionato all'esportatore. Tali esportazioni sono consentite solo se conformi al diritto nazionale del paese di destinazione.
Restrizioni del paese di destinazione. Articolo 22, paragrafo 5: le imprese stabilite nell'Unione adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'esportazione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento e di pompe di calore non violi le restrizioni all'importazione notificate dallo Stato importatore ai sensi del Protocollo.
Scambi con Stati non coperti dal Protocollo. Articolo 25, paragrafo 1: l'importazione e l'esportazione di idrofluorocarburi e di prodotti e apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da essi, da e verso qualsiasi Stato od organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del Protocollo applicabili a tali gas, sono vietate a decorrere dal 1º gennaio 2028. L'articolo 25, paragrafo 3 consente alla Commissione di autorizzare tali scambi con atto di esecuzione nella misura in cui una riunione delle parti accerti che lo Stato è pienamente conforme al Protocollo.
Nel regolamento non esiste un articolo intitolato licenze di esportazione né un elenco di paesi verso cui l'esportazione sia già vietata oggi. L'articolo 25 fissa una data, il 1º gennaio 2028, e un criterio: l'accettazione delle disposizioni applicabili del Protocollo. Lo status di un determinato paese si verifica alla fonte, non si presume.
Quota ed etichetta: dove l'esportazione conta davvero
L'articolo 16, paragrafo 1 stabilisce che l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato quote a produttori e importatori. L'articolo 16, paragrafo 2 elenca i casi in cui il paragrafo 1 non si applica, e la lettera c) riguarda l'esportazione:
Idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese per l'esportazione al di fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, qualora tali idrofluorocarburi non siano successivamente messi a disposizione di altre persone all'interno dell'Unione prima dell'esportazione.
Tre condizioni cumulative, dunque: fornitura diretta da produttore o importatore, gas sfuso e nessuna messa a disposizione all'interno dell'Unione prima dell'esportazione. Se la bombola è passata per un distributore ed è stata messa a disposizione di altri nell'Unione, l'esenzione non vale più: il gas è stato immesso sul mercato e la quota è stata consumata lì.
L'etichetta segue l'esenzione. L'articolo 12, paragrafo 9 impone che i recipienti con gas dell'allegato I destinati all'esportazione diretta siano etichettati con l'indicazione che il contenuto è destinato esclusivamente all'esportazione diretta. L'articolo 12, paragrafo 14 aggiunge, per i gas dell'allegato I, sezione 1, che l'etichetta di cui ai paragrafi da 8 a 12 deve includere l'indicazione di esenzione dalla quota ai sensi del regolamento, e avverte: in assenza di tali requisiti di etichettatura, gli idrofluorocarburi sono soggetti agli obblighi di quota di cui all'articolo 16, paragrafo 1.
La formulazione esatta proviene dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174, articolo 1, paragrafo 7, lettera d), che prescrive il testo per i gas dell'allegato I forniti da un produttore o importatore a un'impresa per l'esportazione diretta sfusa fuori dall'Unione, completato dall'indicazione di esenzione dalla quota prevista dal comma finale dello stesso paragrafo.
Restano validi gli altri obblighi di etichettatura: il contenuto dell'articolo 12, paragrafo 3, la leggibilità e la lingua dell'articolo 12, paragrafo 4 e il formato dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di esecuzione. Per il gas rigenerato o riciclato si aggiungono le diciture dell'articolo 12, paragrafo 7, spiegate nella guida su refrigerante rigenerato, riciclato e vergine.
Comunicazione annuale delle quantità esportate
Articolo 26, paragrafo 1, primo comma: entro il 31 marzo 2025 e successivamente ogni anno, ogni produttore, importatore ed esportatore che nel precedente anno civile abbia prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi o quantità superiori a una tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati comunica alla Commissione i dati specificati nell'allegato IX per ciascuna di tali sostanze.
Ciò che comunica l'esportatore è all'allegato IX, punto 3: le quantità di ciascuna sostanza degli allegati I, II e III che ha esportato dall'Unione, precisando se provengono da produzione propria, da importazione o da acquisto presso altre imprese dell'Unione, comprese le quantità di idrofluorocarburi contenute in polioli premiscelati.
È esattamente la distinzione che fa questa pagina. La comunicazione non chiede solo quanto hai esportato, ma anche da dove veniva il gas. La tracciabilità deve esistere nei tuoi registri prima di essere trasferita nella comunicazione.
L'importatore ha un obbligo speculare all'allegato IX, punto 2: comunica separatamente, tra l'altro, le quantità importate, non immesse in libera pratica e riesportate contenute in prodotti o apparecchiature dall'impresa dichiarante, nonché le esportazioni dirette, indicando l'impresa esportatrice. Le quantità sono comunicate separatamente per ciascun paese di origine.
L'articolo 26, paragrafo 9 precisa che tutte le comunicazioni e le verifiche avvengono tramite il portale F-gas. La procedura annuale è trattata nella guida sulla comunicazione annuale F-gas.
L'allegato IX, punto 6, lettera d) impone di comunicare la quantità di idrofluorocarburi caricata in apparecchiature importate e immesse in libera pratica per le quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano stati soggetti a limitazioni di quota per l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal caso la comunicazione indica anche l'impresa esportatrice e l'anno di esportazione, nonché l'impresa che ha immesso per prima il gas sul mercato dell'Unione e l'anno di tale immissione.
La catena documentale, in ordine
Verifica la registrazione nel portale prima di tutto
L'articolo 20, paragrafo 4, lettera a) richiede una registrazione valida prima dell'esportazione. Senza di essa non esiste la licenza dell'articolo 22, paragrafo 1, perché la licenza è la registrazione stessa (articolo 20, paragrafo 5).
Stabilisci in quale situazione ti trovi
Riesportazione di gas già immesso in libera pratica, esportazione diretta sfusa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o esportazione di apparecchiature. Ciascuna ha conseguenze diverse su quota ed etichetta.
Verifica le restrizioni applicabili alla merce
Articolo 22, paragrafo 3, per le apparecchiature dell'allegato IV con GWP pari o superiore a 1 000; articolo 22, paragrafo 5, per le restrizioni notificate dallo Stato importatore; articolo 25, paragrafo 1, per gli scambi con Stati non coperti dal Protocollo.
Controlla l'etichetta della bombola
Il contenuto dell'articolo 12, paragrafo 3, la leggibilità e la lingua dell'articolo 12, paragrafo 4, la dicitura di esportazione diretta dell'articolo 12, paragrafo 9 e l'indicazione di esenzione dalla quota dell'articolo 12, paragrafo 14, ove applicabili.
Prepara i dati per la dichiarazione doganale
L'articolo 23, paragrafo 3 richiede, all'esportazione, il numero di registrazione nel portale F-gas, il numero EORI, la massa netta, il codice merce e le tonnellate di CO2 equivalente.
Assicurati che l'esportatore dichiarato sia l'impresa registrata
Articolo 23, paragrafo 2, terzo comma: per le esportazioni, l'impresa registrata nel portale deve essere l'esportatore indicato nella dichiarazione doganale. L'articolo 23, paragrafo 4 obbliga la dogana a verificarlo.
Prepara il documento commerciale e la distinta di imballaggio
Denominazione del prodotto, quantità in chilogrammi e in CO2 equivalente, numeri delle bombole e riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Non è un obbligo del regolamento, ma è ciò che sostiene i dati dichiarati.
Conserva i registri relativi alla merce
Se hai fornito il gas a un'impresa, l'articolo 7, paragrafo 3 richiede il numero di certificato dell'acquirente e le quantità, conservati almeno 5 anni. Il tuo registro interno deve mostrare anche la provenienza del gas, per l'allegato IX, punto 3.
Inserisci l'operazione nella preparazione della comunicazione annuale
Articolo 26, paragrafo 1, e allegato IX, punto 3, tramite il portale F-gas, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Lista di controllo prima della spedizione
- La registrazione nel portale F-gas è convalidata e attivaArticolo 20, paragrafo 4, lettera a), e comma finale dello stesso paragrafo.
- Sai quale delle tre situazioni di esportazione si applicaRiesportazione dopo l'immissione in libera pratica, esportazione diretta dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o esportazione di apparecchiature.
- La merce non rientra nel divieto dell'articolo 22, paragrafo 3Schiume, aerosol tecnici, refrigerazione fissa, condizionamento fisso e pompe di calore fisse di cui all'allegato IV, con GWP pari o superiore a 1 000.
- Le restrizioni notificate dallo Stato importatore sono state verificateArticolo 22, paragrafo 5, per apparecchiature di refrigerazione e condizionamento e pompe di calore.
- Lo status del paese di destinazione rispetto al Protocollo è notoL'articolo 25, paragrafo 1 fissa il 1º gennaio 2028 per gli Stati che non hanno accettato le disposizioni applicabili.
- L'etichetta corrisponde alla situazioneArticolo 12, paragrafo 9 per l'esportazione diretta, articolo 12, paragrafo 14 per l'indicazione di esenzione dalla quota, articolo 12, paragrafi 3 e 4 per il resto.
- I dati dell'articolo 23, paragrafo 3, sono pronti per la doganaNumero di registrazione nel portale, EORI, massa netta, codice merce, tonnellate di CO2 equivalente.
- L'esportatore nella dichiarazione doganale è l'impresa registrataArticolo 23, paragrafo 2, terzo comma.
- La provenienza del gas è documentataProduzione propria, importazione o acquisto da altra impresa dell'Unione: la distinzione richiesta dall'allegato IX, punto 3.
- L'operazione è pronta per la comunicazione annualeArticolo 26, paragrafo 1, tramite il portale, entro il 31 marzo.
Domande frequenti
Recupero la quota se esporto il gas che ho importato?
No. Il regolamento non prevede alcuna restituzione di quota all'esportazione. La quota si lega all'immissione sul mercato, definita all'articolo 3, punto 6, come immissione in libera pratica o prima fornitura nell'Unione, e l'allegato VII fissa le quantità massime e il calcolo dei valori di riferimento senza alcun meccanismo di credito per le esportazioni. L'unica esenzione legata all'esportazione è quella dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), che agisce prima dell'immissione sul mercato.
Serve una licenza di esportazione separata?
No. L'articolo 22, paragrafo 1 richiede la presentazione in dogana di una licenza valida rilasciata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 20, paragrafo 5 dice che la registrazione valida nel portale F-gas al momento dell'importazione o dell'esportazione costituisce proprio quella licenza. Non c'è un secondo documento da richiedere.
È consentita l'esportazione di apparecchiature usate?
Dipende dall'apparecchiatura e dal gas. L'articolo 22, paragrafo 3 vieta, dal 12 marzo 2025, l'esportazione di schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento e pompe di calore fisse di cui all'allegato IV contenenti gas con GWP pari o superiore a 1 000. Sono escluse le apparecchiature militari e i prodotti che possono ancora essere immessi sul mercato nell'Unione conformemente all'allegato IV. L'articolo 22, paragrafo 4 consente una deroga individuale in casi eccezionali, autorizzata dalla Commissione.
Cosa succede alla merce risultata non conforme?
Decide il momento dell'accertamento. L'articolo 11, paragrafo 1, quarto comma consente la riesportazione di prodotti e apparecchiature la cui non conformità sia stata accertata prima dell'immissione in libera pratica, e in tal caso l'articolo 22, paragrafo 3 non si applica. Al contrario, l'articolo 23, paragrafo 12, terzo comma vieta l'esportazione di gas fluorurati dell'allegato I, sezione 1, la cui non conformità sia stata accertata dopo l'immissione in libera pratica.
Il deposito temporaneo richiede la registrazione?
L'articolo 20, paragrafo 4, lettera a) esclude espressamente il deposito temporaneo, quale definito all'articolo 5, punto 17, del Regolamento (UE) n. 952/2013, dalle attività che richiedono registrazione preventiva. Allo stesso modo, l'articolo 22, paragrafo 1 esenta il deposito temporaneo dall'obbligo di licenza. Attenzione però all'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, che tratta separatamente le importazioni diverse dall'immissione in libera pratica.
Il gas riesportato è considerato rigenerato o vergine?
L'articolo 22, paragrafo 2 dice soltanto questo: i gas fluorurati importati nell'Unione sono considerati gas vergini. Per lo status di gas rigenerato o riciclato contano l'etichettatura dell'articolo 12, paragrafo 7 e le definizioni dell'articolo 3. Non dedurre lo status dal percorso commerciale.
Devo comunicare anche se ho esportato quantità piccole?
L'articolo 26, paragrafo 1, primo comma lega l'obbligo di comunicazione agli idrofluorocarburi o a quantità di altri gas fluorurati superiori a una tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente nell'anno civile precedente. Verifica nel testo ufficiale la formulazione applicabile al tuo caso prima di concludere che non hai obblighi; la comunicazione avviene comunque tramite il portale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 9.
Fonti ufficiali
I capi IV e V del regolamento sono stati letti integralmente nel testo della Gazzetta ufficiale, insieme agli allegati VII e IX. Il codice doganale dell'Unione è citato solo dove il regolamento stesso vi rinvia.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
Questa pagina riporta ciò che il testo del regolamento dice sull'esportazione, anche dove dice qualcosa di diverso da quanto comunemente si presume. Non contiene procedure doganali nazionali, non conferma lo status di alcun paese rispetto al Protocollo e non sostituisce la verifica del codice merce e del regime doganale applicabile alla tua operazione.
Informazione generale preparata da EgoLog sulla base del regolamento, del regolamento di esecuzione sull'etichettatura e del materiale ufficiale della Commissione. Non è consulenza legale né consulenza doganale.
L'allegato IV e gli elenchi del Protocollo possono essere modificati. Verifica il testo in vigore e conferma il regime applicabile con l'autorità doganale competente prima di impegnare una spedizione.
