Risposta breve
Il sistema ha tre pezzi, e quasi tutti gli equivoci stanno tra l’uno e l’altro.
- Il tetto. L’allegato VII, punto 1, fissa il quantitativo massimo di idrofluorocarburi che può essere immesso sul mercato dell’Unione in un dato anno, espresso in tonnellate di CO2 equivalente. Scende a scalini di due o tre anni e arriva a zero dal 2050 in poi.
- L’obbligo individuale. Articolo 16, paragrafo 1: l’immissione sul mercato è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori. Il secondo comma aggiunge che essi non superano la quota di cui dispongono al momento dell’immissione sul mercato.
- L’assegnazione. L’articolo 17 e l’allegato VIII trasformano il tetto in quote individuali, partendo dai valori di riferimento e da una riserva.
Che cosa il regolamento non dice: nulla su prezzi, disponibilità o andamento del mercato. Il tetto è un quantitativo massimo di immissione sul mercato, non un divieto di usare gas già legalmente presente nell’Unione. I divieti d’uso stanno altrove: l’articolo 13 per la manutenzione e l’allegato IV per l’immissione sul mercato delle apparecchiature.
Nessun prezzo, nessuna previsione di prezzo, nessuna stima di carenza e nessun consiglio d’acquisto. Nemmeno cifre sulla quota di una singola impresa. L’importo dell’articolo 17, paragrafo 5, è un onere giuridico legato all’assegnazione delle quote e non ha rapporto con il prezzo di una bombola.
La tabella dell’allegato VII, come è scritta
L’allegato VII è intitolato "Quantità massime e calcolo dei valori di riferimento e delle quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi di cui all’articolo 17". Il punto 1 contiene la tabella seguente, qui riprodotta per intero.
| Anni | Quantitativo massimo in tonnellate di CO2 equivalente |
|---|---|
| 2025 – 2026 | 42 874 410 |
| 2027 – 2029 | 21 665 691 |
| 2030 – 2032 | 9 132 097 |
| 2033 – 2035 | 8 445 713 |
| 2036 – 2038 | 6 782 265 |
| 2039 – 2041 | 6 136 732 |
| 2042 – 2044 | 5 491 199 |
| 2045 – 2047 | 4 845 666 |
| 2048 – 2049 | 4 200 133 |
| dal 2050 in poi | 0 |
Il punto 2 indica il riferimento rispetto al quale si calcola tutto: "Il valore di base 2015 per la quantità massima è fissato a: 176 700 479 tonnellate di CO2 equivalente". Una nota all’allegato VIII precisa che tale numero è il quantitativo massimo stabilito per il 2015 all’inizio della riduzione graduale, tenuto conto del recesso del Regno Unito dall’Unione.
Il punto 3 stabilisce come si esprimono le cifre: i valori di riferimento e le quote sono calcolati come quantità aggregate di tutti gli idrofluorocarburi, espresse in tonnellate di CO2 equivalente con arrotondamento alla tonnellata più vicina. La conversione tra chilogrammi e tonnellate di CO2 equivalente è spiegata in il calcolo della CO2 equivalente.
L’ultima riga dice 0. L’articolo 35, paragrafo 6, prevede però che anteriormente al 1o gennaio 2040 la Commissione riesamini il fabbisogno di idrofluorocarburi nei settori in cui sono ancora utilizzati e l’eliminazione graduale delle quote di HFC prevista nell’allegato VII per il 2050, tenendo conto in particolare degli sviluppi tecnologici, della disponibilità di alternative e degli obiettivi climatici dell’Unione. Se del caso, il riesame è accompagnato da una proposta legislativa. Fino ad allora vale la cifra scritta nel testo.
Che cosa rientra nel tetto e che cosa no
La regola. Articolo 16, paragrafo 1: l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori come stabilito all’articolo 17.
Le eccezioni. L’articolo 16, paragrafo 2, elenca tassativamente gli idrofluorocarburi ai quali il paragrafo 1 non si applica:
- a) importati nell’Unione per essere distrutti;
- b) utilizzati da un produttore come materia prima o forniti direttamente da un produttore o importatore a imprese per l’uso come materia prima;
- c) forniti direttamente da un produttore o importatore a imprese per l’esportazione fuori dell’Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, quando non sono successivamente messi a disposizione di altri all’interno dell’Unione prima dell’esportazione;
- d) forniti direttamente da un produttore o importatore per l’uso in apparecchiature militari;
- e) forniti direttamente a un’impresa che li utilizza per l’incisione di materiale semiconduttore o la pulizia delle camere di deposizione chimica da vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori.
L’articolo 16, paragrafo 4, consente alla Commissione di autorizzare in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, un’esenzione fino a quattro anni per applicazioni specifiche quando è dimostrato che non esistono alternative o che non sono utilizzabili per motivi tecnici, di sicurezza o di salute pubblica, e che non è possibile garantire un approvvigionamento sufficiente senza costi sproporzionati.
Due precisazioni che cambiano i conti. Articolo 16, paragrafo 5: le emissioni di idrofluorocarburi durante la produzione si considerano immesse sul mercato nell’anno in cui si verificano. Articolo 16, paragrafo 6: l’articolo 16, l’articolo 17, gli articoli da 20 a 29 e l’articolo 31 si applicano anche agli idrofluorocarburi contenuti in polioli premiscelati.
Apparecchiature precaricate. L’articolo 19, paragrafo 1, vieta l’immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria, pompe di calore e inalatori predosati precaricati con sostanze della sezione 1 dell’allegato I, salvo che tali sostanze siano contabilizzate nel sistema delle quote. L’articolo 19, paragrafo 6, esclude dall’ambito di tale articolo le imprese che hanno immesso sul mercato meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all’anno contenuti in tali prodotti o apparecchiature. Il dettaglio è in l’importazione di apparecchiature precaricate.
Dal tetto alla quota di una singola impresa
Passo 1 — valori di riferimento. Articolo 17, paragrafo 1: entro il 31 ottobre 2024 e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione determina i valori di riferimento conformemente all’allegato VII, mediante atto di esecuzione, per tutti i produttori e importatori che hanno immesso sul mercato idrofluorocarburi nei tre anni precedenti.
L’allegato VII, punto 4, descrive il calcolo: alla lettera a) un valore di riferimento basato sulla media annuale delle quantità legalmente immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2015 e comunicate, tenendo conto dei trasferimenti ricevuti ed escludendo le quantità per gli usi di cui all’articolo 26, paragrafo 5; alla lettera b) in aggiunta, per chi ha comunicato l’immissione sul mercato per l’uso di cui all’articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, un valore di riferimento basato sulla media annuale a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Passo 2 — assegnazione. Articolo 17, paragrafo 4: entro il 31 dicembre 2024 e in seguito ogni anno, la Commissione assegna a ciascun produttore e importatore una quota conformemente all’allegato VIII, comunicata tramite il portale F-Gas.
L’allegato VIII, punto 1, dà la formula per le imprese con valori di riferimento:
- lettera a): una quota pari all’89 % del valore di riferimento di cui all’allegato VII, punto 4, lettera a), moltiplicato per la quantità massima dell’anno per il quale è assegnata la quota, diviso per il valore di base di 176 700 479 tonnellate di CO2 equivalente;
- lettera b): se del caso, una quota corrispondente al valore di riferimento di cui all’allegato VII, punto 4, lettera b); dal 2027 tale quota è ottenuta moltiplicando il valore di riferimento per un fattore di 0,85; dal 2030 corrisponde al valore di riferimento moltiplicato per la quantità massima dell’anno diviso per la quantità massima del 2025.
Se, dopo l’assegnazione dell’intero quantitativo, la quantità massima è superata, tutte le quote sono ridotte proporzionalmente.
Passo 3 — la riserva. Allegato VIII, punto 2: la somma totale delle quote assegnate in applicazione del punto 1 è sottratta dalla quantità massima dell’anno per determinare il quantitativo della riserva. Chi può presentare la dichiarazione e come si ripartisce la riserva sono trattati a parte in la quota dalla riserva. L’allegato VIII, punto 3, aggiunge che le sanzioni stabilite a norma dell’articolo 31 sono prese in considerazione nei calcoli di cui sopra.
La differenza tra registrazione, quota, autorizzazione e trasferimento è spiegata in la guida dedicata.
L’importo di assegnazione: che cosa è e che cosa non è
L’assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell’importo dovuto, pari a tre euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare. I produttori e gli importatori sono informati tramite il portale F-Gas dell’importo totale dovuto per la loro assegnazione massima di quote calcolata per l’anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento.
È un onere giuridico collegato all’assegnazione delle quote e dovuto alla Commissione. Non è il prezzo del gas, non è un tributo sulla bombola e non compare su alcuna fattura commerciale. L’articolo 17, paragrafo 8, indica la destinazione: le entrate costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale, per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell’assegnazione, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze; le entrate usate per tali costi non superano l’importo annuo massimo di 3 milioni di EUR e il resto è iscritto nel bilancio generale dell’Unione.
Altre tre regole dello stesso paragrafo:
- Pagamento parziale. I produttori e gli importatori possono pagare soltanto per una parte dell’assegnazione massima calcolata offerta loro; in tal caso è assegnata la quota corrispondente al pagamento effettuato entro il termine.
- Ridistribuzione fino al 31 dicembre 2027. La quota per la quale non è stato effettuato il pagamento entro il termine è ridistribuita gratuitamente soltanto ai produttori e agli importatori che hanno pagato l’importo totale e hanno presentato la dichiarazione di cui al paragrafo 3, in base alla percentuale spettante a ciascuno della somma di tutte le quote massime calcolate offerte e pagate integralmente.
- Cancellazione dal 1o gennaio 2028. La quota per la quale non è stato effettuato un pagamento entro il termine stabilito è cancellata.
L’ultimo comma del paragrafo 5 lascia alla Commissione un margine tecnico: è autorizzata a non assegnare integralmente il quantitativo massimo dell’allegato VII o ad assegnare una quota supplementare come misura di emergenza in caso di problemi di attuazione durante il periodo di assegnazione. L’articolo 17, paragrafo 6, consente di modificare gli importi dovuti con atto delegato per compensare l’inflazione.
La valvola per le pompe di calore
L’articolo 17, paragrafo 7, contiene l’unico meccanismo del regolamento che può alzare temporaneamente il tetto.
Ogni anno, o più spesso su richiesta motivata di un’autorità competente, la Commissione valuta l’impatto del sistema di eliminazione graduale delle quote di cui all’allegato VII sul mercato delle pompe di calore dell’Unione, tenendo conto dei fattori pertinenti, in particolare dell’andamento dei prezzi dei gas fluorurati elencati nell’allegato I, sezione 1, del tasso di crescita delle pompe di calore che richiedono ancora tali gas, della diffusione sul mercato di tecnologie alternative e dello stato dell’obiettivo previsto dal piano REPowerEU. Le conclusioni confluiscono nella relazione annuale di attività sull’azione per il clima.
Se la valutazione dimostra una grave penuria di gas dell’allegato I, sezione 1, per l’installazione di pompe di calore, tale da compromettere gli obiettivi REPowerEU, la Commissione adotta atti delegati che modificano l’allegato VII per consentire l’immissione sul mercato di un quantitativo supplementare:
- fino a 4 410 247 tonnellate di CO2 equivalente all’anno per il periodo 2025-2026;
- fino a 1 425 536 tonnellate di CO2 equivalente all’anno per il periodo 2027-2029.
Le quote supplementari sono distribuite ai produttori e agli importatori che nell’anno precedente hanno comunicato, a norma dell’articolo 26, l’uso nelle pompe di calore come una delle principali categorie di applicazione, a seguito della richiesta presentata tramite il portale.
Il meccanismo scatta solo se la valutazione dimostra una grave penuria. Le cifre indicate sono massimali del quantitativo supplementare, non quantitativi garantiti, e i periodi sono quelli scritti nel testo. Non estrapolare nulla oltre il 2029.
Che cosa significa un tetto decrescente per un’impresa di assistenza
Il tetto incide sull’immissione sul mercato, quindi su importatori e produttori. Per un’impresa di assistenza l’effetto è indiretto e si manifesta nelle scelte tecniche di oggi. Il regolamento offre alcuni riferimenti fermi:
- I divieti di manutenzione sono separati dalle quote. L’articolo 13 vieta l’uso di determinati gas per la manutenzione o la riparazione, con soglie e date proprie. Vedi i divieti di manutenzione.
- I divieti di immissione sul mercato delle apparecchiature sono nell’allegato IV. Decidono che cosa si può ancora comprare e installare, indipendentemente dal tetto delle quote. Vedi il calendario dei divieti.
- Il gas rigenerato e riciclato ha un regime proprio. L’articolo 16, paragrafo 1, riguarda l’immissione sul mercato; le condizioni d’uso in manutenzione stanno nell’articolo 13. Vedi rigenerato, riciclato, vergine.
- Il recupero non è facoltativo. L’articolo 8 lo impone in manutenzione, riparazione e dismissione. Vedi il recupero del refrigerante.
- La scelta del gas in progettazione è la decisione dagli effetti più lunghi. Vedi l’albero decisionale.
L’articolo 35 indica anche la direzione dei riesami: il paragrafo 1 consente di modificare gli allegati I, II, III e VI quanto al potenziale di riscaldamento globale; il paragrafo 2 consente di modificare gli elenchi dei gas; il paragrafo 5 impone una relazione entro il 1o gennaio 2030 sugli effetti del regolamento, compresa l’esistenza di alternative per i prodotti e le apparecchiature dell’allegato IV i cui divieti non sono ancora applicabili; il paragrafo 6 impone il riesame della cifra per il 2050 anteriormente al 1o gennaio 2040.
Lista di controllo
Per chi immette idrofluorocarburi sul mercato e per chi li usa soltanto in cantiere.
- Verifica se la tua attività è immissione sul mercatoL’articolo 16, paragrafo 1, si rivolge a produttori e importatori; il paragrafo 2 elenca le eccezioni all’obbligo di quota.
- Calcola in tonnellate di CO2 equivalente, non in chilogrammiAllegato VII, punto 3: quantità aggregate di tutti gli idrofluorocarburi, arrotondate alla tonnellata più vicina.
- Non confondere il tetto dell’allegato VII con i divieti dell’allegato IVIl primo limita la quantità immessa sul mercato; i secondi vietano determinate apparecchiature.
- Segui l’atto di esecuzione sui valori di riferimentoArticolo 17, paragrafo 1: almeno ogni tre anni, per tutti i produttori e importatori.
- Rispetta il termine di pagamento comunicato nel portaleArticolo 17, paragrafo 5: il pagamento condiziona l’assegnazione; il pagamento parziale dà una quota proporzionale.
- Ricorda il 1o gennaio 2028Da quella data la quota non pagata entro il termine è cancellata anziché ridistribuita.
- Contabilizza il gas delle apparecchiature precaricateArticolo 19, paragrafo 1, con la soglia di 10 tonnellate di CO2 equivalente all’anno del paragrafo 6.
- Comunica ogni annoArticolo 26, paragrafo 1, compresa la comunicazione a zero per chi ha quota e non ha immesso nulla sul mercato.
- Pianifica sul piano tecnico, non su quello speculativoLe decisioni utili sono quelle di progetto e di manutenzione; il regolamento non contiene informazioni su prezzi o disponibilità.
Domande frequenti
Dal 2050 non potrò più usare gli HFC?
Il testo non dice questo. L’allegato VII, punto 1, fissa il quantitativo massimo che può essere immesso sul mercato dell’Unione e lo pone a zero dal 2050 in poi. L’uso del gas già legalmente immesso sul mercato è limitato da altre disposizioni, in particolare dai divieti di manutenzione dell’articolo 13. Inoltre l’articolo 35, paragrafo 6, prevede un riesame della cifra per il 2050 anteriormente al 1o gennaio 2040.
I 3 EUR per tonnellata si sommano al prezzo del gas?
Questa pagina non tratta prezzi. Sul piano giuridico l’importo dell’articolo 17, paragrafo 5, è dovuto alla Commissione come condizione per l’assegnazione delle quote a produttori e importatori ed è destinato, ai sensi del paragrafo 8, al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale.
Le quote valgono anche per i gas dell’allegato II, come gli HFO?
No. L’articolo 16, paragrafo 1, parla di idrofluorocarburi. Gli obblighi che si applicano ai gas della sezione 1 dell’allegato II sono illustrati in la guida sull’allegato II.
Che cosa succede se non pago l’intero importo comunicato?
Articolo 17, paragrafo 5, secondo comma: è assegnata la quota corrispondente al pagamento effettuato entro il termine. La parte non pagata è ridistribuita gratuitamente, fino al 31 dicembre 2027, a chi ha pagato integralmente e ha presentato la dichiarazione del paragrafo 3; dal 1o gennaio 2028 è cancellata.
Le quote possono essere trasferite a un’altra impresa?
L’articolo 21, paragrafo 1, consente al produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento di trasferire l’assegnazione ottenuta a norma dell’articolo 17, paragrafo 4; la quota trasferita non può essere trasferita una seconda volta. Il paragrafo 2 disciplina separatamente l’autorizzazione a usare la quota per importare apparecchiature precaricate. Vedi portale, quota, autorizzazione e trasferimento.
I polioli premiscelati contano?
Sì. L’articolo 16, paragrafo 6, prevede espressamente che l’articolo 16, l’articolo 17, gli articoli da 20 a 29 e l’articolo 31 si applichino anche agli idrofluorocarburi contenuti in polioli premiscelati.
Fonti ufficiali
Il capo IV del regolamento e gli allegati VII e VIII sono stati letti integralmente nel testo della Gazzetta ufficiale. Le cifre della tabella sono riprodotte esattamente come compaiono nell’allegato VII, punto 1.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
Le cifre di questa pagina sono riprodotte dagli allegati VII e VIII del regolamento (UE) 2024/573. La pagina non contiene prezzi, previsioni, stime di disponibilità o consigli d’acquisto, e l’importo dell’articolo 17, paragrafo 5, è presentato unicamente come l’onere giuridico descritto dal testo.
Informazione generale predisposta da EgoLog sulla base del testo ufficiale del regolamento e del materiale della Commissione europea. Non è consulenza legale, fiscale o commerciale.
L’allegato VII può essere modificato con atti delegati a norma dell’articolo 17, paragrafo 7, e dell’articolo 35. Verifica il testo in vigore prima di assumere una decisione.
