Risposta breve
Non è una legge. La proposta di restrizione universale dei PFAS è stata presentata all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il 13 gennaio 2023 da autorità di Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Norvegia e Svezia. Segue la procedura di restrizione prevista da REACH e di per sé non produce alcun effetto giuridico su un’impresa del freddo.
- A che punto è il fascicolo. Nel registro delle intenzioni di restrizione dell’ECHA lo stato indicato il 22 settembre 2026 è l’elaborazione dei pareri, con ultimo aggiornamento registrato il 1o luglio 2026.
- Che cosa è già avvenuto. Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha adottato il parere finale il 2 marzo 2026; il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) ha concordato il progetto di parere il 10 marzo 2026. La consultazione di 60 giorni su tale progetto si è chiusa il 25 maggio 2026.
- Che cosa non è avvenuto. Il giorno della lettura, i campi del registro relativi al parere congiunto di RAC e SEAC, al documento di riferimento finale e alla restrizione adottata o comunicazione della Commissione erano vuoti.
- Che cosa segue, secondo l’ECHA. Si prevede che il SEAC adotti il parere finale entro la fine del 2026; i pareri sono poi trasmessi formalmente alla Commissione europea, che proporrà una restrizione per la discussione e il voto nel comitato REACH, composto dagli Stati membri.
Nessuna data di entrata in vigore, nessun ambito di applicazione definitivo, nessun elenco definitivo di deroghe e nessuna previsione dell’esito, perché niente di tutto ciò è deciso. Nemmeno consigli di cambiare refrigerante a causa della proposta, né prezzi, né affermazioni sulla disponibilità. Gli obblighi che valgono oggi sono quelli del regolamento (UE) 2024/573.
A che punto era il fascicolo il 22 settembre 2026
Le date che seguono provengono dalla scheda del fascicolo pubblicata dall’ECHA nel registro delle intenzioni di restrizione e dal comunicato dell’agenzia del 26 marzo 2026, entrambi letti il 22 settembre 2026.
| Fase | Data pubblicata dall’ECHA |
|---|---|
| Intenzione di restrizione | 15 luglio 2021 |
| Presentazione del fascicolo all’ECHA | 13 gennaio 2023 |
| Consultazione sulla relazione dell’allegato XV | 22 marzo 2023 - 25 settembre 2023 |
| Parere finale del RAC | Adottato il 2 marzo 2026 |
| Progetto di parere del SEAC | Concordato il 10 marzo 2026 |
| Consultazione sul progetto di parere del SEAC | 26 marzo 2026 - 25 maggio 2026 |
| Parere finale del SEAC | Atteso, secondo l’ECHA, entro la fine del 2026 |
| Restrizione adottata | Campo vuoto il giorno della lettura |
Chi ha presentato il fascicolo. Il registro indica come autori Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.
Che cosa significano le fasi. La pagina dell’ECHA sulla procedura di restrizione descrive quattro fasi: preparazione e presentazione della proposta; consultazioni, comprese quella sulla relazione di restrizione e quella sul progetto di parere del SEAC; elaborazione dei pareri, con la consulenza del Forum e i pareri di RAC e SEAC; e infine decisione e seguito, cioè la decisione della Commissione sulla restrizione, il rispetto e l’applicazione della stessa.
Secondo il comunicato dell’agenzia, il RAC, nel parere finale, e il SEAC, nel progetto di parere, sostengono una restrizione a livello dell’Unione, subordinata a deroghe specifiche, su fabbricazione, immissione sul mercato e uso dei PFAS, e raccomandano che qualsiasi restrizione sia accompagnata da misure efficaci per ridurre al minimo le emissioni.
La definizione di PFAS usata nella proposta
La domanda "il mio gas è un PFAS?" non ha una risposta generale. Ne ha una solo rispetto alla definizione usata in quel fascicolo. Il registro dell’ECHA la riporta così:
Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) definite come: qualsiasi sostanza che contenga almeno un atomo di carbonio metilico (CF3-) o metilenico (-CF2-) completamente fluorurato, privo di H, Cl, Br o I legati ad esso.
È esclusa dall’ambito della restrizione proposta una sostanza che contenga soltanto i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X’, dove X = -OR o -NRR’ e X’ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C(O)-), -OR’’, -SR’’ o -NR’’R’’’, e dove R, R’, R’’ e R’’’ sono idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-).
Due conseguenze pratiche, entrambe confermate dai documenti dell’ECHA:
- La definizione non coincide con "gas fluorurato a effetto serra". La valutazione settoriale del SEAC afferma che gli allegati da I a III del regolamento (UE) 2024/573 non contengono tutti i gas fluorurati coperti dalla definizione di PFAS e che, viceversa, esistono gas fluorurati disciplinati da quel regolamento che non sono considerati PFAS; il documento cita come esempi SF6, HFC-23 e HFC-152a.
- La domanda si pone sostanza per sostanza. La nota 6 dello stesso documento precisa che i gas elencati sono stati identificati come utilizzati "da soli o in miscele". Per una miscela commerciale la verifica si fa sui componenti, usando la composizione della scheda di dati di sicurezza. Vedi come leggere una scheda di sicurezza.
Non applicare la definizione a memoria a un gas che non compaia nei documenti dell’ECHA. Se la sostanza non è nominata lì, la risposta corretta è "non verificato".
Quali refrigeranti nominano i documenti dell’ECHA
La valutazione settoriale del SEAC sulle applicazioni dei gas fluorurati, datata 10 marzo 2026, elenca nel capitolo sulla refrigerazione i gas fluorurati identificati come utilizzati, o come utilizzati in passato, nella refrigerazione, da soli o in miscele, sulla base del documento di riferimento e delle osservazioni ricevute nella consultazione sulla relazione dell’allegato XV.
| Sostanze elencate dal SEAC per la refrigerazione | Stato indicato nel documento |
|---|---|
| PFC-14, PFC-3-1-10, PFC-4-1-12, PFC-5-1-14, PFC-c-318, PFC-116, PFC-218 | Elencate senza la nota di esclusione |
| HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-227ea, HFC-245fa | Elencate senza la nota di esclusione |
| H(C)FO-1224yd, H(C)FO-1233zd(E), HFO-1234yf, HFO-1234ze(Z/E), HFO-1336mzz(E) | Elencate senza la nota di esclusione |
| HFE-227ea, HFE-245cb2, HFE-347mcc3 (HFE-7000) | Elencate senza la nota di esclusione |
| HFC-23, HFC-32, HFC-152a, HFC-161, HFO-1132a | Contrassegnate con la nota "non coperte dalla definizione di PFAS usata dagli autori del fascicolo" |
Nella stessa sezione il documento aggiunge che tutte le sostanze elencate figurano negli allegati da I a III del regolamento (UE) 2024/573 e che diverse altre sostanze, il cui uso nella refrigerazione nell’Unione non ha potuto essere verificato, sono state escluse dalla valutazione del SEAC proprio per questo motivo.
La tabella riproduce un elenco di sostanze tratto da un documento di lavoro di un comitato, non un elenco giuridico. Mostra ciò che il SEAC ha identificato come usato nel settore e per quali sostanze il comitato ha annotato espressamente che restano fuori dalla definizione di PFAS usata nel fascicolo. Non estendere l’elenco per analogia e non dedurre lo stato di una miscela commerciale senza verificarne i componenti.
Per lo stato dei gas che usi secondo il diritto vigente, vedi le pagine di prodotto, per esempio R-134a, R-32 e R-1234yf.
Il rapporto con il regolamento F-gas
Il SEAC descrive espressamente il rapporto tra i due regimi. Secondo la valutazione settoriale, la normativa principale sull’uso dei gas fluorurati è il regolamento (UE) 2024/573, il cui accento cade soprattutto sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze considerate e sulla limitazione dell’uso e delle emissioni dei gas fluorurati ad alto potenziale.
Il comitato rileva di aver individuato sovrapposizioni significative con tale regolamento, non trattate specificamente dagli autori del fascicolo, e di aver adottato un approccio proprio per tenerne conto e per individuare le lacune normative, cioè sostanze e applicazioni non coperte da nessuna delle due misure.
Il metodo descritto ha quattro passaggi: individuare le sostanze usate in una determinata applicazione; confrontarle con gli allegati da I a III del regolamento F-gas; individuare i divieti applicabili a quella applicazione; e accertare se l’uso delle sostanze individuate sia già coperto da un divieto del regolamento.
Il comitato conclude che una restrizione REACH resta la misura di gestione del rischio più appropriata per le preoccupazioni individuate dagli autori del fascicolo, diverse da quelle del regolamento F-gas, incentrato sul potenziale di riscaldamento globale. In determinati casi specifici di un’applicazione una restrizione può essere considerata inappropriata per ragioni pratiche, quando un divieto del regolamento F-gas già affronta, in tutto o in parte, i rischi individuati.
In altri termini: i due regimi rispondono a domande diverse. Il regolamento F-gas riguarda il clima e lavora con potenziale di riscaldamento globale, soglie di carica e date di divieto; la proposta PFAS riguarda la persistenza ambientale e lavora con una definizione strutturale. Un’impresa di assistenza non può dedurre lo stato di un gas in un regime a partire dal suo stato nell’altro.
Che cosa dice il progetto di parere su refrigerazione, condizionamento e manutenzione
La sezione sulle deroghe della valutazione settoriale del SEAC è, alla data di questa pagina, un progetto sottoposto a consultazione. Non è una decisione e non ha effetti giuridici. Le conclusioni rilevanti sono riportate così come sono, senza estenderle.
- Allineamento con il regolamento F-gas. Il comitato raccomanda di allineare la restrizione REACH al regolamento F-gas per le applicazioni già coperte da un divieto di quest’ultimo; in tali casi una restrizione non è considerata appropriata, perché un quadro legislativo esiste già. Le decisioni politiche sull’attuazione pratica di questo allineamento spettano, secondo il comitato, al decisore.
- Refrigerazione. Al di là della necessità di allineare la restrizione REACH al regolamento F-gas, il SEAC non può concludere se siano giustificate ulteriori deroghe specifiche per applicazione.
- Condizionamento e pompe di calore. Il progetto considera probabilmente giustificata una deroga di cinque anni, dopo il periodo generale di transizione di 18 mesi, per i PFAS come refrigeranti negli usi industriali di pompe di calore autonome e di sistemi split con potenza nominale massima superiore a 12 kW. Oltre a ciò e all’allineamento con il regolamento F-gas, il comitato non può concludere se siano giustificate ulteriori deroghe.
- Manutenzione e ricarica. Per i refrigeranti destinati alla manutenzione e alla ricarica di apparecchiature HVACR esistenti, il comitato osserva che il regolamento F-gas contiene già una disposizione sulla riparazione e manutenzione delle apparecchiature esistenti e raccomanda di allineare a essa la deroga prevista dalla restrizione REACH proposta.
I 18 mesi e i 5 anni compaiono nel progetto di parere del SEAC pubblicato il 26 marzo 2026 e si contano da un’eventuale entrata in vigore di una restrizione che ancora non esiste. Non sono date di calendario, non sono definitivi e non creano alcun obbligo. Il parere finale del SEAC non era pubblicato alla data di questa pagina.
Che cosa cambia oggi per un’impresa del freddo
Sul piano giuridico, nulla. Finché non esiste una restrizione adottata e pubblicata, gli obblighi di un’impresa restano interamente quelli del regolamento (UE) 2024/573 e degli atti nazionali che lo completano.
Che cosa conviene comunque fare, senza alcuna speculazione:
- Sapere quale gas c’è in ciascun impianto. I registri dell’articolo 7 e l’etichetta dell’articolo 12 del regolamento già lo forniscono. Vedi il registro delle apparecchiature e l’etichetta dell’apparecchiatura.
- Conoscere la composizione delle miscele che usi. La fonte è la scheda di dati di sicurezza, non la memoria.
- Seguire la fonte primaria. La pagina tematica dell’ECHA sui PFAS e la scheda del fascicolo nel registro sono aggiornate dall’agenzia; ogni altra fonte è, nel migliore dei casi, un racconto di seconda mano.
- Prendere le decisioni tecniche con i criteri già vigenti. I divieti dell’allegato IV, i divieti di manutenzione dell’articolo 13 e le classi di sicurezza sono criteri in vigore. Vedi il calendario dei divieti, i divieti di manutenzione e l’albero decisionale.
Che cosa non conviene: cambiare refrigerante "perché arrivano i PFAS". L’ambito definitivo non è stabilito e una sostituzione fatta su un’ipotesi può non risolvere nulla, anche perché alcune alternative a basso potenziale di riscaldamento globale figurano, secondo il documento del SEAC, tra le sostanze identificate nel settore.
Lista di controllo
Verifiche possibili oggi, senza presumere nulla sull’esito della procedura.
- Conferma che si tratta di una propostaIl 22 settembre 2026 il registro dell’ECHA indicava lo stato di elaborazione dei pareri e il campo della restrizione adottata era vuoto.
- Leggi la definizione nella scheda del fascicolo, non nei riassuntiLa definizione è strutturale e ha una clausola di esclusione; determina che cosa copre la proposta.
- Verifica le sostanze per componentiLa nota del documento del SEAC precisa che i gas sono stati identificati da soli o in miscele.
- Non confondere i regimiGli allegati da I a III del regolamento (UE) 2024/573 e la definizione di PFAS non coincidono; il SEAC cita gas disciplinati che non sono considerati PFAS.
- Tratta i termini del progetto come ipotesiLa transizione di 18 mesi e la deroga di 5 anni figurano in un progetto sottoposto a consultazione.
- Tieni aggiornati i registri delle apparecchiatureArticolo 7 del regolamento (UE) 2024/573; i dati sul gas servono in ogni scenario.
- Segui la pagina tematica dell’ECHA sui PFASÈ la pagina che l’agenzia aggiorna; i suoi comunicati sono datati.
- Non prendere decisioni commerciali su una propostaNon esistono ambito definitivo, data di applicazione o elenco di deroghe adottato.
Domande frequenti
I PFAS sono vietati nell’Unione?
No. Il 22 settembre 2026 la proposta di restrizione universale era nella fase di elaborazione dei pareri secondo il registro dell’ECHA, e il campo della restrizione adottata era vuoto. Esistono, separatamente, restrizioni più antiche su determinate sostanze, che non sono oggetto di questa pagina.
L’R-32 è un PFAS?
Nella valutazione settoriale del SEAC del 10 marzo 2026 l’HFC-32 compare nell’elenco dei gas identificati nella refrigerazione con la nota espressa che non è coperto dalla definizione di PFAS usata dagli autori del fascicolo. È una constatazione contenuta in un documento di comitato, non una decisione giuridica.
E l’R-410A o l’R-454B?
I documenti dell’ECHA qui citati elencano sostanze, non miscele commerciali, e precisano che i gas sono stati identificati da soli o in miscele. Lo stato di una miscela si valuta sui suoi componenti e la composizione si legge nella scheda di dati di sicurezza. Questa pagina non attribuisce alcuno stato ad alcuna miscela.
Quando entra in vigore la restrizione?
Non c’è una data. Secondo il comunicato dell’ECHA del 26 marzo 2026, si prevede che il SEAC adotti il parere finale entro la fine del 2026; i pareri sono poi trasmessi alla Commissione europea, che proporrà una restrizione per la discussione e il voto nel comitato REACH, composto dagli Stati membri.
La deroga di cinque anni per le pompe di calore è certa?
No. Compare nel progetto di parere del SEAC, per usi industriali di pompe di calore autonome e sistemi split con potenza nominale massima superiore a 12 kW, formulata come probabilmente giustificata e riferita a un periodo generale di transizione di 18 mesi dopo un’eventuale entrata in vigore. Il parere finale non era pubblicato alla data di questa pagina.
Che cosa devo fare adesso?
Sul piano giuridico, nulla di nuovo. Restano in vigore gli obblighi del regolamento (UE) 2024/573: registri, controlli delle perdite, recupero, certificazione, etichettatura e i divieti di immissione sul mercato e di manutenzione.
Fonti ufficiali
Tutte le fonti sono state lette il 22 settembre 2026. Il sito dell’ECHA respinge le richieste automatiche semplici, perciò le pagine e il PDF sono stati aperti in un browser; ogni indirizzo ha risposto con il codice HTTP 200.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
Questa pagina descrive una proposta di restrizione ai sensi di REACH, non una norma in vigore. Lo stato riportato è quello pubblicato dall’ECHA il 22 settembre 2026. Non si afferma nulla sull’esito della procedura, sull’ambito definitivo, sulle deroghe o su una data di applicazione, perché nulla di ciò è deciso. Verifica la fonte dell’ECHA prima di agire.
Informazione generale predisposta da EgoLog sulla base di documenti pubblicati dall’ECHA. Non è consulenza legale né una valutazione di conformità di alcuna sostanza o miscela.
Gli obblighi che oggi si applicano ai refrigeranti fluorurati sono quelli del regolamento (UE) 2024/573 e degli atti nazionali di attuazione. Gli interventi sono eseguiti da persone certificate a norma dell’articolo 10 di tale regolamento.
