Risposta breve
L’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/573 è un solo periodo lungo e dice tre cose.
- Chi deve agire: gli Stati membri, non le imprese. Il testo impone loro di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE comprendano anche il gas.
- Che cosa si finanzia: il recupero e il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II del regolamento, provenienti da prodotti e apparecchiature contenenti tali gas.
- Per quali apparecchiature: soltanto per quelle che sono apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE e che sono state immesse sul mercato a decorrere dall’11 marzo 2024.
Il secondo comma aggiunge una sola frase: gli Stati membri informano la Commissione delle azioni intraprese. L’articolo si apre con le parole "fatti salvi i vigenti regimi di responsabilità estesa del produttore": i sistemi nazionali restano, vi si aggiunge qualcosa.
Nessuna tariffa, nessun contributo e nessun nome di consorzio nazionale, perché il regolamento non li fissa e questa pagina non cita alcun atto nazionale. Nemmeno una descrizione di come un determinato Stato membro abbia recepito l’articolo 9: il termine indicato nel testo non è ancora scaduto. Per l’obbligo di recupero in quanto tale, già applicabile, vedi la guida dedicata.
Che cosa dice, testualmente, l’articolo 9
L’articolo 9 è intitolato "Regimi di responsabilità estesa del produttore" e non ha paragrafi numerati. Si compone di due commi.
Fatti salvi i vigenti regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE includano il finanziamento del recupero, e del riciclaggio, della rigenerazione o della distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II del presente regolamento provenienti da prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, che sono apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE e che sono stati immessi sul mercato a decorrere dall’11 marzo 2024.
Quattro dettagli di formulazione meritano attenzione, perché ciascuno restringe o allarga la portata:
- Allegati I e II, non l’allegato III. L’allegato I comprende gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e gli altri gas di cui all’articolo 2, lettera a); l’allegato II comprende gli idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate. L’allegato III non è citato nell’articolo 9.
- Prodotti e apparecchiature "contenenti tali gas". A differenza dell’articolo 2, lettera b), che copre anche i prodotti il cui funzionamento dipende da tali gas, l’articolo 9 parla soltanto di contenere.
- Gli obblighi di finanziamento "di cui agli articoli 12 e 13". L’articolo 9 non estende l’intera direttiva RAEE, ma esattamente quei due articoli sul finanziamento.
- "Immessi sul mercato a decorrere dall’11 marzo 2024". È la data di applicazione del regolamento stesso. Le apparecchiature precedenti non sono toccate da questo articolo.
Il secondo comma recita: gli Stati membri informano la Commissione delle azioni intraprese. Il regolamento non fissa un termine separato né un modulo per tale comunicazione.
Quali apparecchiature sono AEE ai sensi della direttiva
L’articolo 9 non definisce l’apparecchiatura. Rinvia alla direttiva 2012/19/UE, dove la definizione si trova all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a): le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di questi campi e correnti, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt in corrente alternata e a 1 500 volt in corrente continua.
Dal 15 agosto 2018 la direttiva si applica, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), a tutte le AEE, classificate nelle categorie dell’allegato III (ambito di applicazione aperto).
| Categoria dell’allegato III | Rilevanza per la refrigerazione |
|---|---|
| 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura | La categoria principale. L’allegato IV, punto 1, elenca frigoriferi, congelatori, apparecchiature per la distribuzione automatica di prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura che utilizzano fluidi diversi dall’acqua. |
| 2. Schermi e monitor con superficie superiore a 100 cm quadrati | Senza rilievo diretto. |
| 3. Lampade | Senza rilievo diretto. |
| 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (oltre 50 cm) | Può comprendere apparecchiature accessorie, ma non quelle delle categorie da 1 a 3. |
| 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (non oltre 50 cm) | Idem, escluse le categorie da 1 a 3 e la 6. |
| 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni | Senza rilievo diretto. |
Le esclusioni pesano almeno altrettanto. Dal 15 agosto 2018 l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva lascia fuori, tra l’altro: gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; le installazioni fisse di grandi dimensioni, eccettuate le apparecchiature non specificamente progettate e installate come parte di tali installazioni; i mezzi di trasporto di persone o merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; e le macchine mobili non stradali destinate esclusivamente a un uso professionale. L’articolo 2, paragrafo 3, esclude inoltre le apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza.
In pratica: uno split, una pompa di calore, un banco frigorifero o un armadio congelatore sono di regola apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una centrale frigorifera industriale costruita in opera può rientrare nella nozione di installazione fissa di grandi dimensioni e allora l’articolo 9 non la raggiunge; l’obbligo di recupero dell’articolo 8 del regolamento si applica comunque. Vedi il recupero del refrigerante e le pompe di calore e i divieti dell’allegato IV.
Chi è produttore, e perché la parola inganna
Nella direttiva 2012/19/UE produttore non significa fabbricante. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), elenca quattro situazioni, e la terza riguarda la maggior parte dei distributori di apparecchiature:
- i) è stabilito in uno Stato membro e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio, oppure le fa progettare o fabbricare e le commercializza con il suo nome o marchio nel territorio di tale Stato membro;
- ii) è stabilito in uno Stato membro e rivende in tale territorio, con il suo nome o marchio, apparecchiature prodotte da altri fornitori; un rivenditore non è considerato produttore se il marchio del produttore figura sull’apparecchiatura, come previsto al punto i);
- iii) è stabilito in uno Stato membro e immette sul mercato di tale Stato membro, a titolo professionale, AEE provenienti da un paese terzo o da un altro Stato membro;
- iv) vende AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici in uno Stato membro, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo.
La lettera g) definisce separatamente il distributore: qualsiasi soggetto della catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un’AEE. Tale definizione non impedisce a un distributore di essere, nel contempo, produttore ai sensi della lettera f).
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri di istituire un registro dei produttori, compresi quelli che forniscono AEE mediante comunicazione a distanza. L’articolo 16, paragrafo 2, richiede che ogni produttore, o il suo rappresentante autorizzato, sia iscritto e fornisca le informazioni dell’allegato X. L’articolo 17 consente di designare un rappresentante autorizzato mediante mandato scritto quando il produttore è stabilito in un altro Stato membro.
Chi immette a titolo professionale sul mercato nazionale apparecchiature provenienti da un altro paese è, per quelle apparecchiature, produttore ai sensi della direttiva RAEE, anche se non ha mai fabbricato nulla. L’obbligo di finanziamento che l’articolo 9 amplia lo riguarda direttamente. Vedi anche l’importazione di apparecchiature precaricate e la vendita di apparecchiature precaricate agli utenti finali.
Che cosa si finanzia oggi e che cosa si aggiunge
La base esistente. L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2. L’articolo 13, paragrafo 1, fa lo stesso per i RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, per prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Che cosa aggiunge l’articolo 9 del regolamento. Gli stessi obblighi di finanziamento devono comprendere, entro il 31 dicembre 2027, anche il recupero del gas e il suo riciclaggio, rigenerazione o distruzione. In pratica il costo del gas non può più restare un’esternalità a carico dell’impianto di trattamento: entra in ciò che il produttore finanzia.
Perché non è una novità tecnica. La direttiva RAEE già imponeva di estrarre il gas dall’apparecchio. L’articolo 8, paragrafo 2, prevede che il trattamento adeguato comprenda come minimo l’eliminazione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo conforme all’allegato VII; l’allegato VII, punto 1, elenca espressamente, tra le sostanze da rimuovere da tutti i RAEE oggetto di raccolta differenziata, i clorofluorocarburi (CFC), gli idroclorofluorocarburi (HCFC), gli idrofluorocarburi (HFC) e gli idrocarburi (HC). L’articolo 5, paragrafo 1, chiede inoltre un livello elevato di raccolta differenziata, in particolare e in via prioritaria, per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati a effetto serra.
Ciò che l’articolo 9 cambia è quindi chi paga, non che cosa si fa.
Indipendentemente dall’articolo 9 si applicano già gli obblighi dell’articolo 8 del regolamento: recupero a opera di persone fisiche adeguatamente qualificate, divieto di usare gas recuperato per caricare o ricaricare apparecchiature se non è stato riciclato o rigenerato (articolo 8, paragrafo 6) e obbligo di recuperare i gas residui da un contenitore immediatamente prima del suo smaltimento (articolo 8, paragrafo 7). L’articolo 8, paragrafo 13, impone agli Stati membri di promuovere recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione.
Le date: 11 marzo 2024, 13 agosto 2005 e 31 dicembre 2027
In questa materia circolano tre date che non significano la stessa cosa.
| Data | Dove compare | Che cosa separa |
|---|---|---|
| 13 agosto 2005 | Articoli 12, paragrafi 3 e 4, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE | La linea tra rifiuti storici e prodotti per i quali ogni produttore risponde dei propri. L’articolo 15, paragrafo 2, impone un marchio che consenta di stabilire inequivocabilmente la data di immissione sul mercato. |
| 11 marzo 2024 | Articolo 9 del regolamento (UE) 2024/573 | Solo le apparecchiature immesse sul mercato da questa data rientrano nell’estensione relativa al gas. |
| 31 dicembre 2027 | Articolo 9 del regolamento (UE) 2024/573 | La data entro la quale gli Stati membri devono avere assicurato l’inclusione del gas negli obblighi di finanziamento. |
La garanzia di finanziamento. L’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva impone a ogni produttore di fornire, al momento dell’immissione sul mercato di un prodotto, una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata. La garanzia può consistere nella partecipazione a un regime adeguato di finanziamento, in un’assicurazione per il riciclaggio o in un conto bancario bloccato. Il produttore può adempiere individualmente o aderendo a un sistema collettivo.
Rifiuti storici. Per i prodotti immessi sul mercato entro il 13 agosto 2005, l’articolo 12, paragrafo 4, prevede che il finanziamento sia sostenuto da uno o più sistemi cui contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori presenti sul mercato quando i costi si verificano. Per gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, l’articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma, divide i rifiuti storici in due: quelli sostituiti da prodotti nuovi equivalenti o da prodotti nuovi con la stessa funzione sono finanziati dai produttori di tali prodotti all’atto della fornitura, fermo restando che gli Stati membri possono rendere l’utilizzatore professionale parzialmente o totalmente responsabile; gli altri rifiuti storici sono finanziati da tali utilizzatori. L’articolo 13, paragrafo 2, consente accordi diversi sul finanziamento tra produttori e utilizzatori professionali.
Che cosa non è definito a livello europeo
L’articolo 9 è un obbligo di risultato rivolto agli Stati membri. Il regolamento non fissa nulla di ciò che un’impresa vorrebbe avere in concreto:
- Nessun importo. Il regolamento non stabilisce contributi, né tariffe per chilogrammo di gas, né scale per categoria di apparecchiatura.
- Nessuna struttura. La scelta tra sistema collettivo e adempimento individuale resta, a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, del produttore, nei limiti del diritto nazionale.
- Nessun metodo di calcolo. Il testo non dice se lo Stato membro debba legare il contributo al tipo di gas, alla carica in chilogrammi, alla CO2 equivalente o alla categoria di apparecchiatura.
- Nessun modulo. Il secondo comma chiede soltanto che gli Stati membri informino la Commissione delle azioni intraprese.
- Nessuna sanzione propria. Le sanzioni restano quelle stabilite dagli Stati membri a norma dell’articolo 31 del regolamento e, separatamente, dell’articolo 22 della direttiva 2012/19/UE. Vedi le sanzioni F-gas.
L’unica risposta valida per un dato paese si trova nel registro nazionale dei produttori di AEE e nell’atto nazionale che recepisce la direttiva 2012/19/UE, insieme alla modifica che attua l’articolo 9. L’elenco dei punti di contatto nazionali per i gas fluorurati pubblicato dalla Commissione è il punto di partenza per le domande. Non dare per scontato che il sistema del paese in cui produci coincida con quello del paese in cui vendi: l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva impone l’iscrizione nello Stato membro di vendita.
Fino al recepimento, per un’impresa di assistenza non cambia nulla: gli obblighi di recupero, registrazione ed etichettatura restano quelli del regolamento. Ciò che cambia, gradualmente, per un fabbricante o importatore di apparecchiature è la struttura di costo del prodotto immesso sul mercato dopo l’11 marzo 2024.
Lista di controllo per importatori e distributori di apparecchiature
Nulla di quanto segue è imposto dall’articolo 9 in sé. Sono i passi che permettono di rispondere senza improvvisare quando il sistema nazionale sarà ampliato.
- Stabilisci se sei produttore ai sensi della direttivaArticolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iv), della direttiva 2012/19/UE. Basta immettere sul mercato nazionale, a titolo professionale, apparecchiature provenienti da un altro paese.
- Verifica se l’apparecchiatura è AEEDefinizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ed esclusioni dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, in particolare le installazioni fisse di grandi dimensioni.
- Separa lo stock per data di immissione sul mercatoL’articolo 9 si applica solo alle apparecchiature immesse sul mercato a decorrere dall’11 marzo 2024.
- Conferma l’iscrizione nel registro nazionale dei produttoriArticolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva; l’iscrizione avviene nello Stato membro di vendita.
- Verifica se ti serve un rappresentante autorizzatoArticolo 17, paragrafi 1 e 2; la designazione avviene con mandato scritto.
- Prepara i dati sul gas per ciascun modelloTipo di gas, carica in chilogrammi e CO2 equivalente figurano già sull’etichetta prescritta dall’articolo 12 del regolamento.
- Controlla la garanzia di finanziamentoArticolo 12, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva: sistema collettivo, assicurazione per il riciclaggio o conto bancario bloccato.
- Definisci il percorso di fine vita delle apparecchiatureL’articolo 8 del regolamento impone il recupero a opera di persone adeguatamente qualificate, qualunque sia il sistema di finanziamento.
- Conserva i registriArticolo 7 del regolamento per le apparecchiature e articolo 16, paragrafo 2, della direttiva per i dati di iscrizione.
- Segui l’atto nazionale di recepimentoIl termine dell’articolo 9 è il 31 dicembre 2027; fino ad allora vale il sistema esistente.
Domande frequenti
L’articolo 9 impone un obbligo diretto alla mia impresa?
No. Il destinatario è lo Stato membro: deve provvedere affinché, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento degli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE comprendano anche il gas. Un obbligo concreto per l’impresa nasce solo con l’atto nazionale di recepimento e con le regole del sistema cui aderisce.
Si applica alle apparecchiature che ho venduto nel 2023?
No. Il testo limita l’estensione ai prodotti e alle apparecchiature immessi sul mercato a decorrere dall’11 marzo 2024. Le apparecchiature precedenti restano soggette alle regole RAEE nazionali esistenti, compreso il regime dei rifiuti storici degli articoli 12, paragrafo 4, e 13, paragrafo 1, della direttiva.
La mia apparecchiatura funziona a propano o ammoniaca. Mi riguarda?
L’articolo 9 copre soltanto i gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II del regolamento. Propano (R-290), isobutano (R-600a), CO2 (R-744) e ammoniaca (R-717) non figurano in tali allegati. L’apparecchio resta comunque RAEE e soggetto agli obblighi generali della direttiva. Vedi R-290 e R-717.
Un chiller industriale costruito in opera rientra nell’articolo 9?
Dipende dalla qualificazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera c), della direttiva, che esclude le installazioni fisse di grandi dimensioni salvo le apparecchiature non specificamente progettate e installate come loro parte. È una valutazione caso per caso. Qualunque sia la risposta, si applica l’obbligo di recupero dell’articolo 8 del regolamento. Vedi chiller e allegato IV.
Chi paga se vendo online in un altro Stato membro?
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), della direttiva considera attività di produttore la vendita a distanza direttamente agli utilizzatori, e l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, impone l’iscrizione nello Stato membro di destinazione, direttamente o tramite il rappresentante autorizzato di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Questo sistema sostituisce l’obbligo di recupero in cantiere?
No. Sono due cose diverse. Il recupero alla dismissione resta obbligo dell’operatore a norma dell’articolo 8 del regolamento e va eseguito da persone adeguatamente qualificate. L’articolo 9 riguarda il finanziamento del trattamento dell’apparecchio una volta divenuto rifiuto. Vedi il recupero del refrigerante.
Fonti ufficiali
L’articolo 9 è stato letto integralmente nel testo della Gazzetta ufficiale e gli articoli e allegati citati della direttiva 2012/19/UE sono stati verificati sul testo della direttiva. Non è citato alcun atto nazionale.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
Questa pagina riproduce l’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/573 e gli articoli della direttiva 2012/19/UE richiamati. Non contiene tariffe, contributi o nomi di sistemi nazionali e non descrive come un determinato Stato membro abbia recepito l’articolo 9, perché il termine indicato nel testo è il 31 dicembre 2027. Verifica l’atto nazionale e il registro nazionale dei produttori prima di assumere una decisione commerciale.
Informazione generale predisposta da EgoLog sulla base del testo ufficiale del regolamento, della direttiva e del materiale della Commissione europea. Non è consulenza legale.
Gli allegati del regolamento e il testo della direttiva possono essere modificati. Gli interventi su apparecchiature contenenti gas fluorurati sono eseguiti da persone certificate a norma dell’articolo 10 del regolamento; questa pagina non invita nessuno a eseguire lavori per i quali non è qualificato.
