Risposta breve
Per un installatore l'allegato IV si legge in tre passaggi. Prima si stabilisce se l'apparecchiatura è autonoma (punto 8) oppure di tipo split (punto 9). Poi si cerca la classe di capacità nominale. Solo alla fine si confronta il GWP del refrigerante con il limite di quella riga.
- I sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas dell'allegato I non possono più essere immessi sul mercato dal 1 gennaio 2025 se usano gas dell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 — allegato IV, punto 9, lettera a). Quella riga non ha eccezione di sicurezza.
- I sistemi split fino a 12 kW inclusi perdono i gas con GWP pari o superiore a 150 il 1 gennaio 2027 se aria-acqua e il 1 gennaio 2029 se aria-aria; ogni gas fluorurato sparisce il 1 gennaio 2035.
- I sistemi split oltre 12 kW perdono i gas con GWP pari o superiore a 750 il 1 gennaio 2029 e quelli con GWP pari o superiore a 150 il 1 gennaio 2033.
- Le apparecchiature autonome e monoblocco fino a 12 kW inclusi si fermano il 1 gennaio 2027 per un GWP pari o superiore a 150, con un limite di riserva di 750 dove i requisiti di sicurezza non consentono di scendere.
Il divieto colpisce l'immissione sul mercato, non l'uso. Un apparecchio immesso legalmente sul mercato prima della data resta lecito da usare e da mantenere, nei limiti dell'articolo 13.
Nessun prezzo, nessuna disponibilità, nessun consiglio di prodotto, nessun termine di consegna. Nemmeno sanzioni nazionali o valori sulle merci pericolose. La scelta tra R-32 e R-410A è trattata in R-32 o R-410A, e l'elenco generale delle date nel calendario dei divieti F-gas.
Che cosa significa davvero immettere sul mercato
L'articolo 3, punto 6, definisce l'immissione sul mercato come l'immissione in libera pratica doganale nell'Unione, oppure la fornitura o messa a disposizione di un'altra persona nell'Unione per la prima volta, contro pagamento o gratuitamente, oppure l'uso di sostanze prodotte o di apparecchiature fabbricate per uso proprio. Non è la data di installazione, non è la data della fattura al cliente finale e non è la messa in servizio.
L'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, vieta l'immissione sul mercato dei prodotti e delle apparecchiature elencati nell'allegato IV, comprese le loro parti, a eccezione del materiale militare, a decorrere dalla data indicata in detto allegato, con eventuali distinzioni in funzione del tipo di gas contenuto o del suo potenziale di riscaldamento globale.
Il secondo comma tiene in vita i ricambi: è consentita l'immissione sul mercato di parti necessarie per la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature esistenti elencate nell'allegato IV, a condizione che l'intervento non comporti un aumento della capacità, un aumento della quantità di gas contenuto o un cambiamento del tipo di gas che aumenterebbe il potenziale di riscaldamento globale.
Il quinto comma è quello che colpisce i distributori: un anno dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o messa a disposizione a un'altra persona nell'Unione di prodotti immessi legalmente sul mercato prima della data è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data. L'onere della prova passa a chi vende la scorta.
Restano due valvole. Articolo 11, paragrafo 2: il divieto non si applica alle apparecchiature per le quali è stato stabilito, in base ai requisiti di progettazione ecocompatibile adottati ai sensi della direttiva 2009/125/CE, che le emissioni di CO2 equivalente nel ciclo di vita sarebbero inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti conformi a tali requisiti. Articolo 11, paragrafo 5: su richiesta motivata di un'autorità competente, la Commissione può autorizzare in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, una deroga fino a 4 anni quando non esistono alternative o non possono essere usate per motivi tecnici o di sicurezza, oppure quando l'uso di alternative tecnicamente fattibili e sicure comporterebbe costi sproporzionati.
Punto 8: apparecchiature autonome, monoblocco e plug-in
Il punto 8 dell'allegato IV riguarda le apparecchiature di condizionamento d'aria e le pompe di calore autonome, esclusi i refrigeratori. L'articolo 3, punto 38, definisce il termine: un sistema completo, costruito in fabbrica, contenuto in un telaio o in un involucro adeguato, fabbricato e trasportato integro o in due o più sezioni, che può contenere valvole di intercettazione e nel quale nessuna parte contenente gas viene collegata in loco. Se il tecnico esegue il collegamento frigorifero in cantiere, non sei al punto 8.
| Punto dell'allegato IV | Apparecchiatura | Limite di GWP | Data del divieto |
|---|---|---|---|
| 8, lettera a) | Apparecchiature di condizionamento inseribili che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra | HFC con GWP pari o superiore a 150 | 1 gennaio 2020 |
| 8, lettera b) | Apparecchiature inseribili, monoblocco, altre apparecchiature di condizionamento autonome e pompe di calore autonome, capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi | GWP pari o superiore a 150; se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono meno di 150, il limite è 750 | 1 gennaio 2027 |
| 8, lettera c) | Le stesse categorie, fino a 12 kW inclusi | Qualsiasi gas fluorurato; se la sicurezza non consente alternative, il limite è 750 | 1 gennaio 2032 |
| 8, lettera d) | Monoblocco e altre apparecchiature di condizionamento e pompe di calore autonome, capacità nominale superiore a 12 kW ma non oltre 50 kW | GWP pari o superiore a 150; limite di riserva 750 per requisiti di sicurezza | 1 gennaio 2027 |
| 8, lettera e) | Altre apparecchiature di condizionamento e pompe di calore autonome | GWP pari o superiore a 150; limite di riserva 750 per requisiti di sicurezza | 1 gennaio 2030 |
Nota l'ordine: la lettera d), la fascia da 12 a 50 kW, cade alla stessa data della lettera b), mentre la lettera e), che raccoglie il resto, arriva solo nel 2030. La classe di capacità pesa più dell'intuito.
Punto 9: climatizzazione split e pompe di calore split
L'articolo 3, punto 39, definisce il sistema di tipo split come un sistema costituito da una serie di unità collegate dal tubo del refrigerante che formano un'unità separata ma interconnessa, i cui componenti del circuito del refrigerante devono essere installati e collegati sul sito di impiego. La nota al punto 9 aggiunge una riga che sfugge a molti: ai fini del regolamento, le pompe di calore e le apparecchiature di condizionamento d'aria fisse a doppio condotto sono considerate di tipo split (categoria 9) e soggette agli stessi requisiti.
| Punto dell'allegato IV | Apparecchiatura | Limite di GWP | Data del divieto |
|---|---|---|---|
| 9, lettera a) | Sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas dell'allegato I | Gas dell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 — senza eccezione di sicurezza | 1 gennaio 2025 |
| 9, lettera b) | Sistemi split aria-acqua, capacità nominale fino a 12 kW inclusi | GWP pari o superiore a 150 | 1 gennaio 2027 |
| 9, lettera c) | Sistemi split aria-aria, capacità nominale fino a 12 kW inclusi | GWP pari o superiore a 150 | 1 gennaio 2029 |
| 9, lettera d) | Sistemi split, capacità nominale fino a 12 kW inclusi | Qualsiasi gas fluorurato | 1 gennaio 2035 |
| 9, lettera e) | Sistemi split, capacità nominale superiore a 12 kW | GWP pari o superiore a 750 | 1 gennaio 2029 |
| 9, lettera f) | Sistemi split, capacità nominale superiore a 12 kW | GWP pari o superiore a 150 | 1 gennaio 2033 |
Le lettere da b) a f) portano tutte la stessa formula finale: tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. La lettera a) non la porta. Per i monosplit sotto i 3 kg la linea dei 750 del 1 gennaio 2025 è netta, ed è proprio la linea che ha tolto l'R-410A (GWP 2 088 con il metodo dell'allegato VI) da quel segmento lasciando l'R-32 (GWP 675, il valore vincolante dell'allegato I).
Lo stato dei due gas è nelle pagine R-410A e R-32, e le conseguenze di sicurezza del passaggio ad A2L in classi di sicurezza A1, A2L e A3.
L'eccezione di sicurezza: che cos'è e che cosa non è
La formula dell'allegato IV è: tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. Il termine è definito all'articolo 3, punto 42: requisiti sulla sicurezza dell'uso di gas fluorurati a effetto serra e di refrigeranti naturali, o di prodotti e apparecchiature che li contengono o vi si basano, che vietano l'uso di determinati gas fluorurati o delle loro alternative, anche quando contenuti in un prodotto o in un'apparecchiatura in un determinato luogo di utilizzo previsto, per specificità del sito e dell'applicazione, stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale, oppure in un atto non giuridicamente vincolante contenente documentazione tecnica o norme che devono essere applicate per garantire la sicurezza in quel luogo, purché conformi al diritto applicabile.
Ne discendono tre conseguenze pratiche.
Non è una preferenza. Deve esistere un requisito giuridico o una norma applicabile al sito che vieti davvero l'alternativa. Che un refrigerante A2L sia scomodo da installare non è un requisito di sicurezza.
Al punto 8 non concede carta bianca. Le lettere da b) a e) lo dicono espressamente: se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati con GWP inferiore a 150, il limite del GWP è pari a 750. L'eccezione sposta la soglia, non la cancella. Al punto 9, lettere da b) a f), il testo si ferma alla formula generale, senza limite di riserva scritto.
Si etichetta e si documenta. L'articolo 12, paragrafo 15, impone che nei casi di cui ai punti 2, lettera b), 4, 5, lettera c), 7, lettere b), c) e d), 8, lettere da b) a e), 9, lettere da b) a f), 11, lettera c), 16, 17, lettere a), b) e c), e 19, lettere a) e b), dell'allegato IV, il prodotto o l'apparecchiatura rechi l'indicazione che va usato solo dove lo impongono i requisiti di sicurezza o le norme nazionali di sicurezza, e che tali requisiti o norme siano specificati sull'etichetta.
L'articolo 13, paragrafo 19, chiude il cerchio alla messa in servizio: per le apparecchiature di cui ai punti 2, lettera b), 4, 5, lettera c), 7, lettere b), c) e d), 8, lettere da b) a e), 9, lettere da b) a f), 11, lettera c), 17, lettera c), e 19, lettera b), dell'allegato IV, la messa in servizio dopo la rispettiva data di divieto è vietata salvo che l'operatore possa dimostrare che i pertinenti requisiti di sicurezza nel luogo specifico non consentono di installare apparecchiature con gas al di sotto del valore di GWP indicato, oppure che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato prima della data di divieto. L'articolo 13, paragrafo 20, impone di conservare la documentazione per almeno 5 anni e di renderla disponibile su richiesta.
Che cosa resta lecito dopo la data
La data dell'allegato IV non svuota i cantieri. Ferma una cosa sola: la prima messa a disposizione nell'Unione. Attorno a essa il testo lascia aperte più porte.
- Gli apparecchi già presso l'operatore possono continuare a funzionare. Le restrizioni d'uso vengono dall'articolo 13, non dall'allegato IV, e hanno date proprie.
- L'installazione di un apparecchio immesso legalmente sul mercato prima della data non è vietata dall'articolo 11. Per le apparecchiature elencate all'articolo 13, paragrafo 19, l'operatore deve però poter dimostrare che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato prima della data di divieto.
- I ricambi restano disponibili ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, a tre condizioni cumulative: nessun aumento di capacità, nessun aumento della quantità di gas e nessun cambio di tipo di gas verso un GWP più alto.
- La rivendita delle scorte è possibile, ma un anno dopo la data richiede la prova dell'immissione legale sul mercato anteriore — articolo 11, paragrafo 1, quinto comma.
Due obblighi valgono comunque al momento della vendita. Articolo 11, paragrafo 7: le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas dell'allegato I e della sezione 1 dell'allegato II possono essere vendute a un utilizzatore finale solo se è dimostrato che l'installazione sarà eseguita da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10. E l'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), impone di etichettare le apparecchiature di condizionamento e le pompe di calore con le informazioni del paragrafo 3: l'indicazione che l'apparecchiatura contiene gas fluorurati, la denominazione industriale accettata del gas e, dal 1 gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente insieme al GWP.
Il lato vendita è sviluppato nella guida sulla vendita di apparecchiature precaricate agli utenti finali, e il contenuto dell'etichetta in l'etichetta dell'apparecchiatura.
Il legame con i divieti di manutenzione
L'allegato IV dice che cosa puoi ancora vendere. L'articolo 13 dice che cosa puoi ancora mettere nella macchina. Sono calendari diversi e possono scontrarsi sullo stesso impianto.
Articolo 13, paragrafo 4, primo comma: a decorrere dal 1 gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati elencati nell'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore. Il secondo comma sospende il divieto fino al 1 gennaio 2032 per due categorie: i gas dell'allegato I rigenerati con GWP pari o superiore a 2 500 usati su apparecchiature esistenti, a condizione che i contenitori siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7; e i gas riciclati con GWP pari o superiore a 2 500, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature e siano usati soltanto dall'impresa che ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza, o dall'impresa per conto della quale è stato effettuato.
Per un parco di climatizzazione tipico, la linea dei 2 500 non tocca né l'R-410A (2 088), né l'R-407C (1 774), né l'R-134a (1 430). Tocca invece i gas di tipo R-404A o R-507A dove sono stati impiegati in pompe di calore o impianti misti.
L'articolo 13, paragrafo 5, lo scalino dei 750 del 1 gennaio 2032, riguarda le apparecchiature di refrigerazione fisse, esclusi i refrigeratori, non la climatizzazione. Non estendere alle pompe di calore ciò che il testo non dice.
Il trattamento completo dell'articolo 13 è nella guida sui divieti di manutenzione per refrigeranti ad alto GWP, e la posizione dei refrigeratori in chiller e divieti dell'allegato IV.
Lista di controllo prima dell'offerta
- Stabilisci se l'apparecchiatura è autonoma o splitArticolo 3, punto 38, per autonoma; punto 39 per split; il doppio condotto fisso rientra nel punto 9 per effetto della nota.
- Leggi la capacità nominale, non la resa di catalogoLe fasce dell'allegato IV sono fino a 12 kW inclusi, oltre 12 kW e, al punto 8, lettera d), oltre 12 kW ma non oltre 50 kW.
- Per i monosplit verifica la carica rispetto a 3 kgIl punto 9, lettera a), si applica ai sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas dell'allegato I.
- Confronta il GWP con il limite della riga giusta750 al punto 9, lettere a) ed e); 150 alle lettere b), c) ed f); qualsiasi gas fluorurato alla lettera d).
- Non dare per scontata l'eccezione di sicurezzaIl punto 9, lettera a), non ne ha; al punto 8, lettere da b) a e), l'eccezione abbassa la soglia a 750, non la elimina.
- Verifica se l'etichetta richiede l'indicazione di sicurezzaL'articolo 12, paragrafo 15, elenca i punti interessati e impone di specificare sull'etichetta il requisito o la norma.
- Per le scorte più vecchie prepara la provaArticolo 11, paragrafo 1, quinto comma: un anno dopo la data la rivendita richiede la prova dell'immissione legale anteriore.
- Conferma che l'installazione va a un'impresa certificataArticolo 11, paragrafo 7, per apparecchiature caricate non ermeticamente sigillate, con i registri del venditore dell'articolo 7, paragrafo 4.
- Controlla anche il lato assistenzaArticolo 13, paragrafo 4, per climatizzazione e pompe di calore dal 1 gennaio 2026, con la finestra per gas rigenerato o riciclato fino al 1 gennaio 2032.
Domande frequenti
Posso installare nel 2027 uno split acquistato nel 2024?
L'articolo 11 vieta l'immissione sul mercato, non l'installazione. Se l'apparecchiatura è stata immessa legalmente sul mercato prima della data dell'allegato IV, quell'articolo non impedisce l'installazione. Attenzione però all'articolo 13, paragrafo 19: per le apparecchiature ivi elencate, compreso il punto 9, lettere da b) a f), la messa in servizio dopo la data di divieto richiede la prova che l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima; la documentazione si conserva almeno 5 anni ai sensi del paragrafo 20.
Un apparecchio a doppio condotto è monoblocco o split?
La nota al punto 9 dell'allegato IV è esplicita: ai fini del regolamento, le pompe di calore e le apparecchiature di condizionamento d'aria fisse a doppio condotto sono considerate di tipo split, categoria 9, e soggette agli stessi requisiti. Non rientrano nel punto 8, anche se fisicamente sono un unico involucro.
Perché l'R-32 ha sostituito l'R-410A nei monosplit?
Per l'allegato IV, punto 9, lettera a): dal 1 gennaio 2025 i sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas dell'allegato I non possono più essere immessi sul mercato se usano gas dell'allegato I con GWP pari o superiore a 750. L'R-410A ha un GWP di 2 088 con il metodo dell'allegato VI e supera la linea. L'R-32 ha 675, il valore vincolante dell'allegato I, e resta sotto. Il confronto è in R-32 o R-410A.
Un requisito di sicurezza mi consente qualsiasi gas?
No. Al punto 8, lettere da b) a e), il testo dice chiaramente che, se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati con GWP inferiore a 150, il limite del GWP è pari a 750. L'eccezione abbassa la soglia a 750; non la annulla. Inoltre l'articolo 3, punto 42, richiede che il divieto dell'alternativa derivi dal diritto dell'Unione o nazionale o da una norma da applicare in quel luogo, non da una preferenza di montaggio.
Posso ancora vendere le scorte dopo la data del divieto?
Le apparecchiature immesse legalmente sul mercato prima della data possono essere fornite. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, quinto comma, un anno dopo la singola data dell'allegato IV la successiva fornitura o messa a disposizione a un'altra persona nell'Unione è consentita soltanto se è dimostrato che l'apparecchiatura è stata immessa legalmente sul mercato prima di tale data. Costruisci quel fascicolo ora, non al controllo.
Il divieto riguarda anche i ricambi?
L'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, copre prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti. Il secondo comma introduce però una deroga per le parti necessarie alla riparazione e alla manutenzione delle apparecchiature esistenti elencate nell'allegato IV, a tre condizioni cumulative: l'intervento non deve aumentare la capacità, non deve aumentare la quantità di gas e non deve cambiare il tipo di gas verso un GWP più alto.
Fonti ufficiali
I punti 8 e 9 dell'allegato IV, la nota al punto 9 e gli articoli 3, 11, 12 e 13 sono stati letti nel testo della Gazzetta ufficiale. Le versioni linguistiche ufficiali sono state consultate per la terminologia.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
Le date e i limiti di questa pagina sono riprodotti dall'allegato IV del regolamento (UE) 2024/573 pubblicato nella Gazzetta ufficiale. L'allegato può essere modificato con atto delegato e le versioni linguistiche possono presentare piccole differenze di formulazione. Prima di una decisione di acquisto o di progetto, verifica il testo in vigore nella lingua dello Stato membro in cui l'apparecchiatura è immessa sul mercato.
Informazione generale preparata da EgoLog sulla base del regolamento e del materiale ufficiale della Commissione. Non è consulenza legale e non sostituisce la valutazione di un progettista o di un'autorità competente.
L'installazione, l'assistenza, la riparazione e la dismissione di apparecchiature contenenti gas fluorurati possono essere eseguite solo da personale certificato ai sensi dell'articolo 10. I refrigeranti A2L e A3 richiedono misure di sicurezza aggiuntive nel luogo di installazione.
