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Normativa e conformità

Refrigerazione commerciale: i divieti dell'allegato IV e gli obblighi successivi

Per un negozio o un supermercato l'allegato IV non ha una riga ma quattro: i banchi autonomi, qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione autonoma, le restanti apparecchiature di refrigerazione e i sistemi centralizzati multipack. Quale riga si applica lo decidono tre definizioni dell'articolo 3. Questa pagina le mette in ordine e aggiunge che cosa accade dopo l'installazione.

Verificato con fonti ufficialiUltima verifica: 22 settembre 202611 min di lettura
Banchi autonomi1 gennaio 2022

Allegato IV, punto 3, lettera b): HFC con GWP pari o superiore a 150.

Sistemi multipack da 40 kW1 gennaio 2022

Allegato IV, punto 6: gas dell'allegato I con GWP pari o superiore a 150.

Assistenza con GWP di 2 500 o più1 gennaio 2025

Articolo 13, paragrafo 3: qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione.

Rilevatore di perdite obbligatorio500 tonnellate di CO2 equivalente

Articolo 6, paragrafo 1, oppure 100 kg di gas della sezione 1 dell'allegato II.

Risposta breve

Il freddo commerciale è coperto da quattro righe dell'allegato IV, che non si sovrappongono: ciascuna porta un'esclusione che la separa dalle altre.

  • Punto 3 — frigoriferi e congelatori per uso commerciale, apparecchiature autonome: HFC con GWP pari o superiore a 2 500 dal 1 gennaio 2020, HFC con GWP pari o superiore a 150 dal 1 gennaio 2022, altri gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 dal 1 gennaio 2025. Senza eccezione di sicurezza.
  • Punto 4 — qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione autonoma, esclusi i refrigeratori, con gas di GWP pari o superiore a 150: 1 gennaio 2025, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.
  • Punto 5 — apparecchiature di refrigerazione, a eccezione dei refrigeratori e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6: 2 500 dal 1 gennaio 2020 per gli HFC e dal 1 gennaio 2025 per i gas fluorurati, poi 150 dal 1 gennaio 2030.
  • Punto 6 — sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW: i gas dell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 sono vietati dal 1 gennaio 2022, con una sola apertura, il circuito refrigerante primario dei sistemi a cascata, dove possono essere usati gas con GWP inferiore a 1 500.

Dopo l'installazione subentrano altri tre articoli: l'articolo 13 per ciò che puoi ancora caricare, l'articolo 5 per il controllo delle perdite e l'articolo 6 per il rilevatore obbligatorio.

Che cosa non trovi in questa pagina

Nessun prezzo, nessuna disponibilità, nessun consiglio di apparecchiatura e nessun progetto per un punto vendita specifico. Nemmeno sanzioni nazionali o valori sulle merci pericolose. Per sostituire un gas esistente vedi sostituire l'R-404A; per l'alternativa naturale, R-744 nella refrigerazione commerciale.

Tre definizioni decidono la riga

Prima delle tabelle, leggi l'articolo 3. Una classificazione sbagliata sposta la data del divieto di anni.

Uso commerciale, articolo 3, punto 29: uso finalizzato a stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti, per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione. Un congelatore identico installato nella cucina di un ristorante e uno installato in un magazzino industriale non ricadono necessariamente nella stessa riga.

Autonoma, articolo 3, punto 38: un sistema completo, costruito in fabbrica, contenuto in un telaio o involucro adeguato, fabbricato e trasportato integro o in due o più sezioni, che può contenere valvole di intercettazione e nel quale nessuna parte contenente gas viene collegata in loco.

Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack, articolo 3, punto 34: sistemi con due o più compressori funzionanti in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffrescamento quali banchi, vetrine e congelatori o a celle frigorifere. È la definizione della centrale di supermercato.

Contano anche altre due. Il circuito refrigerante primario dei sistemi a cascata, articolo 3, punto 35: il circuito primario nei sistemi indiretti a media temperatura in cui due o più circuiti frigoriferi separati sono collegati in serie, così che il circuito primario assorbe il calore di condensazione di un circuito secondario per la media temperatura. E refrigeratore, articolo 3, punto 44: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore come acqua, glicole, salamoia o CO2 a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort. I refrigeratori sono espressamente esclusi dai punti 4 e 5 e hanno una riga propria, il punto 7, trattata nella guida sui chiller.

Punti 3, 4 e 5: banchi e resto delle apparecchiature

Punto dell'allegato IVApparecchiaturaLimite di GWP ed eccezioneData del divieto
3, lettera a)Frigoriferi e congelatori per uso commerciale, apparecchiature autonomeHFC con GWP pari o superiore a 2 500 — senza eccezione1 gennaio 2020
3, lettera b)Gli stessiHFC con GWP pari o superiore a 150 — senza eccezione1 gennaio 2022
3, lettera c)Gli stessiAltri gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 — senza eccezione1 gennaio 2025
4Qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione autonoma, esclusi i refrigeratoriGWP pari o superiore a 150, tranne se necessario per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività1 gennaio 2025
5, lettera a)Apparecchiature di refrigerazione, esclusi i refrigeratori e le apparecchiature dei punti 4 e 6HFC con GWP pari o superiore a 2 500, salvo apparecchiature destinate a raffrescare prodotti a temperature inferiori a meno 50 gradi Celsius1 gennaio 2020
5, lettera b)Le stesseGas fluorurati con GWP pari o superiore a 2 500, con la stessa eccezione di temperatura1 gennaio 2025
5, lettera c)Le stesseGas fluorurati con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività1 gennaio 2030

La differenza tra il punto 3 e il punto 4 merita di essere sottolineata. Il punto 3 parla di frigoriferi e congelatori per uso commerciale e non lascia alcuna porta di sicurezza. Il punto 4 copre qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione autonoma, quale che sia la destinazione, e quella porta la lascia aperta. Se il tuo banco rientra nel punto 3, la data che conta per gli HFC è il 2022, non il 2025.

Al punto 5 l'eccezione non è di sicurezza ma di temperatura: le apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a meno 50 gradi Celsius restano fuori dalle lettere a) e b). La lettera c), invece, torna alla consueta formula dei requisiti di sicurezza.

Punto 6: le centrali di supermercato

Il testo del punto 6 è breve e va letto parola per parola: i sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW che contengono gas fluorurati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150, o il cui funzionamento dipende da tali gas, non possono essere immessi sul mercato dal 1 gennaio 2022, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati con GWP inferiore a 1 500.

Quattro elementi vanno verificati separatamente.

  • Uso commerciale ai sensi dell'articolo 3, punto 29. Una centrale identica in un capannone di produzione alimentare non è automaticamente nella stessa categoria.
  • Capacità nominale pari o superiore a 40 kW. Al di sotto, il punto 6 non si applica; l'apparecchiatura ricade nel punto 5, con le sue date.
  • Gas dell'allegato I. Il punto 6 non dice gas fluorurati in generale, ma gas elencati nell'allegato I. La formulazione differisce da quella dei punti 4 e 5, lettere b) e c).
  • L'apertura per la cascata. Vale solo per il circuito primario, ai sensi dell'articolo 3, punto 35, e solo fino a un GWP inferiore a 1 500. Non è un'esenzione per l'intero sistema.

Per un punto vendita nuovo la conseguenza pratica è che il circuito a media temperatura e quello di congelamento vanno verso soluzioni a basso GWP, e la cascata resta l'unica struttura in cui un gas fluorurato con GWP inferiore a 1 500 è ammesso sul lato primario. L'alternativa naturale più diffusa in questo segmento è trattata in R-744 (CO2) nella refrigerazione commerciale.

Che cosa puoi ancora caricare: l'articolo 13

L'allegato IV ferma la vendita dell'apparecchiatura. L'articolo 13 ne ferma la carica. Per il freddo commerciale contano due paragrafi.

Articolo 13, paragrafo 3. È vietato l'uso dei gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione con una carica pari o superiore a 40 tonnellate di CO2 equivalente. A decorrere dal 1 gennaio 2025 il divieto si estende alle apparecchiature di refrigerazione senza limite di carica. Il secondo comma esclude il materiale militare e le apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a meno 50 gradi Celsius. Il terzo comma sospende il divieto fino al 1 gennaio 2030 per i gas dell'allegato I rigenerati con GWP pari o superiore a 2 500 usati su apparecchiature esistenti, a condizione che i contenitori siano etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7, e per i gas riciclati con GWP pari o superiore a 2 500, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature e siano usati solo dall'impresa che ha effettuato il recupero o da quella per conto della quale è stato effettuato. Il quarto comma aggiunge le apparecchiature per le quali è stata autorizzata una deroga a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.

Articolo 13, paragrafo 5. A decorrere dal 1 gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas dell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione fisse, esclusi i refrigeratori. Le eccezioni sono il materiale militare, le apparecchiature destinate a raffreddare sotto meno 50 gradi Celsius e quelle destinate a raffreddare centrali nucleari. Il gas rigenerato e quello riciclato con GWP pari o superiore a 750 restano ammessi, alle stesse condizioni di etichettatura e provenienza, e qui il testo non fissa una data finale, a differenza dei paragrafi 3 e 4.

Per un parco su R-404A (GWP 3 922 secondo l'allegato VI) o R-507A (3 985) la linea dei 2 500 è già superata. Per un parco su R-448A (1 386) o R-449A (1 396) la linea dei 2 500 non si applica, ma quella dei 750 del 2032 sì. Il trattamento completo è nella guida sui divieti di manutenzione, e il percorso di sostituzione in sostituire l'R-404A.

Controllo delle perdite, rilevatore e registri

Un punto vendita medio supera rapidamente le soglie dell'articolo 5, e un supermercato supera anche quelle dell'articolo 6.

Chi e da quale soglia. Articolo 5, paragrafo 1: gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature che contengono 5 tonnellate di CO2 equivalente o più di gas dell'allegato I, oppure 1 chilogrammo o più di gas della sezione 1 dell'allegato II non contenuti in schiume, assicurano che l'apparecchiatura sia controllata per rilevare le perdite. Il paragrafo 2 elenca le apparecchiature fisse interessate, e la lettera a) è proprio l'apparecchiatura di refrigerazione.

Frequenza. Articolo 5, paragrafo 6: sotto le 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno ogni 12 mesi, oppure ogni 24 mesi se è installato un sistema di rilevamento delle perdite; da 50 a meno di 500 tonnellate almeno ogni 6 mesi, oppure ogni 12 mesi con il sistema; da 500 tonnellate in su almeno ogni 3 mesi, oppure ogni 6 mesi con il sistema. Per i gas della sezione 1 dell'allegato II le soglie sono in chilogrammi: sotto 10, da 10 a meno di 100 e da 100 in su.

Il rilevatore. Articolo 6, paragrafo 1: gli operatori delle apparecchiature fisse elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d), che contengono gas dell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, oppure 100 chilogrammi o più di gas della sezione 1 dell'allegato II, assicurano che l'apparecchiatura disponga di un sistema di rilevamento delle perdite che avverte l'operatore o un'impresa di assistenza. Il paragrafo 3 impone di controllare il sistema di rilevamento stesso almeno una volta ogni 12 mesi.

I registri. L'articolo 7, paragrafo 1, impone un registro per ogni apparecchiatura soggetta a controllo, con quantità e tipo di gas, quantità aggiunte all'installazione e in assistenza, quantità recuperata, provenienza del gas aggiunto, identità dell'impresa intervenuta, date ed esiti dei controlli e delle riparazioni, e misure adottate alla dismissione. Il paragrafo 2 impone la conservazione per almeno 5 anni, presso l'operatore e in copia presso l'impresa di assistenza, salvo che i dati siano conservati in una banca dati delle autorità competenti.

I dettagli sono nelle guide su la frequenza dei controlli, i sistemi di rilevamento delle perdite e il registro dell'apparecchiatura.

Eccezione di sicurezza, etichetta e messa in servizio

L'eccezione tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività compare, nel freddo commerciale, solo al punto 4 e al punto 5, lettera c). Non compare al punto 3 e non compare al punto 6.

L'articolo 3, punto 42, definisce i requisiti di sicurezza come requisiti sulla sicurezza dell'uso di gas fluorurati e di refrigeranti naturali, o di prodotti che li contengono, che vietano l'uso di determinati gas o delle loro alternative, anche in un determinato luogo di utilizzo previsto per specificità del sito e dell'applicazione, stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale oppure in un atto non giuridicamente vincolante contenente documentazione tecnica o norme da applicare per garantire la sicurezza in quel luogo.

Quando l'eccezione si applica, seguono due obblighi.

  • Etichetta. L'articolo 12, paragrafo 15, include i punti 4 e 5, lettera c), nell'elenco dei casi in cui l'apparecchiatura deve recare l'indicazione che può essere usata solo dove lo impongono i requisiti di sicurezza o le norme nazionali di sicurezza, e tali requisiti devono essere specificati sull'etichetta.
  • Prova alla messa in servizio. L'articolo 13, paragrafo 19, include anch'esso i punti 4 e 5, lettera c): la messa in servizio dopo la data di divieto è vietata salvo che l'operatore dimostri che i pertinenti requisiti di sicurezza nel luogo specifico non consentono un'apparecchiatura al di sotto del valore di GWP indicato, oppure che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato prima di tale data. Il paragrafo 20 impone di conservare la documentazione per almeno 5 anni.

Restano inoltre in vigore le regole generali: l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, per le parti di riparazione, che non devono aumentare la capacità, la quantità di gas o il GWP; l'articolo 11, paragrafo 5, per la deroga eccezionale fino a 4 anni autorizzata dalla Commissione; l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, per l'etichettatura delle apparecchiature di refrigerazione; e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, lettera a), per il recupero del gas dai circuiti di raffreddamento alla dismissione, da parte di persone certificate a norma dell'articolo 10.

Lista di controllo per un punto vendita

  • Stabilisci se l'uso è commerciale ai sensi dell'articolo 3, punto 29Stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione.
  • Classifica l'apparecchiatura: autonoma, multipack o altroArticolo 3, punto 38, per autonoma; punto 34 per multipack; i refrigeratori hanno una riga propria, il punto 7.
  • Verifica se la centrale supera i 40 kW di capacità nominaleIl punto 6 dell'allegato IV si applica da 40 kW in su; al di sotto l'apparecchiatura rientra nel punto 5.
  • Calcola la carica in tonnellate di CO2 equivalenteArticolo 3, punto 3: peso in tonnellate metriche moltiplicato per il GWP; le soglie degli articoli 5 e 6 si leggono su questo valore.
  • Confronta il GWP con il limite applicabile dell'articolo 132 500 dal 1 gennaio 2025 per le apparecchiature di refrigerazione, 750 dal 1 gennaio 2032 per le apparecchiature fisse esclusi i refrigeratori.
  • Verifica se il rilevatore di perdite è obbligatorioArticolo 6, paragrafo 1: 500 tonnellate di CO2 equivalente o 100 kg di gas della sezione 1 dell'allegato II; controllo del rilevatore almeno ogni 12 mesi, paragrafo 3.
  • Apri il registro dell'apparecchiatura prima del primo interventoArticolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a g); conservazione almeno 5 anni presso l'operatore e presso l'impresa di assistenza, paragrafo 2.
  • Prepara la prova se invochi un requisito di sicurezzaArticolo 13, paragrafi 19 e 20, per i punti 4 e 5, lettera c), più l'etichetta dell'articolo 12, paragrafo 15.
  • Conferma che il recupero è previsto alla dismissioneArticolo 8, paragrafi 1 e 2, lettera a): i circuiti di raffreddamento, da parte di persone certificate a norma dell'articolo 10.

Domande frequenti

Il mio banco rientra nel punto 3 o nel punto 4?

Il punto 3 riguarda frigoriferi e congelatori per uso commerciale, apparecchiature autonome, e l'uso commerciale è definito all'articolo 3, punto 29. Il punto 4 copre qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione autonoma, esclusi i refrigeratori. Se il banco è un frigorifero o un congelatore per il dettaglio o la ristorazione, si applica il punto 3, con le sue date anticipate e senza eccezione di sicurezza.

Sotto i 40 kW la mia centrale sfugge al divieto?

Sfugge al punto 6, che si applica ai sistemi centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW. Non sfugge al regolamento: un sistema simile rientra nel punto 5, che vieta i gas fluorurati con GWP pari o superiore a 2 500 dal 1 gennaio 2025 e quelli con GWP pari o superiore a 150 dal 1 gennaio 2030.

Che cosa consente esattamente l'apertura per la cascata?

Il punto 6 consente gas fluorurati con GWP inferiore a 1 500 soltanto nel circuito refrigerante primario dei sistemi a cascata, come definito all'articolo 3, punto 35. È un'eccezione di circuito, non di sistema: il resto dell'impianto resta soggetto al limite di 150 per i gas dell'allegato I.

Posso ancora rabboccare un impianto a R-404A?

Non con gas vergine. L'articolo 13, paragrafo 3, vieta dal 1 gennaio 2025 l'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione, e l'R-404A ha secondo l'allegato VI un GWP di 3 922. Fino al 1 gennaio 2030 resta la finestra per il gas rigenerato etichettato conformemente all'articolo 12, paragrafo 7, e per il gas riciclato recuperato da tali apparecchiature, alle condizioni del terzo comma.

Il rilevatore riduce la frequenza dei controlli?

Sì, e l'articolo 5, paragrafo 6, dice di quanto: sotto le 50 tonnellate di CO2 equivalente, da 12 a 24 mesi; tra 50 e 500 tonnellate, da 6 a 12 mesi; da 500 tonnellate in su, da 3 a 6 mesi. Oltre le 500 tonnellate il rilevatore non è più facoltativo: l'articolo 6, paragrafo 1, lo rende obbligatorio.

Chi tiene il registro, il negozio o l'impresa di assistenza?

Entrambi. L'articolo 7, paragrafo 1, pone in capo all'operatore dell'apparecchiatura l'obbligo di istituire e tenere il registro. Il paragrafo 2, lettera b), impone però alle imprese che svolgono le attività della lettera e) — installazione, assistenza, manutenzione, recupero, riparazione, controllo delle perdite o dismissione — di conservare copie degli stessi dati per almeno 5 anni.

Fonti ufficiali

I punti da 3 a 6 dell'allegato IV e gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 sono stati letti nel testo della Gazzetta ufficiale. Le versioni linguistiche ufficiali sono state consultate per la terminologia.

Attualità della pagina e limiti di responsabilità

Leggi questo

Le date, le soglie e i limiti di questa pagina sono riprodotti dal regolamento (UE) 2024/573 pubblicato nella Gazzetta ufficiale. L'allegato IV può essere modificato con atto delegato. Se una determinata apparecchiatura ricada in un punto o in un altro dell'allegato dipende da dati tecnici che solo la documentazione del fabbricante può confermare.

Informazione generale preparata da EgoLog sulla base del regolamento e del materiale ufficiale della Commissione. Non è consulenza legale e non sostituisce il progetto di uno specialista o il parere dell'autorità competente.

L'installazione, l'assistenza, la riparazione e la dismissione di apparecchiature di refrigerazione contenenti gas fluorurati possono essere eseguite solo da personale certificato ai sensi dell'articolo 10. Gli impianti a CO2 lavorano ad alta pressione e gli idrocarburi sono infiammabili: entrambi richiedono procedure specifiche nel luogo di installazione.

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  • Allegato IV
  • Articolo 13
  • R-404A
  • GWP 2 500
  • Date dei divieti
  • Regolamento (UE) 2024/573
Aggiornato 26 agosto 202612 min di lettura
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