Risposta rapida
L'R-744 è anidride carbonica impiegata come refrigerante. Non è una sostanza fluorurata, quindi il regolamento (UE) 2024/573 lo tocca solo indirettamente: attraverso i divieti che hanno spinto i gas fluorurati fuori dalla refrigerazione commerciale, facendo spazio alle alternative.
- Che cosa non si applica. La quota dell'articolo 16, paragrafo 1, il controllo delle perdite dell'articolo 5, paragrafo 1, il registro dell'articolo 7, paragrafo 1, il recupero dell'articolo 8, paragrafo 1, l'etichetta dell'articolo 12 e la restrizione all'acquisto dell'articolo 11, paragrafo 6. Tutti scritti per i gas fluorurati dell'allegato I o della sezione 1 dell'allegato II.
- Che cosa si applica. La certificazione. L'articolo 10, paragrafo 1, copre anche le alternative pertinenti ai gas fluorurati, compresi i refrigeranti naturali, e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 crea un certificato dedicato: il certificato B, per l'anidride carbonica.
- Che cosa il regolamento F-gas non tratta affatto. La pressione. Un impianto transcritico a CO2 lavora ben oltre le pressioni abituali nella refrigerazione a HFC, e all'arresto la pressione di riposo sale. Il regime applicabile viene dalla normativa sulle attrezzature a pressione e dalle norme impiantistiche.
Vale la pena notare un dettaglio di tecnica legislativa: nella tabella dell'allegato VI, che elenca le sostanze non fluorurate con il loro GWP per il calcolo delle miscele, l'anidride carbonica non compare. L'allegato dice espressamente che per le altre sostanze non elencate si applica il valore predefinito 0. La CO2 è proprio il riferimento rispetto al quale si misura il GWP di tutti gli altri gas.
Non trovi pressioni di progetto, valori di pressione di riposo, limiti di carica, volumi minimi del locale, soglie di allarme per i sensori di CO2 o soglie numeriche di trasporto. Tutto ciò proviene dalla normativa sulle attrezzature a pressione, dalle norme di sicurezza degli impianti frigoriferi, dalla documentazione del fabbricante e dalle regole nazionali. Questa pagina dice dove sta ciascuna di quelle cose; non le riproduce.
Fuori dal regime F-gas: che cosa cade e che cosa no
Decide il tenore letterale di ciascun articolo. La tabella mostra l'ambito così com'è scritto e dove ricade l'R-744.
| Disposizione | Ambito come formulato | R-744 |
|---|---|---|
| Articolo 16, paragrafo 1 — quota | Idrofluorocarburi, definiti all'articolo 3, punto 4 | Fuori |
| Articolo 5, paragrafo 1 — controllo delle perdite | 5 tonnellate di CO2 equivalente dell'allegato I o 1 kg della sezione 1 dell'allegato II | Fuori |
| Articolo 6 — sistema di rilevamento delle perdite | Apparecchiature con 500 tonnellate di CO2 equivalente o più di gas dell'allegato I | Fuori |
| Articolo 7, paragrafo 1 — registro dell'apparecchiatura | Apparecchiature soggette a controllo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 | Fuori |
| Articolo 8, paragrafo 1 — recupero | Operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati | Fuori |
| Articolo 12 — etichettatura | Prodotti, apparecchiature e recipienti con gas fluorurati | Fuori |
| Allegato VI — GWP delle miscele | Sostanze non fluorurate elencate per il calcolo | Non elencata, valore predefinito 0 |
| Articolo 10, paragrafo 1 — certificazione | Gas fluorurati o alternative pertinenti, compresi i refrigeranti naturali | Dentro |
Attenzione a un equivoco frequente. Il fatto che l'articolo 6 non si applichi non significa che un impianto a CO2 resti senza rilevazione di gas. Al contrario: l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, rubrica 13, richiede che la persona certificata conosca i requisiti di sicurezza per strumenti e attrezzature di assistenza quali rilevazione di gas, rilevazione di perdite e dispositivi di protezione individuale e verifichi che nel luogo dell'impianto siano presenti segnaletica, vie di fuga, sensori e allarmi di gas, secondo le regole applicabili. L'obbligo non deriva più dal regolamento F-gas, ma il contenuto tecnico resta.
Lo stesso vale per la documentazione: il registro dell'articolo 7 non si applica più, eppure la rubrica 13 richiede espressamente la redazione di un rapporto sul lavoro di assistenza eseguito. La prassi documentale non sparisce, cambia solo fondamento.
Perché la refrigerazione commerciale è passata alla CO2
L'allegato IV ha chiuso, riga dopo riga, proprio le categorie in cui vivono un supermercato o una piattaforma logistica.
| Punto allegato IV | Apparecchiatura | Limite | Data |
|---|---|---|---|
| 3(b) | Frigoriferi e congelatori commerciali autonomi | HFC con GWP pari o superiore a 150 | 1.1.2022 |
| 3(c) | Le stesse apparecchiature | Altri gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 | 1.1.2025 |
| 4 | Qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione autonoma, esclusi i refrigeratori | GWP pari o superiore a 150 | 1.1.2025 |
| 5(b) | Altre apparecchiature di refrigerazione, esclusi refrigeratori e punti 4 e 6 | Qualsiasi gas fluorurato con GWP pari o superiore a 2 500 | 1.1.2025 |
| 5(c) | Le stesse apparecchiature | GWP pari o superiore a 150 | 1.1.2030 |
| 6 | Sistemi di refrigerazione centralizzati multicompressore per uso commerciale, potenza nominale pari o superiore a 40 kW | Gas dell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 | 1.1.2022 |
Il divieto del punto 6 non si applica nel circuito primario del refrigerante dei sistemi a cascata, dove possono essere utilizzati gas fluorurati con un GWP inferiore a 1 500. Questa frase è la base giuridica della classica architettura a cascata: CO2 sullo stadio di bassa temperatura e un refrigerante fluorurato sotto 1 500 sul circuito primario.
A questa pressione normativa si aggiungono i divieti di assistenza. Articolo 13, paragrafo 3: dal 1 gennaio 2025 è vietato l'uso di un gas fluorurato con GWP pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza di qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione, con una finestra per il gas rigenerato e riciclato fino al 1 gennaio 2030 alle condizioni dello stesso paragrafo. Articolo 13, paragrafo 5: dal 1 gennaio 2032 la soglia scende a 750 per le apparecchiature fisse di refrigerazione, esclusi i refrigeratori.
Un operatore che pianifica su dieci o quindici anni vede quindi due linee successive che tagliano le opzioni fluorurate. L'R-744 non porta nessuna di quelle date, perché nessuna gli si applica. In termini regolatori, questa è tutta la spiegazione del passaggio. Per il confronto con i refrigeranti fluorurati vedi il calendario dei divieti e sostituire l'R-404A.
Certificato B: che cosa si esamina per la CO2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 nomina le sostanze alternative direttamente nell'ambito di applicazione. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), copre l'installazione; la lettera c) copre riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 1 contenenti gas fluorurati o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi. L'articolo 2, paragrafo 2, estende lo stesso ambito alle persone giuridiche che operano per conto di terzi.
L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), istituisce il certificato B: il titolare può svolgere tutte le attività dell'articolo 2, paragrafo 1, in relazione all'anidride carbonica. A differenza dei certificati A1 e A2, dove compare un limite di carica, il testo del certificato B non ne dichiara alcuno.
L'allegato I fissa il contenuto specifico. La rubrica 13 — installazione e buona pratica di assistenza per apparecchiature e sistemi che funzionano con R744 (CO2) — richiede tra l'altro:
- Conoscenza dei requisiti di etichettatura dell'R744 negli impianti e nei recipienti a pressione. L'etichettatura non sparisce con l'articolo 12; cambia fondamento giuridico.
- Lettura e comprensione degli schemi di tubazioni e strumentazione degli impianti frigoriferi con R744.
- Conoscenza dei requisiti speciali per le bombole, per le valvole doppie e per l'estrazione del gas.
- Conoscenza dei requisiti di sicurezza per strumenti e attrezzature di assistenza: rilevazione di gas, rilevazione di perdite, dispositivi di protezione individuale.
- Calcolo della carica di R744 di un impianto secondo le norme di sicurezza applicabili.
- Analisi dei rischi prima dell'inizio del lavoro, preparazione dell'area di lavoro e scelta degli strumenti adatti.
- Prova di pressione per verificare la resistenza alla pressione e la tenuta, quindi prova di vuoto per l'umidità.
- Rimozione in sicurezza dell'R744 dall'impianto e carica dell'impianto con R744 in fase gassosa.
- Controllo delle perdite con un metodo diretto e redazione del rapporto di assistenza.
- Conoscenza del significato dell'alta pressione al punto triplo e della formazione di ghiaccio secco.
- Conoscenza dei requisiti di sicurezza per l'esercizio di un impianto a R744 e delle misure di efficienza energetica con refrigeranti a pressione più elevata.
L'allegato richiede inoltre, nella parte sulla progettazione, la conoscenza delle differenze di componenti e architettura degli impianti a R744: requisiti sui materiali delle tubazioni, funzionamento dei sistemi booster, valvole di regolazione di media e alta pressione, ottimizzazioni quali compressori in parallelo, tecnologia degli eiettori — di liquido e di gas — e sistemi ad allagamento parziale, oltre a concetti di sicurezza per limitare la pressione di riposo e all'uso di sistemi di raffreddamento in sosta.
L'allegato I prevede che, per i certificati A1 e A2, almeno una delle domande teoriche riguardi le specificità della CO2 e dell'ammoniaca. Ciò non sostituisce il certificato B per i lavori su impianti a CO2: mostra soltanto che il legislatore si aspetta che ogni tecnico riconosca un impianto ad alta pressione quando se lo trova davanti.
Per le condizioni del certificato d'impresa e per la verifica dei subappaltatori vedi la guida sui refrigeranti a basso GWP in cantiere e le categorie di certificati.
Pressione, bombole e trasporto
La differenza pratica tra un impianto a CO2 e uno a HFC non è la chimica, è la pressione. I dati dalla scheda di dati di sicurezza del fornitore per l'anidride carbonica:
| Proprietà | Valore dalla scheda di dati di sicurezza |
|---|---|
| Tensione di vapore a 20 °C | 57,3 bar (assoluti) |
| Temperatura critica | 31 °C |
| Pressione critica | 7 375 kPa |
| Punto triplo | −56,6 °C |
| Sublimazione a pressione atmosferica | −78,5 °C |
| Infiammabilità | Non infiammabile |
| Classificazione CLP | Press. Gas (Liq.), H280; pittogramma GHS04; avvertenza Attenzione |
La temperatura critica di 31 °C spiega perché gli impianti commerciali a CO2 lavorano in transcritico nelle giornate calde: sopra quella temperatura non esiste condensazione classica. Il punto triplo spiega la seconda particolarità: espandendo sotto la pressione del punto triplo si forma ghiaccio secco, ed è esattamente per questo che l'allegato sulla certificazione richiede la conoscenza del fenomeno.
Un impianto a CO2 fermo si riscalda fino alla temperatura ambiente e la pressione sale. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 richiede la conoscenza dei concetti di sicurezza per limitare la pressione di riposo e dei sistemi di raffreddamento in sosta. I valori di progetto concreti provengono dalla documentazione del fabbricante, dalle norme impiantistiche e dalla normativa sulle attrezzature a pressione — direttiva 2014/68/UE per le attrezzature a pressione fisse, direttiva 2010/35/UE per le attrezzature a pressione trasportabili. Nel regolamento F-gas non ci sono, e qui nemmeno.
Per il trasporto i dati si ricavano dalla sezione 14 della scheda di dati di sicurezza del prodotto specifico, nel formato del regolamento (UE) 2020/878. Per il prodotto verificato alla stesura di questa pagina: UN 1013, denominazione corretta per la spedizione CARBON DIOXIDE, classe di pericolo per il trasporto 2.2, gas non infiammabili e non tossici. Il quadro applicabile nell'Unione è la direttiva 2008/68/CE, da cui provengono soglie e obblighi documentali, non da qui.
Le bombole di servizio per R744 hanno spesso una valvola doppia, per il prelievo di liquido e di gas: un requisito che l'allegato I menziona espressamente. Verifica prima del lavoro quale valvola hai e quale fase stai prelevando. La responsabilità durante il trasporto è trattata nella guida al trasporto delle bombole.
Il rischio vero è l'asfissia, non l'infiammabilità
La CO2 è classificata A1 nello schema ISO 817 e ANSI/ASHRAE 34: tossicità inferiore, classe di infiammabilità 1, cioè praticamente non infiammabile nella maggior parte delle condizioni d'uso. Il regolamento F-gas non attribuisce classi di sicurezza; esse vengono dalle norme di classificazione dei refrigeranti.
«Tossicità inferiore» non significa innocuo. La scheda di dati di sicurezza del fornitore è netta su questo punto:
Ad alte concentrazioni la CO2 provoca un rapido collasso circolatorio anche a normali livelli di ossigeno. I sintomi sono cefalea, nausea e vomito, che possono portare alla perdita di coscienza e alla morte. La scheda aggiunge l'indicazione supplementare «asfissiante ad alte concentrazioni», e il contatto con il liquido può provocare ustioni da freddo o congelamento.
È questa la differenza rispetto a un semplice asfissiante per spostamento dell'ossigeno: la CO2 agisce fisiologicamente, non solo diluendo l'aria. Per questo ha un valore limite di esposizione professionale, mentre i comuni idrocarburi non ne hanno uno comparabile.
| Valore | Livello | Fonte indicata nella scheda |
|---|---|---|
| Valore limite indicativo UE, 8 ore | 5 000 ppm (9 000 mg/m3) | Direttiva 2006/15/CE della Commissione |
Il gas è più pesante dell'aria e si accumula nei punti bassi: celle frigorifere, cunicoli tecnici, locali macchine interrati, fosse tubazioni. È incolore e inodore, e la scheda annota espressamente che la soglia olfattiva non costituisce un avvertimento utile. La rilevazione strumentale non è un lusso.
Ciò che la normativa richiede qui non è una soglia ma una competenza: la rubrica 13 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 pone a carico della persona certificata la conoscenza dei requisiti di sicurezza per la rilevazione di gas e per i dispositivi di protezione individuale, e la verifica sul posto di segnaletica, vie di fuga, sensori e allarmi di gas. Soglie di allarme, numero e posizione dei sensori sono fissati nelle norme impiantistiche e nelle regole nazionali.
Conversione da un refrigerante fluorurato: che cosa resta da chiudere
Recupera la carica precedente tramite persone certificate
L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573 si applica alla carica fluorurata che rimuovi, qualunque cosa la sostituisca. Il gas recuperato può essere usato per la ricarica solo dopo riciclo o rigenerazione, ai sensi del paragrafo 6.
Chiudi il registro dell'apparecchiatura
Finché l'apparecchiatura era soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il registro dell'articolo 7, paragrafo 1, resta dovuto per quel periodo, e il paragrafo 2 ne impone la conservazione per 5 anni, sia all'operatore sia all'impresa di assistenza.
Rietichetta oppure rimuovi l'etichetta F-gas
L'ultimo comma dell'articolo 12, paragrafo 3, impone che i prodotti e le apparecchiature riconvertiti, in cui i gas fluorurati siano stati cambiati, siano rietichettati con informazioni aggiornate. Un'apparecchiatura che non contiene più un gas fluorurato non deve portare un'etichetta che afferma il contrario.
Verifica che la certificazione della squadra copra il nuovo refrigerante
Il certificato A1 o A2 non copre i lavori su impianti a CO2. Per questi serve il certificato B, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215.
Conferma il regime delle attrezzature a pressione del nuovo impianto
Il nuovo impianto lavora a pressioni più elevate. I requisiti di progettazione, verifica e documentazione provengono dalla normativa sulle attrezzature a pressione e dalle norme applicabili, non dal regolamento F-gas.
Rifai la valutazione di rilevazione e ventilazione del locale
Un refrigerante non infiammabile ma asfissiante, con un valore limite di esposizione definito, cambia i requisiti di monitoraggio del locale. Definiscili con il progettista dell'impianto e con l'autorità competente.
La conversione non è un drop-in: l'R-744 richiede un altro circuito, altri materiali di tubazione, altri componenti di regolazione e un altro concetto di sicurezza. Per la distinzione generale tra sostituzione diretta e riconversione vedi drop-in o retrofit.
Lista di controllo
- La squadra ha il certificato B per i lavori su impianti a CO2Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215. A1 e A2 non coprono la CO2.
- L'impresa ha il certificato di persona giuridica per i lavori a terziArticolo 2, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1: personale certificato sufficiente più prova di strumenti e procedure.
- La rilevazione di gas del locale funziona ed è verificataLa rubrica 13 dell'allegato I richiede la verifica di segnaletica, vie di fuga, sensori e allarmi di gas nel luogo dell'impianto.
- Sai quale fase stai prelevando e quale valvola haiL'allegato I menziona espressamente i requisiti speciali per bombole, valvole doppie ed estrazione del gas.
- Il concetto di limitazione della pressione di riposo è noto e funzionanteL'allegato I richiede la conoscenza dei concetti di sicurezza per limitare la pressione di riposo e dei sistemi di raffreddamento in sosta.
- La prova di pressione verifica la resistenza, non solo la tenutaLa rubrica 13 formula la prova come verifica della resistenza alla pressione e della tenuta dell'impianto.
- La scheda di dati di sicurezza del prodotto è accessibileSezioni 2 e 9 per pericoli e proprietà, 8 per il limite di esposizione, 14 per il trasporto.
- Se provieni da un impianto fluorurato, il vecchio fascicolo è chiusoRecupero ai sensi dell'articolo 8, registro ai sensi dell'articolo 7, rietichettatura ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.
- Il rapporto del lavoro di assistenza è scrittoLa rubrica 13 lo richiede espressamente, anche se il registro dell'articolo 7 non si applica più.
Domande frequenti
L'R-744 consuma quota?
No. L'articolo 16, paragrafo 1, si applica agli idrofluorocarburi, e l'articolo 3, punto 4, li definisce come le sostanze elencate nella sezione 1 dell'allegato I o le miscele che le contengono. L'anidride carbonica non è tra queste e non compare nell'allegato I.
Un impianto a CO2 va sottoposto a controllo delle perdite?
Non ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573, scritto per i gas dell'allegato I e della sezione 1 dell'allegato II. La verifica della tenuta resta però una competenza esaminata per il certificato B, e requisiti concreti possono derivare dalle norme impiantistiche e dalle regole nazionali.
Quale certificato serve per un impianto transcritico in un punto vendita?
Il certificato B, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215. I certificati A1 e A2 coprono i gas fluorurati e gli idrocarburi, non la CO2.
Posso ancora usare un gas fluorurato in un impianto centralizzato di supermercato?
Il punto 6 dell'allegato IV vieta, dal 1 gennaio 2022, i sistemi di refrigerazione centralizzati multicompressore per uso commerciale da 40 kW o più contenenti gas dell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 — salvo nel circuito primario del refrigerante dei sistemi a cascata, dove possono essere utilizzati gas fluorurati con un GWP inferiore a 1 500. È esattamente l'architettura a cascata con CO2 sullo stadio di bassa temperatura.
Perché la CO2 manca nella tabella dell'allegato VI?
La tabella elenca le sostanze non fluorurate a cui è attribuito un GWP per il calcolo delle miscele. L'allegato dispone che per le altre sostanze non elencate si applichi il valore predefinito 0. La CO2 è il punto di riferimento dell'intera scala di GWP, quindi non ha nulla da contribuire a una media ponderata.
La CO2 è pericolosa se non brucia?
Sì, con un altro meccanismo. La scheda di dati di sicurezza del fornitore indica che ad alte concentrazioni provoca un rapido collasso circolatorio anche a normali livelli di ossigeno, con cefalea, nausea e vomito, fino alla perdita di coscienza e alla morte. Il valore limite indicativo UE di esposizione professionale è di 5 000 ppm su 8 ore, ai sensi della direttiva 2006/15/CE.
La bombola di CO2 ha bisogno dell'etichetta F-gas?
No, perché l'articolo 12, paragrafo 1, lettera g), riguarda i recipienti di gas fluorurati. Restano l'etichettatura di pericolo del regolamento (CE) 1272/2008 — H280, pittogramma GHS04 — e i requisiti di etichettatura dell'R744 negli impianti e nei recipienti a pressione, che l'allegato I del regolamento sulla certificazione pone a carico della persona certificata.
Fonti ufficiali
Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 16, insieme agli allegati IV e VI, sono stati letti direttamente nel testo della Gazzetta ufficiale. Il regolamento di esecuzione sulla certificazione è stato letto per intero, compresa la rubrica 13 dell'allegato I. Le proprietà fisiche, il limite di esposizione e i dati di trasporto provengono dalla scheda di dati di sicurezza del fornitore.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
L'R-744 lavora ad alte pressioni ed è asfissiante ad alte concentrazioni, con effetti fisiologici anche a normali livelli di ossigeno. Questa pagina spiega la sua posizione giuridica rispetto al regolamento F-gas. Non è una procedura di sicurezza, non contiene pressioni di progetto, soglie di allarme o limiti di carica e non sostituisce la documentazione del fabbricante, le norme impiantistiche o le regole nazionali. I lavori sono eseguiti da personale certificato.
Informazione generale predisposta da EgoLog sulla base del regolamento (UE) 2024/573, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, del materiale ufficiale della Commissione e della scheda di dati di sicurezza del fornitore. Non è consulenza legale, di sicurezza o di ingegneria.
I requisiti sulle attrezzature a pressione, fisse e trasportabili, rientrano in altri atti. Confermali con il progettista dell'impianto, con il fornitore e con l'autorità nazionale competente.
