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Obblighi durante l'intervento

Sistemi di rilevamento delle perdite: quando sono obbligatori e cosa cambiano

L'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/573 impone il sistema di rilevamento da 500 tonnellate di CO2 equivalente o 100 chilogrammi, e solo per le apparecchiature fisse. Il sistema ha un controllo proprio e la sua presenza raddoppia gli intervalli dell'articolo 5.

Verificato con fonti ufficialiUltima verifica: 22 settembre 202610 min di lettura
La soglia principale500 t CO2 equivalente o 100 kg

Articolo 6, paragrafo 1, per le apparecchiature dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Cicli Rankine e commutatori500 t CO2 eq., installate dal 1° gennaio 2017

Articolo 6, paragrafo 2.

Controllo del sistemaAlmeno ogni 12 mesi

Articolo 6, paragrafo 3; ogni sei anni per i commutatori elettrici, paragrafo 4.

Effetto sugli intervalliRaddoppiano

Articolo 5, paragrafo 6, lettere a), b) e c).

Risposta rapida

Il sistema di rilevamento delle perdite non è un accessorio di comodità. Oltre certe quantità l'articolo 6 lo impone, e l'operatore risponde della sua esistenza.

  • Obbligatorio per le apparecchiature fisse dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d) — refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e protezione antincendio — che contengono 500 tonnellate di CO2 equivalente o più di gas dell'allegato I, oppure 100 chilogrammi o più di gas dell'allegato II, sezione 1.
  • Obbligatorio anche per i cicli Rankine a fluido organico e i commutatori elettrici, lettere e) ed f), da 500 tonnellate di CO2 equivalente, se installati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
  • Il sistema è controllato a sua volta: almeno ogni 12 mesi per le lettere da a) a e), almeno ogni sei anni per i commutatori elettrici.
  • Effetto sul calendario: dove è installato un sistema, gli intervalli dell'articolo 5, paragrafo 6, raddoppiano.
Che cosa non trovi in questa pagina

Nessuna norma di prodotto, tecnologia di sensore, soglia di allarme in ppm, marca o prezzo. Il regolamento non prescrive una tecnologia: definisce la funzione, la soglia e il ritmo di controllo.

Che cosa è un sistema di rilevamento secondo il testo

L'articolo 3, punto 26, definisce il sistema di rilevamento delle perdite come un dispositivo meccanico, elettrico o elettronico tarato per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati a effetto serra, che avverte l'operatore in caso di rilevamento.

Dalla definizione discendono tre elementi. Il dispositivo deve essere tarato. Deve rilevare il gas, non un semplice sintomo indiretto. E deve avvertire, cioè produrre un segnale che raggiunga qualcuno.

L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, completa il destinatario di quell'avviso: il sistema deve avvertire l'operatore o l'impresa di manutenzione. Un dispositivo che segnala un'anomalia solo localmente, senza che l'avviso raggiunga l'operatore o l'impresa di assistenza, non corrisponde alla formulazione del testo.

Che cosa il regolamento non dice

Il testo non impone una norma di prodotto, una tecnologia di sensore o una soglia di allarme. Queste scelte restano al progettista e ai requisiti di sicurezza applicabili al luogo di installazione.

Quando diventa obbligatorio

L'articolo 6 si applica esclusivamente alle apparecchiature fisse elencate all'articolo 5, paragrafo 2. Le apparecchiature mobili dell'articolo 5, paragrafo 3, non rientrano nell'articolo 6.

ApparecchiaturaSogliaCondizione aggiuntivaBase
Apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria, pompe di calore, protezione antincendio — articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d)500 t CO2 equivalente (allegato I) o 100 kg (allegato II, sezione 1)NessunaArticolo 6, paragrafo 1
Cicli Rankine a fluido organico e commutatori elettrici — lettere e) ed f)500 t CO2 equivalente (allegato I)Installate a decorrere dal 1° gennaio 2017Articolo 6, paragrafo 2

Le differenze meritano una lettura attenta. Per le lettere da a) a d) esiste la soglia in chilogrammi per i gas dell'allegato II, sezione 1; nel paragrafo 2 non compare, e resta solo quella in tonnellate di CO2 equivalente. E la condizione di data — installate a decorrere dal 1° gennaio 2017 — figura soltanto nel paragrafo 2.

Il CO2 equivalente si calcola come per i controlli: chilogrammi × GWP ÷ 1000. Per le grandi applicazioni tipiche vedi chiller e refrigerazione commerciale.

Il sistema si controlla a sua volta

Un rilevatore che non funziona è peggio della sua assenza, perché genera una falsa sicurezza. Il regolamento tratta questo rischio separatamente.

  • Articolo 6, paragrafo 3: gli operatori delle apparecchiature fisse dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), cui si applica il paragrafo 1 o 2 provvedono a che i sistemi di rilevamento siano controllati almeno ogni 12 mesi per accertarne il corretto funzionamento.
  • Articolo 6, paragrafo 4: per i commutatori elettrici, lettera f), cui si applica il paragrafo 2, il controllo avviene almeno ogni sei anni.

Dal testo discendono due osservazioni. La prima: il controllo del sistema non è il controllo delle perdite dell'articolo 5; sono obblighi distinti, con basi e ritmi diversi. La seconda: l'articolo 6 non indica una qualifica per il controllo del sistema di rilevamento. Laddove l'operazione comporti attività coperte dall'articolo 10, paragrafo 1, si applicano i requisiti di certificazione di quell'articolo.

Non richiesto dal testo, ma utile

I sette campi del registro dell'articolo 7, paragrafo 1, non comprendono il controllo del sistema di rilevamento. Annotare data ed esito resta la prova più semplice dell'adempimento dell'articolo 6, paragrafo 3.

L'effetto sugli intervalli di controllo

L'articolo 5, paragrafo 6, collega direttamente la presenza di un sistema di rilevamento alla frequenza dei controlli. La formula, in ciascuna lettera, è «se all'apparecchiatura è installato un sistema di rilevamento delle perdite».

CaricaSenza sistemaCon sistemaBase
Meno di 50 t CO2 eq. o meno di 10 kgAlmeno ogni 12 mesiAlmeno ogni 24 mesiArticolo 5, paragrafo 6, lettera a)
Da 50 a meno di 500 t CO2 eq., o da 10 a meno di 100 kgAlmeno ogni sei mesiAlmeno ogni 12 mesiArticolo 5, paragrafo 6, lettera b)
500 t CO2 eq. o più, o 100 kg o piùAlmeno ogni tre mesiAlmeno ogni sei mesiArticolo 5, paragrafo 6, lettera c)

L'ultima riga descrive in pratica proprio il caso in cui il sistema è comunque obbligatorio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1: a 500 tonnellate o 100 chilogrammi l'intervallo effettivo è di sei mesi.

Le prime due righe descrivono un'installazione volontaria. L'articolo 5, paragrafo 6, non subordina il raddoppio al fatto che il sistema sia obbligatorio: guarda al fatto che sia installato. Chi ne monta uno sotto soglia ottiene quindi l'intervallo più lungo e, una volta montato, il sistema rientra nell'obbligo di controllo dell'articolo 6, paragrafo 3, se l'apparecchiatura è soggetta ai paragrafi 1 o 2. Gli intervalli completi sono spiegati in frequenza dei controlli.

Che cosa non sostituisce un sistema di rilevamento

L'allarme cambia il ritmo, non l'obbligo. Nulla nell'articolo 6 sottrae l'apparecchiatura agli altri articoli.

  • Il controllo periodico resta dovuto — articolo 5, paragrafo 1, con l'intervallo raddoppiato del paragrafo 6.
  • Le precauzioni restano — l'articolo 4, paragrafo 3, impone tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per ridurre al minimo le perdite.
  • La riparazione resta — articolo 4, paragrafo 5, primo comma: quando è rilevata una perdita, l'apparecchiatura è riparata senza indebito ritardo. Un rilevamento fatto dal sistema è pur sempre un rilevamento.
  • Il controllo di verifica resta — articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, per le apparecchiature soggette all'articolo 5, paragrafo 1: controllo dopo almeno 24 ore di funzionamento e non oltre un mese dalla riparazione, da parte di una persona certificata. Vedi dopo una grossa perdita.
  • I registri restano — articolo 7, paragrafo 1, con i suoi sette campi. Vedi registro delle apparecchiature.

Per le apparecchiature che non raggiungono nemmeno la soglia di controllo la situazione è trattata a parte in apparecchiatura sotto soglia.

Errori frequenti

  • Applicare la soglia a un'apparecchiatura mobile. L'articolo 6 si rivolge solo alle apparecchiature fisse elencate all'articolo 5, paragrafo 2.
  • Estendere la condizione di data a tutto. «Installate a decorrere dal 1° gennaio 2017» compare solo nel paragrafo 2, per cicli Rankine a fluido organico e commutatori elettrici.
  • Confondere il controllo del sistema con il controllo delle perdite. Sono due obblighi distinti: articolo 6, paragrafi 3 e 4, da un lato, articolo 5, paragrafi 1 e 6, dall'altro.
  • Usare troppo largamente l'intervallo di sei anni. Riguarda solo i commutatori elettrici, lettera f); per le lettere da a) a e) l'intervallo è di 12 mesi.
  • Un allarme che non raggiunge nessuno. L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, richiede l'avviso all'operatore o a un'impresa di manutenzione.
  • Ritenere che il sistema sospenda i controlli. Ne raddoppia l'intervallo, non li elimina.

Lista di controllo per i sistemi di rilevamento

  • Hai la carica in tonnellate di CO2 equivalente e in chilogrammiContano entrambe le scale: allegato I in tonnellate di CO2 equivalente, allegato II, sezione 1, in chilogrammi.
  • Hai individuato la lettera dell'articolo 5, paragrafo 2, applicabileLe lettere da a) a d) rientrano nell'articolo 6, paragrafo 1; le lettere e) ed f) nel paragrafo 2.
  • Per le lettere e) ed f) hai verificato la data di installazioneL'obbligo del paragrafo 2 riguarda le apparecchiature installate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
  • L'avviso raggiunge effettivamente l'operatore o l'impresa di assistenzaArticolo 6, paragrafi 1 e 2.
  • Il controllo del sistema è programmato ogni 12 mesiArticolo 6, paragrafo 3, per le lettere da a) a e).
  • Per i commutatori elettrici il controllo è programmato ogni sei anniArticolo 6, paragrafo 4.
  • L'intervallo dei controlli delle perdite è stato ricalcolato dopo il montaggioArticolo 5, paragrafo 6: 12 diventa 24, sei diventa 12, tre diventa sei mesi.
  • Data ed esito del controllo del sistema sono annotatiNon figura fra i campi dell'articolo 7, paragrafo 1, ma è la prova più semplice.
  • Allo scattare di un allarme la riparazione parte senza indebito ritardoArticolo 4, paragrafo 5, primo comma.

Domande frequenti

Il sistema di rilevamento sostituisce il controllo periodico?

No. L'articolo 5, paragrafo 1, continua ad applicarsi e il paragrafo 6 prevede soltanto intervalli più lunghi quando un sistema è installato: 24 invece di 12 mesi, 12 invece di sei e sei invece di tre.

Posso montarne uno volontariamente su un impianto piccolo per controllare meno spesso?

L'articolo 5, paragrafo 6, parla del caso in cui «all'apparecchiatura è installato un sistema di rilevamento delle perdite», senza richiedere che il sistema sia obbligatorio. Una volta montato deve corrispondere alla definizione dell'articolo 3, punto 26, e se l'apparecchiatura è soggetta all'articolo 6, paragrafi 1 o 2, si applica anche il controllo del paragrafo 3.

Gli autocarri frigorifero devono avere un sistema di rilevamento?

L'articolo 6 copre solo le apparecchiature fisse elencate all'articolo 5, paragrafo 2. Le unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero sono all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e non rientrano nell'articolo 6.

Chi può controllare il sistema di rilevamento?

L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, pone l'obbligo in capo all'operatore e non indica una qualifica per quel controllo. Laddove l'operazione comporti attività elencate all'articolo 10, paragrafo 1, si applicano i requisiti di certificazione di quell'articolo.

Il controllo del sistema va nel registro dell'apparecchiatura?

I campi obbligatori dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a g), non lo menzionano. Il testo non vieta però di annotarlo, e una nota con data ed esito è la prova più semplice del rispetto dell'articolo 6, paragrafo 3.

Che cosa faccio se il sistema segnala una perdita fra due controlli?

Si applica l'articolo 4, paragrafo 5, primo comma: l'apparecchiatura è riparata senza indebito ritardo. Per le apparecchiature soggette all'articolo 5, paragrafo 1, segue poi il controllo di verifica del secondo comma, dopo almeno 24 ore di funzionamento e non oltre un mese dalla riparazione.

Fonti ufficiali

Soglie, intervalli e definizione sono stati letti nel testo della Gazzetta ufficiale.

Attualità della pagina e limiti di responsabilità

Leggi questo

Questa pagina riporta l'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/573 e il suo collegamento con l'articolo 5. Non raccomanda alcun prodotto, non fissa soglie di allarme e non sostituisce i requisiti di sicurezza applicabili al luogo di installazione, in particolare per i gas infiammabili o tossici.

Informazione generale preparata da EgoLog sulla base del regolamento e di materiale ufficiale della Commissione europea. Non è consulenza legale né progettazione.

Montaggio, messa in servizio e interventi sui circuiti che contengono gas fluorurati sono eseguiti da personale qualificato, alle condizioni dell'articolo 10.

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