Risposta breve
Ermeticamente sigillata non è una descrizione commerciale ma una definizione giuridica con quattro elementi cumulativi. Se l'apparecchiatura la soddisfa ed è etichettata come tale, due obblighi vengono meno e tutti gli altri restano.
- Che cosa viene meno. Il controllo periodico delle perdite, alle condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e con esso i registri dell'articolo 7, paragrafo 1, che seguono l'obbligo di controllo. Viene meno anche la condizione di vendita dell'articolo 11, paragrafo 7, formulata per le apparecchiature non ermeticamente sigillate.
- Che cosa resta. L'intero articolo 4: il divieto di rilascio intenzionale, le precauzioni contro il rilascio involontario e la riparazione senza indebito ritardo. Restano il recupero dell'articolo 8, l'etichetta dell'articolo 12, i divieti dell'allegato IV e i divieti d'uso dell'articolo 13.
- La condizione di etichettatura non è facoltativa. L'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, richiede che l'apparecchiatura sia etichettata come apparecchiatura ermeticamente sigillata; senza la dicitura l'esenzione non opera, per quanto sia stagno il sistema.
Nessun elenco di prodotti ermeticamente sigillati, nessuna conferma dello stato di un modello, e nessuna regola nazionale sui rifiuti, importo di sanzione, prezzo o termine di consegna. Lo stato di una determinata apparecchiatura si legge nella documentazione del fabbricante e sulla sua etichetta.
La definizione, elemento per elemento
L'articolo 3, punto 9, definisce le apparecchiature ermeticamente sigillate come apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate durante il processo di fabbricazione nei locali del fabbricante mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e le cui giunture nel sistema sigillato abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.
| Elemento | Che cosa richiede il testo | Conseguenza pratica |
|---|---|---|
| Tutte le parti contenenti gas | Nessuna eccezione per alcun tratto del circuito | Una sola connessione smontabile sulla linea del gas fa cadere lo status |
| Durante la fabbricazione, nei locali del fabbricante | La sigillatura avviene in fabbrica | Una sigillatura realizzata in cantiere non conta |
| Saldatura, brasatura o connessione permanente analoga | Giunzioni permanenti; valvole e punti di accesso sigillati sono ammessi | La presenza di un punto di accesso sigillato non rompe la definizione |
| Tasso di perdita comprovato sotto 3 g annui | Comprovato, ad almeno un quarto della pressione massima consentita | È un valore misurato che deve risultare dalla documentazione del fabbricante |
Da non confondere con monoblocco. L'articolo 3, punto 38, definisce a parte l'apparecchiatura monoblocco come un sistema completo di fabbricazione industriale, in un telaio o involucro idoneo, che può contenere valvole di isolamento e in cui nessuna parte contenente gas è collegata in loco. L'allegato IV usa ai punti 3, 4 e 8 il termine monoblocco, non ermeticamente sigillata. Un'apparecchiatura può essere monoblocco senza essere ermeticamente sigillata, se non ha il tasso di perdita comprovato richiesto dal punto 9.
I sistemi split restano fuori. L'articolo 3, punto 39, definisce il sistema split come un sistema di unità collegate da tubazioni del refrigerante che formano un'unità separata ma interconnessa, che richiede l'installazione e il collegamento di componenti del circuito frigorifero nel punto di utilizzo. Il collegamento in loco contraddice direttamente il requisito della sigillatura in fabbrica.
La dicitura in etichetta: la condizione che attiva l'esenzione
L'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), prevede che l'etichetta indichi, ove applicabile, un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate. È la dicitura cui rinvia l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, quando subordina l'esenzione all'etichettatura.
Il resto del contenuto dell'etichetta resta quello dell'articolo 12, paragrafo 3, primo comma: l'indicazione che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati o che il suo funzionamento vi si basa, la denominazione industriale accettata del gas o, in mancanza, il nome chimico, e la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente insieme al potenziale di riscaldamento globale. L'articolo 12, paragrafo 4, impone che l'etichetta sia chiaramente leggibile e indelebile, collocata accanto ai punti di accesso per la carica o il recupero del gas oppure sulla parte che lo contiene, e redatta nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il bene è immesso sul mercato, messo a disposizione o fornito.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 fissa il testo di diverse indicazioni — per esempio contains fluorinated greenhouse gases all'articolo 1, paragrafo 3, 100 % Recycled e 100 % Reclaimed al paragrafo 7, o l'indicazione sulla schiuma isolante al paragrafo 8. Per la dicitura di apparecchiatura ermeticamente sigillata non prevede un testo obbligato. La formulazione resta al fabbricante, purché la dicitura esista e sia leggibile.
Se i gas sono stati cambiati, l'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, impone la rietichettatura con le informazioni aggiornate. Il contenuto completo dell'etichetta è trattato in etichetta dell'apparecchiatura.
L'esenzione dal controllo delle perdite e i suoi limiti
L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, fissa la regola generale: il controllo è dovuto a partire da 5 tonnellate di CO2 equivalente dei gas dell'allegato I, oppure da 1 chilogrammo dei gas dell'allegato II, sezione 1, non contenuti in schiume.
Il secondo comma apre l'eccezione: le apparecchiature ermeticamente sigillate non sono controllate per verificare la presenza di perdite, a condizione che siano etichettate come apparecchiature ermeticamente sigillate e che soddisfino una delle condizioni seguenti:
- lettera a): contengono meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati elencati nell'allegato I; oppure
- lettera b): contengono meno di 2 chilogrammi di gas fluorurati elencati nell'allegato II, sezione 1.
Il terzo comma aggiunge una deroga distinta: se negli edifici residenziali sono installate apparecchiature ermeticamente sigillate, esse non sono soggette a controllo delle perdite se contengono meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati, a condizione che siano etichettate come ermeticamente sigillate. Qui il testo usa un valore in chilogrammi che non dipende dall'allegato in cui si trova il gas.
| Situazione | Soglia dell'esenzione | Base giuridica |
|---|---|---|
| Apparecchiatura ermeticamente sigillata etichettata, gas dell'allegato I | Sotto 10 tonnellate di CO2 equivalente | Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
| Apparecchiatura ermeticamente sigillata etichettata, gas dell'allegato II, sezione 1 | Sotto 2 chilogrammi | Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
| Apparecchiatura ermeticamente sigillata etichettata, installata in edificio residenziale | Sotto 3 chilogrammi di gas fluorurati | Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
Al di sopra di queste soglie l'apparecchiatura ermeticamente sigillata rientra nel regime ordinario: controlli agli intervalli dell'articolo 5, paragrafo 6, e registri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. Il quarto comma dell'articolo 5, paragrafo 1, tratta a parte le apparecchiature elettriche di commutazione, con condizioni proprie; è un regime parallelo, non una variante di quello ermetico.
Gli intervalli e il calcolo delle soglie sono spiegati in frequenza dei controlli, e gli obblighi che restano sotto soglia in apparecchiatura sotto soglia.
Che cosa non cambia mai
L'esenzione riguarda un solo obbligo. Per il resto il regolamento tratta l'apparecchiatura ermeticamente sigillata esattamente come qualsiasi altra.
- Articolo 4, paragrafo 1: il rilascio intenzionale in atmosfera è vietato quando non è tecnicamente necessario per l'uso previsto.
- Articolo 4, paragrafo 3: operatori, fabbricanti e imprese che detengono l'apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire il rilascio involontario e tutte le misure praticabili per ridurre al minimo le perdite.
- Articolo 4, paragrafo 5: se è rilevata una perdita, l'apparecchiatura è riparata senza indebito ritardo. La verifica successiva del secondo comma, però, si applica solo alle apparecchiature soggette a controllo a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.
- Articolo 8, paragrafi 1 e 2: gli operatori assicurano il recupero dei gas e, dopo lo smantellamento, il loro riciclo, rigenerazione o distruzione; la lettera a) del paragrafo 2 copre i circuiti di raffrescamento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore, senza eccezioni per quelle ermeticamente sigillate. Il paragrafo 10 copre i prodotti e le apparecchiature non elencati.
- Articolo 11, paragrafo 1, e allegato IV: i divieti di immissione sul mercato si applicano per categoria di prodotto, non per modalità di sigillatura.
- Articolo 13: i divieti d'uso, compresa la regola del GWP 2 500 al paragrafo 3, si applicano a qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione.
- Articolo 12: l'etichettatura, con la dicitura aggiuntiva descritta sopra.
Una conseguenza spesso trascurata riguarda il fine vita. Un piccolo apparecchio ermeticamente sigillato non è soggetto a controllo, ma è soggetto a recupero. Se entra nel flusso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica inoltre l'articolo 9 del regolamento: gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE comprendano il finanziamento del recupero e del riciclo, della rigenerazione o della distruzione dei gas fluorurati contenuti nei prodotti immessi sul mercato a decorrere dall'11 marzo 2024.
I passaggi del recupero sono descritti in l'obbligo di recupero.
Vendita all'utilizzatore finale
L'articolo 11, paragrafo 7, è formulato in negativo, ed è questo il punto: le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, possono essere vendute agli utilizzatori finali unicamente se è dimostrato che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10.
Specularmente, l'articolo 7, paragrafo 4, impone registri soltanto alle imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con tali gas: un registro delle apparecchiature vendute e delle imprese certificate che effettueranno l'installazione, conservato per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta.
Il fatto che un'apparecchiatura ermeticamente sigillata possa essere venduta senza prova dell'installatore non significa che chiunque possa acquistare gas. L'articolo 11, paragrafo 6, sull'acquisto di gas fluorurati sfusi, resta intatto. Non significa nemmeno che l'apparecchiatura possa essere immessa sul mercato se ricade in un divieto dell'allegato IV.
La regola sulla vendita di apparecchiature precaricate è trattata per esteso in vendita di apparecchiature precaricate, e la vendita di gas sfuso in vendita a imprese di assistenza.
I certificati e la soglia dei 6 chilogrammi
La sigillatura ermetica compare anche nel regime di certificazione, ma con valori diversi da quelli dell'articolo 5. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 stabilisce i tipi di certificato all'articolo 3, paragrafo 2, e due di essi usano una soglia raddoppiata per i sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali:
- Il certificato A2 copre tutte le attività dell'articolo 2, paragrafo 1, per gas fluorurati e idrocarburi, limitatamente ad apparecchiature con carica inferiore a 3 chilogrammi oppure, per sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 chilogrammi.
- Il certificato D copre il solo recupero, per apparecchiature contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati oppure, per sistemi ermeticamente sigillati etichettati, meno di 6 chilogrammi.
L'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), dello stesso regolamento aggiunge un'esenzione ristretta: il recupero di gas fluorurati da apparecchiature che rientrano nella direttiva 2012/19/UE con una carica inferiore a 3 chilogrammi e a 5 tonnellate di CO2 equivalente, in locali coperti da un'autorizzazione a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, da parte di persone alle dipendenze del titolare dell'autorizzazione che abbiano completato un corso corrispondente al certificato D, comprovato da un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione.
Attenzione all'origine di questi valori: i 3 e i 6 chilogrammi stanno nel regolamento di esecuzione sulla certificazione, non nell'articolo 5. Delimitano ciò che un tecnico può fare, non se l'apparecchiatura debba essere controllata. L'insieme delle categorie è descritto in categorie di certificati.
Nemmeno l'obbligo di certificazione della persona giuridica, all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573, conosce eccezioni per le apparecchiature ermeticamente sigillate: esso si aggancia agli elenchi di apparecchiature dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.
Lista di controllo
- Chiedi il documento sul tasso di perdita comprovatoArticolo 3, punto 9: meno di 3 grammi annui, ad almeno un quarto della pressione massima consentita.
- Verifica dove è stata fatta la sigillaturaL'articolo 3, punto 9, richiede la sigillatura durante il processo di fabbricazione nei locali del fabbricante.
- Cerca la dicitura in etichettaArticolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lettera a); senza di essa l'esenzione dell'articolo 5, paragrafo 1, non opera.
- Confronta la carica con la soglia corretta10 tonnellate di CO2 equivalente per l'allegato I, 2 chilogrammi per l'allegato II, sezione 1, 3 chilogrammi negli edifici residenziali.
- Non confondere ermeticamente sigillata con monobloccoL'articolo 3, punti 9 e 38, sono definizioni diverse; l'allegato IV usa monoblocco.
- Mantieni gli obblighi dell'articolo 4Il divieto di rilascio, le precauzioni e la riparazione senza indebito ritardo restano pienamente applicabili.
- Pianifica il recupero a fine vitaArticolo 8, paragrafi 1 e 2, lettera a), senza eccezioni per le apparecchiature ermeticamente sigillate.
- Alla vendita, verifica quale regola si applicaL'articolo 11, paragrafo 7, e l'articolo 7, paragrafo 4, riguardano le apparecchiature non ermeticamente sigillate.
Domande frequenti
Un sistema split può essere ermeticamente sigillato?
No, se è installato come descrive l'articolo 3, punto 39, cioè collegando componenti del circuito frigorifero nel punto di utilizzo. La definizione del punto 9 richiede che tutte le parti contenenti gas siano fissate durante il processo di fabbricazione nei locali del fabbricante. Il collegamento in loco contraddice tale requisito.
I punti di accesso sigillati fanno perdere lo status?
No. L'articolo 3, punto 9, precisa espressamente che la sigillatura può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati. Ciò che conta è che le giunture nel sistema sigillato presentino il tasso di perdita comprovato richiesto.
Che cosa succede se l'apparecchiatura non ha quell'etichetta?
Si applica il regime ordinario. L'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, subordina l'esenzione al fatto che l'apparecchiatura sia etichettata come ermeticamente sigillata. Senza la dicitura, il controllo delle perdite è dovuto quando la carica raggiunge la soglia del primo comma, e con esso i registri dell'articolo 7, paragrafo 1.
Un'apparecchiatura esente ha bisogno di un registro?
L'articolo 7, paragrafo 1, lega il registro all'obbligo di controllo a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Se opera l'esenzione, quell'articolo non impone alcun registro. Restano utili però i documenti che provano il diritto all'esenzione: l'etichetta e la documentazione del fabbricante sul tasso di perdita comprovato.
La soglia dei 6 chilogrammi dei certificati vale anche per i controlli?
No. I 6 chilogrammi figurano all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 e delimitano ciò che può fare il titolare di un certificato A2 o D. Le soglie di controllo sono quelle dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573.
I divieti dell'allegato IV evitano le apparecchiature ermeticamente sigillate?
No. L'allegato IV si applica per categorie di prodotti e apparecchiature e, ai punti 3, 4 e 8, usa il termine monoblocco, definito all'articolo 3, punto 38, non il termine ermeticamente sigillata del punto 9. Verifica la voce in base alla categoria di apparecchiatura e al GWP del gas.
Fonti ufficiali
Le definizioni e gli articoli citati sono stati verificati nel testo della Gazzetta ufficiale, insieme ai regolamenti di esecuzione su etichettatura e certificazione.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
Questa pagina spiega la definizione e le sue conseguenze giuridiche. Non conferma che un determinato prodotto sia ermeticamente sigillato: tale qualità discende dalla sua costruzione e dal suo tasso di perdita comprovato, documentati dal fabbricante. La pagina non contiene regole nazionali di gestione dei rifiuti né importi di sanzioni.
Informazione generale preparata da EgoLog sulla base dei testi ufficiali. Non è consulenza legale.
L'apertura di un circuito, anche ermeticamente sigillato, è eseguita soltanto da personale in possesso del certificato richiesto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/573 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215. Per i refrigeranti infiammabili, vedi classi di sicurezza.
