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Obblighi durante l'intervento

Autocarri e rimorchi frigoriferi: gli obblighi F-gas dell'operatore

Le unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigoriferi hanno un regime proprio nel regolamento (UE) 2024/573: controlli delle perdite senza data transitoria, registri, certificazione e recupero. Gli altri veicoli frigoriferi — veicoli leggeri, container intermodali, vagoni — figurano nello stesso elenco ma con un calendario diverso.

Verificato con fonti ufficialiUltima verifica: 22 settembre 202612 min di lettura
Controlli delle perditeGià applicabili

Articolo 5, paragrafo 3, lettera a); il rinvio del paragrafo 5 riguarda solo le lettere b) e c).

Soglia5 t CO2 equivalente o 1 kg

Articolo 5, paragrafo 1: allegato I in tonnellate di CO2 equivalente, allegato II sezione 1 in chilogrammi.

CertificatiA1, A2, B, C, D, E

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, articolo 3, paragrafo 2.

Sistema di rilevamentoNon richiesto

L'articolo 6 riguarda solo le apparecchiature fisse dell'articolo 5, paragrafo 2.

Risposta breve

Il regolamento tratta il trasporto frigorifero come apparecchiatura mobile, ma non come una categoria unica. Divide la flotta in due gruppi con le stesse soglie e calendari diversi.

  • Gruppo 1 — articolo 5, paragrafo 3, lettera a): unità di refrigerazione di autocarri frigoriferi e rimorchi frigoriferi. Per queste il controllo delle perdite si applica senza data transitoria.
  • Gruppo 2 — articolo 5, paragrafo 3, lettera b): unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali compresi i reefer, e vagoni ferroviari. L'articolo 5, paragrafo 5, prevede che i paragrafi 1 e 6 non si applichino ai loro operatori fino al 12 marzo 2027.
  • Chi controlla: l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, rinvia a persone fisiche certificate a norma dell'articolo 10, per entrambi i gruppi.
  • Che cosa non c'è: nessun obbligo di sistema di rilevamento delle perdite (l'articolo 6 riguarda solo le apparecchiature fisse) e nessuna voce dell'allegato IV per la refrigerazione da trasporto.
Che cosa non trovi in questa pagina

Nessun requisito di trasporto di merci pericolose, nessun numero ONU, nessun requisito dell'accordo ATP, nessun importo di sanzione nazionale, nessun prezzo e nessun termine di consegna. Nemmeno la carica di un determinato modello di gruppo: quella si legge sull'etichetta dell'apparecchiatura e nella documentazione del fabbricante.

Le definizioni che decidono il gruppo

L'articolo 3 definisce tre tipi di veicolo, e ciò che li separa è la massa e il modo di spostarsi, non il tipo di gruppo installato.

TermineDefinizione dell'articolo 3Collocazione nell'articolo 5, paragrafo 3
Autocarro frigorifero (punto 23)Veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate, progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci ed equipaggiato di gruppo frigoriferoLettera a)
Rimorchio frigorifero (punto 24)Veicolo progettato e costruito per essere trainato da un veicolo stradale o da un veicolo trattore, principalmente per il trasporto di merci, ed equipaggiato di gruppo frigoriferoLettera a)
Veicolo leggero frigorifero (punto 25)Veicolo a motore di massa pari o inferiore a 3,5 tonnellate, progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci ed equipaggiato di gruppo frigoriferoLettera b)
Container intermodali e vagoni ferroviariElencati direttamente nel testo della lettera b), insieme ai reeferLettera b)

Oggetto dell'obbligo è l'unità di refrigerazione, non il veicolo. Un autocarro oltre 3,5 tonnellate senza gruppo non rientra da nessuna parte; un gruppo montato su un rimorchio rientra nella lettera a) qualunque cosa il rimorchio trasporti quel giorno.

La climatizzazione della cabina è una voce del tutto diversa: figura all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), insieme ai veicoli pesanti e ai furgoni, e segue le regole descritte nella guida sulla climatizzazione dei veicoli. Un trattore stradale può quindi portare sullo stesso telaio due apparecchiature disciplinate in modo diverso.

Soglie, intervalli e registri

La soglia di ingresso. Articolo 5, paragrafo 1: gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature che contengono 5 tonnellate di CO2 equivalente o più dei gas fluorurati elencati nell'allegato I, oppure 1 chilogrammo o più dei gas elencati nell'allegato II, sezione 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché l'apparecchiatura sia controllata per verificare la presenza di perdite.

Per le miscele usate nel trasporto, la soglia in chilogrammi si ottiene dividendo 5 000 per il GWP della miscela calcolato a norma dell'allegato VI. Con un GWP di 3 922, il caso dell'R-404A, la soglia si raggiunge a circa 1,3 chilogrammi. Con un GWP di circa 2 139, il caso dell'R-452A, a circa 2,3 chilogrammi. In pratica quasi ogni gruppo da trasporto è sopra la linea.

Gli intervalli. L'articolo 5, paragrafo 6, usa le stesse fasce previste per gli impianti fissi:

ContenutoSenza sistema di rilevamentoCon sistema di rilevamento
Meno di 50 t CO2 equivalente (allegato I) o meno di 10 kg (allegato II, sezione 1)Almeno ogni 12 mesiAlmeno ogni 24 mesi
50 t CO2 equivalente o più, ma meno di 500 t (o 10 kg o più, ma meno di 100 kg)Almeno ogni 6 mesiAlmeno ogni 12 mesi
500 t CO2 equivalente o più (o 100 kg o più)Almeno ogni 3 mesiAlmeno ogni 6 mesi

La terza colonna resta teorica nel trasporto: l'articolo 6 non impone sistemi di rilevamento alle apparecchiature mobili, e installarne uno volontariamente non è vietato. Se un gruppo ne ha uno, il testo del paragrafo 6 lega l'intervallo più lungo al fatto che il sistema sia installato, non a un obbligo di installarlo.

I registri. L'articolo 7, paragrafo 1, impone agli operatori delle apparecchiature da controllare a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di istituire e conservare registri per ciascuna apparecchiatura: quantità e tipo di gas, quantità aggiunte in installazione e in manutenzione, quantità recuperata, se i gas aggiunti erano riciclati o rigenerati, identità dell'impresa che ha eseguito l'intervento e numero del suo certificato, date ed esiti dei controlli e delle riparazioni e, allo smantellamento, le misure di recupero e smaltimento. L'articolo 7, paragrafo 2, impone la conservazione per almeno cinque anni, sia all'operatore sia all'impresa esecutrice, salvo che i registri siano conservati in una banca dati delle autorità competenti.

Un dettaglio pratico: il registro segue l'apparecchiatura, cioè il gruppo, non il veicolo. Se il gruppo passa a un altro rimorchio, il fascicolo lo segue. I singoli campi sono descritti in registro dell'apparecchiatura, e la logica degli intervalli in frequenza dei controlli.

Dopo una riparazione. L'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, impone per le apparecchiature soggette a controllo una verifica successiva alla riparazione della perdita, effettuata da una persona fisica certificata, non prima di 24 ore di funzionamento e non oltre un mese dopo la riparazione. Per le apparecchiature mobili elencate all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), lo stesso comma consente di effettuarla subito dopo la riparazione.

Certificati, imprese certificate e acquisto del gas

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 copre espressamente, all'articolo 1, lettere d) ed e), le unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigoriferi nonché quelle di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali e vagoni ferroviari. L'articolo 2, paragrafo 1, elenca le attività soggette a certificato: controllo delle perdite, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento, e il recupero — quest'ultimo, alla lettera d), solo per i circuiti di raffrescamento delle unità di autocarri e rimorchi frigoriferi.

CertificatoAmbito secondo l'articolo 3, paragrafo 2
A1Tutte le attività dell'articolo 2, paragrafo 1, per gas fluorurati e idrocarburi
A2Le stesse attività, limitate ad apparecchiature con carica inferiore a 3 chilogrammi o, per sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 chilogrammi
BTutte le attività, in relazione al biossido di carbonio (CO2)
CTutte le attività, in relazione all'ammoniaca (NH3)
DSolo il recupero, per apparecchiature con meno di 3 chilogrammi o, per sistemi ermeticamente sigillati etichettati, meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati
ESolo il controllo delle perdite, purché l'attività non comporti l'apertura del circuito frigorifero

L'impresa, non solo il tecnico. L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 impone che le persone giuridiche che effettuano installazione, manutenzione o assistenza, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), siano certificate. Vi rientrano le officine che intervengono sui gruppi da trasporto. Le condizioni sono all'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/2215: personale certificato in numero sufficiente rispetto al volume atteso di attività e prova che gli strumenti e le procedure necessari sono disponibili.

Eccezioni strette. L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione esenta chi esegue brasatura, saldatura dolce o saldatura di componenti, purché possieda la qualifica richiesta dal diritto nazionale e operi sotto la supervisione di un titolare di certificato pienamente responsabile della corretta esecuzione. L'articolo 3, paragrafo 4, consente il lavoro di allievi sotto supervisione per periodi non superiori a 24 mesi complessivi.

Recupero nel gruppo 2. Per le unità di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali e vagoni, il recupero è coperto da un attestato di formazione: articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, con i requisiti minimi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893, che per tale attività prevede gli attestati M1, M2 e M4.

Acquisto del gas. L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573 riserva l'acquisto dei gas dell'allegato I e dell'allegato II, sezione 1, alle persone certificate o alle imprese che le impiegano, per interventi sulle apparecchiature elencate, tra cui quelle dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b). Il venditore vende esclusivamente a tali imprese. Che cosa occorre mostrare è spiegato in chi può comprare gas refrigerante, e il riconoscimento dei certificati tra Stati membri, a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/2215 e dell'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento di base, in validità e riconoscimento del certificato.

Recupero in manutenzione e a fine vita

L'articolo 8, paragrafo 1, impone agli operatori di assicurare il recupero dei gas e, dopo lo smantellamento dell'apparecchiatura, il loro riciclo, rigenerazione o distruzione. Il recupero è effettuato da persone fisiche in possesso dei pertinenti certificati di cui all'articolo 10.

  • Articolo 8, paragrafo 3, lettera a): l'obbligo si applica ai circuiti di raffrescamento delle unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigoriferi. Qui non c'è rinvio.
  • Articolo 8, paragrafo 3, lettera b): gli stessi circuiti, per veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali compresi i reefer, e vagoni ferroviari. L'articolo 8, paragrafo 5, prevede che l'obbligo si applichi ai loro operatori dal 12 marzo 2027.
  • Articolo 8, paragrafo 6: i gas recuperati dell'allegato I e dell'allegato II, sezione 1, non sono utilizzati per caricare o ricaricare apparecchiature se non sono stati riciclati o rigenerati.
  • Articolo 8, paragrafo 7: l'impresa che utilizza un recipiente contenente gas fluorurati provvede al recupero dei gas residui immediatamente prima dello smaltimento.

L'articolo 4 completa il quadro: il paragrafo 1 vieta il rilascio intenzionale quando non è tecnicamente necessario, il paragrafo 3 impone tutte le precauzioni necessarie contro il rilascio involontario, anche durante trasporto e stoccaggio, e il paragrafo 5 impone la riparazione senza indebito ritardo. I passaggi pratici sono in l'obbligo di recupero.

Quali gas possono ancora entrare nel gruppo

I divieti d'uso sono all'articolo 13 e, per il trasporto frigorifero, è una sola distinzione del testo a decidere tutto.

Articolo 13, paragrafo 3

È vietato l'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione con carica pari o superiore a 40 tonnellate di CO2 equivalente. Dal 1 gennaio 2025 è vietato l'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza di qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione.

Il testo dice apparecchiature di refrigerazione, senza limitarle a quelle fisse; le unità da trasporto sono quindi incluse. Il secondo comma esclude le apparecchiature militari e quelle destinate ad applicazioni progettate per raffreddare prodotti a temperature inferiori a meno 50 °C. Il terzo comma sospende il divieto fino al 1 gennaio 2030 per due categorie: i gas rigenerati dell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione di apparecchiature esistenti, purché i recipienti siano etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7; e i gas riciclati della stessa fascia, purché recuperati da tali apparecchiature e usati dall'impresa che ha effettuato il recupero o da quella per la quale è stato effettuato.

Il contrasto con il paragrafo 5. Dal 1 gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas dell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione fisse, esclusi i chiller. La parola fisse conta: il paragrafo 5 non raggiunge le unità da trasporto. Questa asimmetria spiega perché un gruppo da trasporto possa continuare a essere mantenuto con miscele della fascia 2 000-2 500 dopo il 2032, mentre un impianto fisso equivalente no.

Per la flotta questo significa: l'R-404A, con un GWP di 3 922 calcolato a norma dell'allegato VI, è sopra la linea di 2 500 e dal 1 gennaio 2025 non può più essere usato come gas vergine in manutenzione. L'R-452A, con un GWP di circa 2 139, resta sotto la linea. Lo stato di ciascuno è nella pagina R-404A e nella pagina R-452A, e le opzioni di sostituzione in sostituire l'R-404A e in i divieti di manutenzione.

Che cosa il regolamento non richiede per il trasporto frigorifero

L'elenco di ciò che manca è utile quanto quello degli obblighi. Ogni voce è una lacuna del testo, non un'esenzione concessa.

  • Nessun sistema di rilevamento obbligatorio. L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, si rivolge agli operatori delle apparecchiature fisse elencate all'articolo 5, paragrafo 2. Nessuna unità da trasporto vi rientra, qualunque sia la carica.
  • Nessuna voce nell'allegato IV. L'allegato IV elenca i divieti di immissione sul mercato per refrigerazione fissa, chiller, condizionamento e pompe di calore fissi, schiume, aerosol e altri prodotti. La refrigerazione da trasporto non compare, quindi non esiste una data dalla quale un gruppo nuovo con un dato GWP non possa più essere immesso sul mercato in forza di tale allegato.
  • Nessun controllo periodico del sistema di rilevamento. L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, che impone di verificare il sistema stesso, riguarda anch'esso apparecchiature fisse.
  • Navi: fuori dall'elenco. L'articolo 5, paragrafo 3, non elenca le apparecchiature di refrigerazione a bordo delle navi. I considerando del regolamento precisano che i loro operatori dovrebbero adottare precauzioni per prevenire le perdite e ripararle senza indebito ritardo, e l'articolo 35 include il settore marittimo tra i temi che la Commissione esamina in sede di riesame dell'attuazione del regolamento.

Che cosa resta invece per qualsiasi apparecchiatura contenente gas fluorurati: l'intero articolo 4, l'obbligo di recupero dell'articolo 8 e gli obblighi di etichettatura dell'articolo 12. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, l'etichetta deve indicare che l'apparecchiatura contiene gas fluorurati, la denominazione industriale accettata del gas, la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente e il GWP; il formato è stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174. Il dettaglio è in etichetta dell'apparecchiatura.

Lista di controllo per la flotta

  • Classifica ogni gruppoLettera a) per autocarri e rimorchi, lettera b) per veicoli leggeri, container e vagoni. I calendari sono diversi.
  • Calcola la soglia per gruppoArticolo 5, paragrafo 1: 5 tonnellate di CO2 equivalente per l'allegato I, 1 chilogrammo per l'allegato II, sezione 1. Dividi 5 000 per il GWP della miscela.
  • Fissa l'intervallo nella fascia correttaArticolo 5, paragrafo 6: 12, 6 o 3 mesi a seconda del contenuto.
  • Verifica chi firma il controlloArticolo 5, paragrafo 3, secondo comma: una persona fisica certificata a norma dell'articolo 10.
  • Conferma il certificato dell'impresaArticolo 10, paragrafo 2, e articolo 6 del regolamento (UE) 2024/2215: la persona giuridica deve essere certificata.
  • Apri un fascicolo per gruppoArticolo 7, paragrafo 1: registri per ciascuna apparecchiatura, conservati cinque anni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.
  • Programma la verifica successivaArticolo 4, paragrafo 5, secondo comma: per le apparecchiature mobili dell'articolo 5, paragrafo 3, può essere effettuata subito dopo la riparazione.
  • Controlla il GWP prima della manutenzioneArticolo 13, paragrafo 3: 2 500 o più è vietato dal 1 gennaio 2025, fatto salvo il terzo comma.
  • Recupera a ogni apertura e a fine vitaArticolo 8, paragrafi 1, 3, lettera a), e 7.

Domande frequenti

Il gruppo sul mio rimorchio beneficia del rinvio al 2027?

No. L'articolo 5, paragrafo 5, prevede che i paragrafi 1 e 6 non si applichino agli operatori delle apparecchiature mobili dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c). I rimorchi frigoriferi sono alla lettera a), quindi il controllo delle perdite si applica loro senza data transitoria. La stessa struttura compare all'articolo 8, paragrafo 5, per il recupero.

Devo installare un sistema di rilevamento delle perdite sul gruppo?

Non in forza del regolamento. L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, si rivolge agli operatori delle apparecchiature fisse elencate all'articolo 5, paragrafo 2. Se il gruppo ne ha comunque uno installato, l'articolo 5, paragrafo 6, consente l'intervallo di controllo più lungo della fascia pertinente.

Posso ancora rabboccare un gruppo con R-404A?

Non con gas vergine. L'articolo 13, paragrafo 3, vieta dal 1 gennaio 2025 l'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza di qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione, e l'R-404A ha un GWP di 3 922 calcolato a norma dell'allegato VI. Il terzo comma consente, fino al 1 gennaio 2030, gas rigenerato etichettato conformemente all'articolo 12, paragrafo 7, e gas riciclato proveniente da tali apparecchiature, alle condizioni ivi previste.

Il divieto GWP 750 dal 2032 riguarda i gruppi da trasporto?

Così come è formulato l'articolo 13, paragrafo 5, no: si rivolge alle apparecchiature di refrigerazione fisse, esclusi i chiller. Le unità di refrigerazione da trasporto non sono fisse ai sensi dell'articolo 3, punto 20. Resta applicabile il divieto di 2 500 del paragrafo 3.

Chi può recuperare il gas da un container reefer?

L'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 richiede per tale attività almeno un attestato di formazione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 prevede gli attestati M1, M2 o M4. Per autocarri e rimorchi, invece, il recupero richiede un certificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/2215.

Il registro si tiene per veicolo o per gruppo?

L'articolo 7, paragrafo 1, richiede registri per ciascuna apparecchiatura soggetta a controllo a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. L'apparecchiatura è l'unità di refrigerazione. Se il gruppo passa a un altro veicolo, il fascicolo lo segue, e l'identità delle imprese intervenute resta nel registro ai sensi della lettera e).

Fonti ufficiali

I capi II e III del regolamento sono stati letti integralmente nel testo della Gazzetta ufficiale, insieme agli allegati I, II, IV e VI e ai regolamenti di esecuzione citati.

Attualità della pagina e limiti di responsabilità

Leggi questo

Questa pagina riporta il regime F-gas delle unità di refrigerazione per il trasporto. Non contiene requisiti di trasporto di merci pericolose, requisiti dell'accordo ATP, regole nazionali di ispezione o importi di sanzioni, e non conferma la carica di alcun modello di gruppo.

Informazione generale preparata da EgoLog sulla base dei testi ufficiali. Non è consulenza legale e non sostituisce la documentazione del fabbricante del gruppo.

Gli interventi sul circuito frigorifero sono eseguiti soltanto da persone e imprese in possesso dei certificati richiesti dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/573 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215. Per i refrigeranti infiammabili, vedi classi di sicurezza.

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