Risposta rapida
La data punzonata sulla bombola non è un adempimento d'ufficio. Indica che il recipiente ha superato una revisione periodica effettuata nel regime delle attrezzature a pressione trasportabili e, se è scaduta, la bombola non può più essere riempita né utilizzata in quel regime fino a una nuova revisione.
L'atto applicabile è la Direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, letta insieme alla Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Il Regolamento (UE) 2024/573 non disciplina questa parte: disciplina il gas contenuto nella bombola, non la bombola come recipiente a pressione. Per questo le guide sul trasporto e sulla restituzione delle bombole rimandano ad altri atti: questo è l'atto.
Sul recipiente si leggono due elementi insieme: la marcatura Pi, che attesta la conformità, e la data della revisione periodica, accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato che l'ha eseguita.
Non trovi gli intervalli di revisione periodica. Sono fissati dall'ADR per ogni gas e ogni tipo di recipiente, e il testo autentico dell'ADR non è stato verificabile da una fonte primaria al momento della redazione. Un numero non verificabile sarebbe peggio della sua assenza. Non trovi nemmeno lo schema esatto delle punzonature sull'ogiva della bombola, fissato negli stessi allegati.
Quale legge si applica e da dove viene l'intervallo
La Direttiva 2010/35/UE stabilisce norme dettagliate sulle attrezzature a pressione trasportabili al fine di accrescere la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione (articolo 1, paragrafo 1).
La definizione dell'articolo 2, punto 1, comprende tutti i recipienti a pressione, le loro valvole e gli altri accessori, come disciplinati al capo 6.2 degli allegati della Direttiva 2008/68/CE, quando sono utilizzati per il trasporto di gas della classe 2, nonché le cisterne e le attrezzature analoghe del capo 6.8. La tua bombola di refrigerante rientra qui.
L'articolo 1, paragrafo 2, delimita tre situazioni: attrezzature nuove ai fini della messa a disposizione sul mercato; attrezzature esistenti che recano le marcature di conformità ai fini delle revisioni periodiche, delle revisioni intermedie, dei controlli eccezionali e dell'utilizzo; e attrezzature prive di marcatura, ai fini della rivalutazione della conformità.
L'articolo 2, punto 18, definisce la revisione periodica come la revisione periodica e le procedure che la disciplinano, quali stabilite negli allegati della Direttiva 2008/68/CE. L'allegato I, sezione I.1, di tale direttiva rende applicabili nell'Unione gli allegati A e B dell'ADR. L'intervallo concreto non sta quindi nella direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili, ma in quel testo, differenziato per gas e per tipo di recipiente. Prendilo da lì o dal proprietario della bombola, non da una sintesi.
L'articolo 3 aggiunge una sfumatura utile: gli Stati membri possono stabilire sul proprio territorio requisiti per lo stoccaggio a medio o lungo termine o per l'utilizzo in loco delle attrezzature a pressione trasportabili, ma non requisiti aggiuntivi per l'attrezzatura stessa. Possono cioè esistere regole nazionali di stoccaggio oltre a quanto descritto qui. Vedi anche la guida sullo stoccaggio delle bombole.
La marcatura Pi e la data di revisione
L'articolo 2, punto 16, definisce la marcatura Pi come la marcatura che indica che l'attrezzatura a pressione trasportabile è conforme ai requisiti applicabili di valutazione della conformità stabiliti negli allegati della Direttiva 2008/68/CE e nella direttiva stessa.
Le regole per l'apposizione sono agli articoli 14 e 15:
- Articolo 14, paragrafo 1 — la marcatura Pi è apposta solo dal fabbricante o, in caso di rivalutazione della conformità, secondo l'allegato III. Per le bombole precedentemente conformi alle direttive più vecchie, la appone l'organismo notificato o qualcuno sotto la sua sorveglianza.
- Articolo 14, paragrafo 4 — la marcatura Pi è l'unica marcatura che attesta la conformità dell'attrezzatura ai requisiti applicabili.
- Articolo 14, paragrafo 5 — è vietata l'apposizione di marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura Pi; ogni altra marcatura è apposta in modo da non pregiudicare la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura Pi.
- Articolo 15, paragrafo 2 — l'altezza minima della marcatura Pi è di 5 mm; per attrezzature con diametro pari o inferiore a 140 mm il minimo è di 2,5 mm.
- Articolo 15, paragrafo 4 — la marcatura è apposta in modo visibile, leggibile e permanente sull'attrezzatura o sulla sua targhetta, nonché sulle parti smontabili delle attrezzature ricaricabili con funzione diretta di sicurezza.
- Articolo 15, paragrafo 6 — la marcatura Pi è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e prove iniziali.
La marcatura della data della revisione periodica o, se del caso, della revisione intermedia è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della revisione periodica.
È la verifica che puoi fare al ricevimento merce senza alcuno strumento: se sulla bombola compare una data di revisione, accanto deve comparire anche il numero di un organismo notificato. Una data isolata, senza quel numero, non corrisponde alla formulazione della direttiva.
L'articolo 15, paragrafo 8, copre la transizione: per le bombole precedentemente conformi alle Direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE che non recano la marcatura Pi, alla prima revisione periodica eseguita secondo la direttiva attuale il numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile è preceduto dalla marcatura Pi.
Che cosa leggi davvero sulla bombola
Le marcature permanenti stanno sulla parte spessa del recipiente: sull'ogiva, sul collare del collo o su una targhetta, come consente l'articolo 15, paragrafo 4. Sono punzonate, non stampate, e non vanno confuse con l'etichetta di prodotto, che è un documento del tutto diverso.
- La marcatura Pi, seguita dal numero dell'organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e prove iniziali (articolo 15, paragrafo 6).
- La data dell'ultima revisione periodica, accompagnata dal numero dell'organismo notificato responsabile di quella revisione (articolo 15, paragrafo 7).
- Le marcature di fabbricazione del recipiente, che identificano il fabbricante e il recipiente. La forma esatta di quelle punzonature è stabilita negli allegati della Direttiva 2008/68/CE e qui non è riportata.
Una marcatura coperta da vernice, ruggine o da un'etichetta incollata non è una marcatura leggibile. Non pulire in modo aggressivo e non tentare di ripristinarla da solo: l'articolo 14, paragrafo 1, dice chi può apporre la marcatura Pi, e il paragrafo 5 vieta marcature che possono indurre in errore. Fotografa ciò che si vede e chiedi chiarimenti al proprietario della bombola o al riempitore.
L'etichetta di prodotto ha requisiti propri e separati: l'articolo 12, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/573 richiede che sia chiaramente leggibile e indelebile, e l'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 richiede che resti saldamente applicata e leggibile per tutto il periodo in cui il prodotto contiene il gas. Punzonature ed etichetta rispondono a domande diverse e devono essere entrambe in regola. Vedi la guida sui documenti della bombola di refrigerante.
Chi risponde di che cosa
La Direttiva 2010/35/UE distribuisce gli obblighi per ruoli, e i ruoli sono definiti all'articolo 2. Due definizioni contano direttamente per una bombola di refrigerante:
- Utilizzo, articolo 2, punto 5 — il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo delle attrezzature a pressione trasportabili. L'utilizzo comprende quindi il riempimento, non solo il consumo del gas.
- Proprietario e operatore, punti 12 e 13 — la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che possiede l'attrezzatura e quella che la utilizza.
Gli obblighi che contano al ricevimento e nell'uso:
| Ruolo | Obbligo | Base |
|---|---|---|
| Fabbricante | Progettazione, fabbricazione e documentazione conformi; apposizione della marcatura Pi | Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
| Importatore | Immette sul mercato solo attrezzature conformi; verifica marcatura Pi e certificato di conformità | Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
| Distributore | Prima della messa a disposizione verifica marcatura Pi, certificato di conformità e indirizzo di contatto | Articolo 7, paragrafo 1 |
| Proprietario | Non mette a disposizione né utilizza attrezzature non conformi, compresi i requisiti di revisione periodica | Articolo 8, paragrafo 1 |
| Operatore | Utilizza solo attrezzature conformi; informa proprietario e autorità di vigilanza se l'attrezzatura presenta un rischio | Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Se un proprietario ritiene o ha motivo di ritenere che l'attrezzatura a pressione trasportabile non sia conforme agli allegati della Direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alla revisione periodica, e alla presente direttiva, non la mette a disposizione e non la utilizza finché non sia resa conforme. I proprietari documentano tutti questi casi di non conformità e le misure correttive.
È questa formulazione a trasformare una data scaduta da questione amministrativa in divieto di utilizzo. E poiché l'utilizzo comprende il riempimento, una bombola con revisione scaduta non si riempie.
L'articolo 11 aggiunge un obbligo di tracciabilità: su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, gli operatori economici identificano, per un periodo di almeno 10 anni, ogni operatore economico che ha fornito loro attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico cui le hanno fornite.
Se la data è scaduta o manca
La prima regola è la stessa di ogni non conformità al ricevimento: non improvvisare. La seconda è specifica: la bombola resta un recipiente a pressione, con tutto ciò che ne consegue.
Non riempire la bombola e non passarla oltre
L'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2010/35/UE vieta la messa a disposizione e l'utilizzo fino al ripristino della conformità, e l'articolo 2, punto 5, colloca il riempimento dentro la nozione di utilizzo.
Isola la bombola, valvola chiusa e cappellotto montato
Le precauzioni contro il rilascio involontario dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2024/573 restano a carico di chi detiene il recipiente, anche durante lo stoccaggio.
Registra la constatazione
La data letta, il numero dell'organismo notificato se c'è, lo stato delle marcature, fotografie. L'articolo 8, paragrafo 1, impone al proprietario di documentare i casi di non conformità e le misure correttive.
Contatta il proprietario della bombola o il riempitore
Le bombole di refrigerante circolano di norma in un sistema di restituzione. L'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/573 impone a chi immette sul mercato recipienti ricaricabili di avere accordi vincolanti per la restituzione ai fini della ricarica. Sulla revisione periodica decide il proprietario.
Non spostare una bombola piena come se nulla fosse
Il trasporto è disciplinato separatamente, dalla Direttiva 2008/68/CE. Chiarisci la situazione prima di muoverla, con la sezione 14 della scheda di dati di sicurezza e il testo ufficiale applicabile.
Se la bombola contiene gas, pianifica il recupero, non lo sfiato
L'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/573 vieta il rilascio intenzionale in atmosfera quando non è tecnicamente necessario, e l'articolo 8, paragrafo 7, impone il recupero dei gas residui immediatamente prima dello smaltimento del recipiente, per riciclo, rigenerazione o distruzione.
Chiudi il caso per iscritto
Che cosa è stato constatato, a chi è stato comunicato, che cosa si è deciso e in quale data. La registrazione dell'articolo 11 della Direttiva 2010/35/UE, su chi ha fornito l'attrezzatura e a chi è stata fornita, dura almeno 10 anni.
Dove incontra il regolamento sui gas fluorurati
I due regimi si incontrano sulla stessa bombola ma rispondono a domande diverse. La Direttiva 2010/35/UE guarda al recipiente: è idoneo a contenere gas sotto pressione? Il Regolamento (UE) 2024/573 guarda al contenuto: quale gas, quanto, chi può riceverlo e che cosa ne è alla fine.
- Bombole non ricaricabili. L'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2024/573 vieta l'importazione, ogni successiva fornitura o messa a disposizione, l'uso e l'esportazione di recipienti non ricaricabili per i gas dell'allegato I e della sezione 1 dell'allegato II, vuoti o pieni in tutto o in parte; tali recipienti possono essere solo stoccati o trasportati ai fini del successivo smaltimento. Il dettaglio è nella guida sulle bombole non ricaricabili vietate.
- Recipienti ricaricabili. L'articolo 11, paragrafo 4, impone alle imprese che immettono sul mercato recipienti ricaricabili di redigere una dichiarazione di conformità con prova di accordi vincolanti per la restituzione ai fini della ricarica, identificando gli attori, i loro impegni e le modalità logistiche; la dichiarazione si conserva almeno 5 anni. Vedi la guida sulla restituzione delle bombole.
- Gas residuo. L'articolo 8, paragrafo 7, impone il recupero dei gas residui immediatamente prima dello smaltimento del recipiente. Una bombola ritirata perché la revisione è scaduta non va al rottame con il gas dentro.
- L'etichetta. L'articolo 12, paragrafo 4, richiede un'etichetta chiaramente leggibile e indelebile, e l'articolo 14, paragrafo 5, della Direttiva 2010/35/UE richiede che nessun'altra marcatura pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura Pi. In pratica: l'etichetta di prodotto non va sopra le punzonature.
Per la parte di movimentazione, la guida sul trasporto delle bombole copre gli obblighi del regolamento F-gas e indica dove si trova il regime delle merci pericolose.
Lista di controllo al ricevimento merce
- La marcatura Pi è presente e leggibileArticolo 15, paragrafo 4, della Direttiva 2010/35/UE: visibile, leggibile e permanente.
- La marcatura Pi è seguita dal numero dell'organismo notificatoArticolo 15, paragrafo 6.
- Esiste una data di revisione periodicaArticolo 2, punto 18, e articolo 12, paragrafo 1.
- La data è accompagnata dal numero dell'organismo responsabileArticolo 15, paragrafo 7. Una data senza quel numero non corrisponde alla formulazione.
- L'intervallo applicabile è stato verificato alla fonte giustaGli allegati della Direttiva 2008/68/CE, per gas e per tipo di recipiente, o il proprietario della bombola.
- Le marcature non sono coperte da vernice, ruggine o etichetteArticolo 14, paragrafo 5: nessun'altra marcatura pregiudica la visibilità e la leggibilità della marcatura Pi.
- L'etichetta di prodotto è separata dalle punzonature ed è leggibileArticolo 12, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/573 e articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/2174.
- Sai di chi è la bombolaIl proprietario decide la revisione periodica e riceve indietro la bombola; articolo 8 della Direttiva 2010/35/UE.
- La registrazione di fornitori e destinatari è tenutaArticolo 11 della Direttiva 2010/35/UE: almeno 10 anni, su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato.
Domande frequenti
Il regolamento sui gas fluorurati dice qualcosa sulla revisione periodica della bombola?
No. Il Regolamento (UE) 2024/573 disciplina il gas, non il recipiente come attrezzatura a pressione. La revisione periodica appartiene alla Direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili, letta con la Direttiva 2008/68/CE, i cui allegati fissano procedure e intervalli.
Qual è l'intervallo fra due revisioni?
Non è scritto in questa pagina, deliberatamente. L'articolo 2, punto 18, della Direttiva 2010/35/UE rinvia, per la revisione periodica e le relative procedure, agli allegati della Direttiva 2008/68/CE, e l'allegato I, sezione I.1, di quella direttiva rende applicabili gli allegati A e B dell'ADR. L'intervallo dipende dal gas e dal tipo di recipiente e si prende dal testo ufficiale vigente o dal proprietario della bombola.
Posso usare la bombola se la revisione è scaduta ma il gas è buono?
Non è una questione di qualità del gas. L'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2010/35/UE dice che il proprietario non mette a disposizione e non utilizza attrezzature non conformi, compresi i requisiti relativi alla revisione periodica, finché non siano rese conformi. E l'utilizzo comprende, ai sensi dell'articolo 2, punto 5, il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo.
Che cos'è esattamente la marcatura Pi?
Ai sensi dell'articolo 2, punto 16, è la marcatura che indica che l'attrezzatura a pressione trasportabile è conforme ai requisiti applicabili di valutazione della conformità degli allegati della Direttiva 2008/68/CE e della direttiva stessa. L'articolo 14, paragrafo 4, precisa che è l'unica marcatura che attesta quella conformità, e l'articolo 15, paragrafo 2, ne fissa l'altezza minima: 5 mm, oppure 2,5 mm per recipienti con diametro pari o inferiore a 140 mm.
Posso verniciare o etichettare la bombola sopra le marcature?
No. L'articolo 14, paragrafo 5, della Direttiva 2010/35/UE vieta l'apposizione di marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura Pi, e impone che ogni altra marcatura sia apposta senza pregiudicare la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura Pi. L'etichetta di prodotto ha il suo posto, fissato dall'articolo 12, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/573.
Chi paga e organizza la revisione periodica?
La direttiva pone l'obbligo di non utilizzare attrezzature non conformi in capo al proprietario, all'articolo 8, paragrafo 1, e l'obbligo di utilizzare solo attrezzature conformi in capo all'operatore, all'articolo 9, paragrafo 1. In pratica le bombole di refrigerante circolano in un sistema di restituzione e la revisione è organizzata dal proprietario. L'aspetto commerciale si definisce nel contratto, non nella direttiva.
Fonti ufficiali
Gli articoli citati delle direttive sono stati letti direttamente nei testi ufficiali. Gli intervalli di revisione non sono riportati; la pagina indica l'atto da cui provengono.
Attualità della pagina e limiti di responsabilità
Questa pagina spiega il regime della marcatura e della revisione periodica, ma non contiene gli intervalli di revisione né lo schema esatto delle punzonature. Quelli provengono dal testo ufficiale applicabile e dal proprietario della bombola. La pagina non sostituisce la valutazione di un organismo notificato.
Informazione generale preparata da EgoLog sulla base di direttive e regolamenti dell'Unione. Non è consulenza legale.
Una bombola con la revisione scaduta resta un recipiente a pressione. Non riempirla, non modificarla e non sfiatarla deliberatamente. Conferma i passaggi con il proprietario della bombola e con l'autorità nazionale competente.
